L’impugnazione del preavviso di fermo

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 8 aprile 2020, n. 7756.

La massima estrapolata:

L’impugnazione del preavviso di fermo è un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, con la conseguenza che, anche ove sia stata ritenuta fondata, al momento della decisione, l’ulteriore domanda, contestualmente proposta, di accertamento dell’insussistenza o dell’illegittimità delle ragioni di credito sulle quali tale preavviso era fondato, permane l’interesse dell’attore ad ottenere la declaratoria d’inibizione all’iscrizione del detto fermo, in cui si traduce la richiesta di annullamento del menzionato preavviso.

Sentenza 8 aprile 2020, n. 7756

Data udienza 10 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Preavviso di fermo – Impugnazione – Azione di accertamento negativo della pretesa creditoria avanzata – Interesse dell’attore ad ottenere la declaratoria di inibizione all’iscrizione del fermo – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 753/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 2235/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 01/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTO E DIRITTO

Considerato che:
(OMISSIS) si opponeva, ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., a un preavviso di fermo cui erano sottese nove cartelle esattoriali, chiedendo, in sede di riassunzione del giudizio dopo una fase cautelare, l’accertamento del gia’ intervenuto annullamento di sette cartelle in altra sede giurisdizionale, nonche’ domandando l’annullamento di una delle altre due cartelle, posto che la residua rientrava nella cognizione riservata alla giurisdizione tributaria, all’esito, infine, dichiarando illegittimo e inefficace il preavviso di fermo stesso e inibendone l’iscrizione presso il pubblico registro automobilistico;
il Giudice di pace accoglieva la domanda di annullamento della cartella sopra indicata e rigettava la pretesa per le altre sette cartelle, esclusa quella soggetta alla giurisdizione tributaria, rilevando la gia’ intervenuta pronuncia giurisdizionale nello stesso senso, e compensando di conseguenza le spese;
il Tribunale, adito da (OMISSIS), rigettava l’appello, osservando che: nel momento dell’introduzione del giudizio di merito le sette cartelle in discussione erano gia’ state annullate, sicche’ la pretesa sul punto era inutile; l’asserita omissione di pronuncia sulla domanda per lite temeraria era stata invece implicitamente rigettata dal giudice di prime cure, che aveva anche valutato negativamente il comportamento processuale dell’originario attore; la pretesa erroneita’ della compensazione delle spese non sussisteva, posto che la domanda attorea era stata in massima misura rigettata;
avverso questa decisione ricorre per cassazione (OMISSIS) articolando tre motivi, corredati da memoria;
resiste con controricorso (OMISSIS) s.p.a.;
Rilevato che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c., articoli 100, 324 c.p.c., poiche’ il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che era stata domandata anche la declaratoria dell’insussistenza del diritto di procedere esecutivamente sulla base delle cartelle annullate, nonche’ la declaratoria di nullita’ del preavviso di fermo di autoveicoli;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 96 c.p.c., articolo 360 c.p.c., n. 5, poiche’ il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l’originario attore era risultato completamente vittorioso, ovvero avrebbe dovuto esserlo, e non gia’ pressoche’ totalmente soccombente, posto che l’esattore aveva azionato titoli gia’ annullati prima della notifica del preavviso di fermo;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 91, 92 c.p.c., articolo 360 c.p.c., n. 5, poiche’ il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che il deducente avrebbe dovuto considerarsi vittorioso senza che potessero porsi a carico dello stesso le spese sul presupposto di un inesistente accoglimento parziale della domanda, fermo restando l’accoglimento della domanda relativa alla cartella non tributaria residuata dai previ annullamenti;
Rilevato che:
il primo motivo di ricorso e’ fondato, con assorbimento dei restanti;
l’impugnativa del preavviso di fermo, cosi’ come del fermo, e’ azione di accertamento negativo delle pretesa creditoria in tal modo avanzata (Cass., Sez. U., 22/07/2015, Cass., Sez. U., 27/04/2018, n. 10261);
la suddetta qualificazione della domanda comporta che, verificata al momento della decisione l’insussistenza delle ragioni di credito scrutinate, anche perche’ in parte negate in altra sede giurisdizionale definitiva, era altresi’ interesse dell’attore ottenere la domandata e conseguente declaratoria d’inibizione all’iscrizione del fermo, in cui si traduce la richiesta di annullamento del preavviso;
come logico tale declaratoria dovra’ essere verificata relativamente ai crediti delibati, e non a quello la cui delibazione e’ stata ritenuta soggetta ad altra giurisdizione;
l’interesse alla specifica pronuncia in parola sarebbe venuto meno solo in ipotesi di comunicata e verificata elisione del preavviso, anche “parte qua” quanto ai crediti vagliati, da parte del riscossore;
spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Roma perche’, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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