Immobili urbani adibiti ad uso diverso ed i gravi motivi di recesso

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 12461.

Immobili urbani adibiti ad uso diverso ed i gravi motivi di recesso

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, i gravi motivi di cui all’art. 27, l. n. 392 del 1978, devono sostanziarsi in fatti involontari, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto ed essere tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore medesimo, sotto il profilo economico, la prosecuzione del rapporto locativo; sicché essi non possono attenere alla soggettiva ed unilaterale valutazione effettuata dal conduttore in ordine all’opportunità o meno di continuare ad occupare l’immobile locato, ma devono avere carattere oggettivo ravvisabile anche in un andamento della congiuntura economica – sia favorevole che sfavorevole all’attività dell’impresa – sopravvenuto ed oggettivamente imprevedibile, che, imponendo l’ampliamento o la riduzione della struttura aziendale, sia tale da rendere particolarmente gravosa la persistenza del rapporto locativo.

Ordinanza|| n. 12461. Immobili urbani adibiti ad uso diverso ed i gravi motivi di recesso

Data udienza  25 gennaio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Locazione – Uso commerciale – Mancato pagamento dei canoni – Provvedimento monitorio – Comunicazione di recesso – Inefficacia – Gravi motivi – Nozione – Art. 27 l. n. 392/1978

 

 

 

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