Impugnativa di atti di procedura concorsuale e di esclusione dalla stessa

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 25 luglio 2019, n. 5264.

La massima estrapolata:

In caso di impugnativa di atti di procedura concorsuale e di esclusione dalla stessa, qualora il ricorso di primo grado sia stato notificato ad un solo controinteressato e il giudice di primo grado abbia omesso di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati, cioè di coloro che verrebbero incisi nella relativa posizione in caso di accoglimento del ricorso, la sentenza di primo grado deve essere annullata con rinvio della causa al giudice di primo grado.

Sentenza 25 luglio 2019, n. 5264

Data udienza 18 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1243 del 2018, proposto da
Co. Ca., An. Fr., rappresentate e difese dall’avvocato An. Sa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A Pl. Srl in Roma, via (…);
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Salerno – Fisciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
Università degli Studi di Salerno non costituito in giudizio;
nei confronti
As. Fr., Al. Fr. non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno Sezione Prima n. 00115/2018, resa tra le parti, concernente per la riforma
1)- del decreto prot. 233723 del 17.11.2017, rep. 8067/2017, adottato dall’Area III – Didattica e Ricerca, Ufficio TFA dell’Università degli Studi di Salerno con cui è stata disposta l’esclusione delle ricorrenti dalla selezione per titoli ed esami, per l’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I° grado e nella scuola secondaria di II° grado sul presupposto che i titoli di studio posseduti non costituiscono valido requisito di accesso alla suddetta selezione;
2)- della nota prot. 222830 de 07.11.2017 adottato dall’Area III – Didattica e Ricerca, Ufficio TFA dell’Università degli Studi di Salerno con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento di esclusione per mancanza del titolo di accesso alla selezione, per titoli ed esami, per l’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico degli alunni con disabilità III° ciclo – a.a. 2016/2017 – scuola primaria;
3)- per quanto di ragione e ove di occorrenza, della graduatoria rettificata pubblicata con avviso del 25.10.2017;
4)- correlatamente e sempre per quanto di ragione, della graduatoria approvata e pubblicata con avviso del 19.10.2017;
5)- dell’avviso del 09.10.2017 recante i risultati della prova orale, sedute del 26, 27 e 28.09.2017;
6)- dell’avviso del 27.09.2017 recante la valutazione dei titoli dei partecipanti alla selezione;
7)- dell’avviso del 31.07.2017 recante i risultati della prova scritta;
8)- dell’avviso del 19.06.2017 recante i risultati del test preliminare;
9)- quale atto pretermesso, e per quanto ancora di occorrenza, del bando di concorso prot. n. 81095 del 21.04.2017 rep. n. 2729/2017 dell’Area III – Didattica e Ricerca, Ufficio TFA, nella parte in cui, all’art. 2, comma 1, limita l’accesso alla selezione ai “docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per il corrispondente ordine di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno”;
10)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi delle ricorrenti ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato alle ricorrenti
Per l’accertamento
del diritto delle ricorrenti ad essere ammesse al III° ciclo di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I° grado e nella scuola secondaria di II° grado
per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al detto corso di specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Salerno – Fisciano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 luglio 2019 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Ma. Pe. per delega dell’avv. An. Sa. e Fe. Va. dell’Avvocatura Generale dello Stato;
1. Con l’appello in esame le odierne parti appellanti impugnavano la sentenza n. 115 del 2018 con cui il Tar Salerno respingeva l’originario gravame; quest’ultimo era stato proposto dalle medesime parti al fine di ottenere l’annullamento del decreto prot. 233723 del 17.11.2017, rep. 8067/2017, con cui è stata disposta l’esclusione delle ricorrenti dalla selezione per titoli ed esami, per l’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I° grado e nella scuola secondaria di II° grado sul presupposto che i titoli di studio posseduti non costituiscono valido requisito di accesso alla suddetta selezione.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava diversi motivi di appello, riproponendo le censure respinte dal Tar. Veniva altresì richiesto l’accertamento del diritto delle ricorrenti ad essere ammesse al III° ciclo di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I° grado e nella scuola secondaria di II° grado.
Le amministrazioni appellate si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello. Non si costituivano i due controinteressati intimati.
Con decreti cautelari monocratici nn. 782 e 1710\2018 la relativa istanza veniva respinta; con ordinanza n. 1427\2018, confermata con successiva ordinanza n. 2387\2018, veniva fissata l’udienza di discussione del merito.
Con ordinanza n. 3351\2019 veniva sollevata d’ufficio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 73 comma 3 cod proc amm, questione concernente la carenza del necessario contraddittorio.
Alla pubblica udienza del 18\7\2019 la causa passava in decisione.
2. Preliminarmente, va confermata la sussistenza dei presupposti di ordine processuale, e quindi preminente (anche rispetto alle comprensibili aspirazioni di parte appellante), che impongono l’annullamento con rinvio al primo giudice per carenza del contraddittorio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 105 cod proc amm.
2.1 Nel caso di specie le ricorrenti, in possesso del diploma di maturità magistrale conseguito nell’anno scolastico 1998 e della laurea in Lingue e Letterature Straniere acquisita negli anni 2002 e 2004, hanno presentato domanda di ammissione alla procedura in esame, relativamente alla scuola primaria, per cui sono stati previsti n. 140 posti disponibili (cfr. art. 1 d.r. n. 81095 del 21/04/2017); ammesse alla procedura, le ricorrente hanno svolto il test preliminare ed hanno sostenuto la prova scritta e la prova orale, conseguendo rispettivamente le seguenti posizioni in graduatoria: n. 88^ la Caputo e n. 128^ la Freda; l’Università resistente ha disposto l’esclusione delle predette candidate al corso abilitante, previa rituale comunicazione di avvio del procedimento, per presunta inidoneità del loro titolo di accesso (diploma linguistico sperimentale) alla procedura selettiva de qua.
2.2 In linea di diritto, la giurisprudenza anche della sezione (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 10/09/2008, n. 4308) ritiene che, in caso di impugnativa di atti di procedura concorsuale e di esclusione dalla stessa, qualora il ricorso di primo grado sia stato notificato ad un solo controinteressato e il giudice di primo grado abbia omesso di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati, cioè di coloro che verrebbero incisi nella relativa posizione in caso di accoglimento del ricorso, la sentenza di primo grado deve essere annullata con rinvio della causa al giudice di primo grado.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 cop proc amm va disposto l’annullamento della sentenza appellata, con rinvio al primo giudice per carenza del contraddittorio.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, annulla la sentenza impugnata con rinvio al primo giudice, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 105 cod proc amm.
Spese del doppio grado di giudizio compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Giordano Lamberti – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere, Estensore

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