Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 aprile 2023| n. 10504.
Il vizio motivazionale censurabile in sede di legittimità concerne l’anomalia motivazionale
A seguito della nuova formulazione dell’articolo 360, comma, 1 n. 5, cod. proc. civ., introdotto dalla legge n. 134/2012, il vizio motivazionale censurabile in sede di legittimità concerne l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione, che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso dal controricorrente al fine di ottenere il pagamento di compensi professionali, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto il giudice del merito, nel liquidare la somma dovuta avuto riguardo alle prestazioni effettivamente espletate, aveva completamente omesso di prendere in esame le allegazioni poste a base delle eccezioni relative alla mancata diligenza da parte del professionista e della c.d. “exceptio doli”, pur puntualmente indicate e sollevate dalla ricorrente nella comparsa di costituzione e risposta al fine di paralizzare la pretesa attorea). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 7 aprile 2014, n. 8053).
Ordinanza|19 aprile 2023| n. 10504. Il vizio motivazionale censurabile in sede di legittimità concerne l’anomalia motivazionale
Data udienza 30 gennaio 2023
Integrale
Tag/parola chiave Impugnazioni – Nuova formulazione dell’art. 360, comma, 1 n. 5, c.p.c., introdotto dalla legge n. 134/2012 – Vizio motivazionale censurabile in sede di legittimità – Anomalia motivazionale – Configurabilità di una violazione di legge costituzionalmente rilevante – Attinenza all’esistenza della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere
Dott. PAPA Patrizia – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27135/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso da se’ medesimo;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma n. 8401/2021 depositata il 23/07/2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2023 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex articolo 702-bis c.p.c., l’avvocato (OMISSIS) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, (OMISSIS) per sentirla condannare al pagamento di Euro 56.216,05, ovvero quella ritenuta di giustizia, a titolo di compensi professionali, per averla rappresentata e difesa dinanzi al Tribunale di Potenza, sez. lav., in tre distinti procedimenti (RG. Lav. n. 2940/2015 – RG. Lav. n. 3004/2016 – RG. Lav. n. 629/2017).
Si costituiva in giudizio (OMISSIS), eccependo l’inadempimento del professionista, l’esosita’ degli importi richiesti e sollevando l’exceptio doli.
Il Tribunale di Roma, in relazione all’attivita’ espletata dall’avvocato (OMISSIS) nel giudizio recante n. 2940/2015, riteneva dimostrato sia il conferimento di incarico che l’effettiva esecuzione da parte del professionista e liquidava la somma complessiva di Euro 21.491,00, tenendo conto dell’attivita’ effettivamente espletate.
Per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Roma ricorre (OMISSIS) sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso l’avvocato (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l’eccezione di improcedibilita’ avanzata dal controricorrente sia in relazione al mancato deposito della copia delle sentenze impugnata munita della relazione di notificazione, sia della mancanza dell’autentica della firma.
Rileva il collegio che non solo la notificazione del ricorso risulta effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, ma lo stesso controricorrente ha prodotto la copia autentica della sentenza con la relata di notifica (ex multis Cass. 10.7.2013, n. 17066, Cass. n. 11386 del 2019).
Ancora, in via preliminare, va rigettata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso sollevata dal controricorrente per essere la procura speciale allegata al ricorso mancante dell’attestazione dell’autografia della sottoscrizione del cliente da parte del difensore.
Le modalita’ di conferimento della procura sono disciplinate dall’articolo 83 c.p.c., il quale prevede che la procura speciale possa essere apposta a margine o in calce al ricorso, con certificazione dell’autografia della sottoscrizione da parte del difensore, e che la procura “si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia pero’ congiunto materialmente all’atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia”.
L’articolo 83, comma 3 prevede che se “la procura alle liti e’ stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”.
Nel caso di specie, il ricorrente ha rilasciato la procura alle liti in supporto cartaceo, autenticata dal difensore con firma digitale.
Con il secondo motivo, da trattarsi in via prioritaria, si deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio per non avere il Tribunale preso in esame le allegazioni poste a base delle eccezioni relative alla mancata diligenza del professionista e della c.d. exceptio doli, puntualmente indicate e sollevate nella comparsa di costituzione e risposta.
Il motivo e’ fondato.
A seguito della nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotto dalla L. n. 134 del 2012, il vizio motivazionale censurabile in sede di legittimita’ concerne l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione, che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n. 8053).
La Corte di merito ha omesso la motivazione in relazione alle allegate eccezioni di inadempimento e di exceptio doli, che erano volte a paralizzare la pretesa dell’attore, procedendo alla liquidazione dei suoi compensi professionali.
Il ricorso va, pertanto, accolto; l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimita’, al Tribunale di Roma in diversa composizione.
Il giudice di rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimita’.
Va dichiarato assorbito il primo motivo, con cui si censura la determinazione del compenso del difensore.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, al Tribunale di Roma in diversa composizione.
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