Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 luglio 2021| n. 21649.
Immissioni sonore e danno biologico
.Pur quando non rimanga integrato un danno biologico, non risultando provato alcuno stato di malattia, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria casa di abitazione, tutelato anche dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, integra una lesione che non costituisce un danno “in re ipsa”, bensì un danno conseguenza e comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto dovuta la riparazione del pregiudizio del diritto al riposo, sofferto dalle parti lese in conseguenza delle immissioni sonore – in particolare notturne – dipendenti dall’installazione di un nuovo bagno in un appartamento contiguo, siccome ridondante sulla qualità della vita e, conseguentemente, sul diritto alla salute costituzionalmente garantito).
Ordinanza|28 luglio 2021| n. 21649. Immissioni sonore e danno biologico
Data udienza 20 gennaio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Proprietà – Immissioni sonore – Spregiudicato uso del bene comune – Artt. 844 e 2697, c.c. – Omesso esame di un fatto decisivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27102-2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimate –
avverso la sentenza n. 904/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 19/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
Immissioni sonore e danno biologico
FATTI DI CAUSA
Il giudizio trae origine dalla domanda proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) innanzi al Tribunale di La Spezia, con la quale chiesero di accertare che la realizzazione di un secondo bagno da parte di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), proprietari dell’appartamento confinante, provocava immissioni sonore intollerabili derivanti dagli scarichi; gli attori chiesero l’eliminazione di dette immissioni ed il risarcimento dei danni.
Il Tribunale di La Spezia rigetto’ la domanda.
La Corte d’appello di Genova dispose CTU ed accerto’ che il secondo bagno era stato realizzato in una parete adiacente la stanza da letto dell’appartamento confinante ove era posta la testiera del letto; accerto’ inoltre che l’appartamento degli attori, di modestissime dimensione, non consentiva una diversa dimensione degli spazi. Il CTU evidenzio’ non solo un notevole superamento della normale tollerabilita’ ma anche lo “spregiudicato “uso del bene comune”, posto che la cassetta di incasso del wc era stata installata nel muro divisorio, avente lo spessore di cm 22 mentre avrebbe potuto trovare collocazione nel loro locale bagno.
La corte di merito accerto’ che le immissioni arrecavano disturbo al riposo anche nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino, pregiudicando la normale qualita’ della vita in un luogo destinato al riposo.
Il CTU individuo’ una serie di opere idonee a ridurre le immissioni e la corte ne ordino’ la realizzazione sulla base di dette indicazioni; infine, liquido’ il danno in via equitativa in Euro 500,00 l’anno all’attualita’, con decorrenza dal 2003, considerando il disturbo nelle ore notturne, aggravato dal frequente uso del bagno in tali ore notturne da parte del convenuto, con cio’ configurandosi una lesione del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiana, diritti costituzionalmente garantiti e tutelati dall’articolo 8 CEDU.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di due motivi.
(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.
In prossimita’ dell’udienza, i controricorrenti hanno depositato memorie illustrative
Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso.
Immissioni sonore e danno biologico
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 844 e 2697 c.c., degli articoli 115, 116, 194, 195 e 166 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto il CTU non avrebbe tenuto conto dei rumori di fondo, avrebbe svolto le misurazione in periodo di bassa stagione turistica e soltanto nella stanza da letto ovvero nelle immediate vicinanze della parete divisoria e con le finestre chiuse. Nel valutare il superamento della normale tollerabilita’, il giudice di merito non avrebbe tenuto conto che si trattava di un luogo ad alta vocazione turistica nel periodo estivo ed invernale sicche’ le misurazioni si sarebbero dovute svolgere in periodo estivo e con finestre aperte.
Il motivo non e’ fondato.
In primo luogo, va precisato che le normative tecniche speciali, che prescrivono i livelli di accettabilita’ delle immissioni, perseguendo esclusivamente interessi pubblici, operano in negativo nei rapporti fra privati e pubblica Amministrazione, al fine di assicurare alla collettivita’ il rispetto di livelli minimi di quiete. Esse possono valere come indici valutativi del limite di intollerabilita’ nei rapporti orizzontali di vicinato, ai sensi dell’articolo 844 c.c., (Cassazione civile sez. II, 01/10/2018, n. 23754)
La disciplina delle immissioni moleste in “alienum” nei rapporti fra privati va rinvenuta, infatti, nell’articolo 844 c.c., alla stregua delle cui disposizioni, quand’anche dette immissioni non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilita’ va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto delle particolarita’ della situazione concreta (conf. Cass. n. 17281/2005 che ribadisce che la valutazione compiuta sul punto, con particolare riguardo a quello del contemperamento delle esigenze della proprieta’ privata con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimita’).
L’articolo 844 c.c., affida al giudice il compito di individuare nel caso concreto il significato da attribuire a tale locuzione cosi’ ampia e generica, dal momento che la soglia di normale tollerabilita’ dell’immissione rumorosa non ha carattere assoluto, ma dipende dalla situazione ambientale, dalle caratteristiche della zona e dalle abitudini degli abitanti, tutelando il diritto al riposo, alla serenita’ e all’equilibrio della mente, nonche’ alla vivibilita’ dell’abitazione che il rumore e il frastuono mette a repentaglio. L’accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili puo’ determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilita’ della propria abitazione, la cui prova puo’ essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni sulla base delle nozioni di comune esperienza (Cass. n. 26899 del 2014).
Immissioni sonore e danno biologico
Nel caso di specie, la corte di merito ha accertato il superamento della normale tollerabilita’ sulla base delle conclusioni cui era pervenuto il CTU, il quale ha rilevato un significativo superamento di tre decibel rispetto agli standard previsti dalla normativa specifica (pag. 9 della sentenza) ed ha evidenziato come le immissioni sonore fossero inevitabili in relazione alle caratteristiche costruttive del secondo vano bagno, dal momento che lo scarico era stato installato nel muro divisorio ed al confine con la stanza da letto, tenuto conto del frequente utilizzo nelle ore notturne da parte del convenuto.
Quanto all’erroneita’ del criterio di rilevamento delle immissioni sonore, avvenute nelle ore notturne e quindi in assenza di rumori di fondo, la corte di merito si e’ conformata al principio secondo cui il limite di tollerabilita’ delle immissioni rumorose non e’ mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non puo’ prescindere dalla rumorosita’ di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (cd. criterio comparativo), sicche’ la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma deve essere riferita, da un lato, alla sensibilita’ dell’uomo medio e, dall’altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata (Cassazione civile sez. II, 05/11/2018, n. 28201).
Nel caso di specie, infatti, il giudice di merito, nel tenere conto della rumorosita’ di fondo, ha accertato in concreto che le immissioni rumorose prodotte da un bagno possono essere anche notturne e, in questo caso, verificarsi in una situazione di rumore di fondo pressoche’ inesistente. Cosicche’ non e’ illogico il giudizio della corte distrettuale operato in situazione di scarso rumore di fondo, ovvero alle 10 del mattino di un giorno feriale piovoso.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., articoli 2043, 2697 e 2727 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito liquidato il danno senza che ne fosse stata fornita la prova, pur trattandosi di danno conseguenza.
Il motivo e’ infondato.
E’ stato affermato da questa Corte che il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare e’ uno dei diritti protetti dalla Convenzione Europea dei diritti umani (articolo 8).
La Corte di Strasburgo ha fatto piu’ volte applicazione di tale principio anche a fondamento della tutela alla vivibilita’ dell’abitazione e alla qualita’ della vita all’interno di essa, riconoscendo alle parti assoggettate ad immissioni intollerabili un consistente risarcimento del danno morale, e tanto pur non sussistendo alcuno stato di malattia. (Cass. sez. 3, n. 20927, 16/10/2015, Rv. 637537). Si e’ analogamente affermato che pur quando non risulti integrato un danno biologico, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane sono pregiudizi apprezzabili in termini di danno non patrimoniale (Cass. n. 7875 del 2009).
Immissioni sonore e danno biologico
A tali principi si e’ conformata la corte di merito che ha accertato la sussistenza di un danno risarcibile correlato al pregiudizio al diritto al riposo, che ridonda sulla qualita’ della vita di un individuo e conseguentemente sul diritto alla salute costituzionalmente garantito.
Non si tratta di danno in re ipsa ma di danno-conseguenza, che, secondo l’accertamento della corte di merito, e’ stato provato in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilita’ della casa.
Il ricorso va pertanto rigettato;
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2000,00 oltre Iva e cap come per legge oltre ad Euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Immissioni sonore e danno biologico
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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