Il verbale redatto e sottoscritto dagli agenti e dai tecnici del Comune

Consiglio di Stato, Sezione seconda, Sentenza 14 gennaio 2020, n. 347

La massima estrapolata:

Il verbale redatto e sottoscritto dagli agenti e dai tecnici del Comune a seguito di sopralluogo costituisce atto pubblico fidefaciente fino a querela civile di falso, ai sensi dell’art. 2700 c.c., delle circostanze di fatto in esse accertate sia relativamente allo stato di fatto, sia rispetto allo status quo ante.

Sentenza 14 gennaio 2020, n. 347

Data udienza 17 dicembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1711 del 2010, proposto dai Signori
St. Fr. e Cl. Ta., rappresentati e difesi dall’avvocato Sa. Ne., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, p.zza (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Al. Ma., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
nei confronti
Ditta Ar. di Ma. Co., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati Pa. Pi. ed El. Sc., con domicilio eletto presso lo studio Pa. Pi. in Roma, Lungotevere (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Seconda n. 06680/2009, resa tra le parti, concernente il permesso di costruire n. 480-2005 rilasciato alla ditta controinteressata.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di (omissis) e della Ditta Ar. di Ma. Co.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2019 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Ne. Sa. e Pi. Pa..

FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. II-bis, con la sentenza 8 luglio 2009, n. 6680, ha respinto il ricorso proposto dall’attuale parte appellante per l’annullamento del permesso di costruzione n. 480 del 24.11.2005, rilasciato dal Dirigente del Settore urbanistica del Comune, del progetto posto a fondamento dello stesso, unitamente alla relazione tecnica illustrativa, nonché (con motivi aggiunti di primo grado) del verbale di sopralluogo del Comando di P.M. del 19.7.2006 e della relazione del Dirigente prot. 50253-2006.
Secondo il TAR, sinteticamente:
– non si discute della corretta esecuzione da parte della Ditta controinteressata di quanto redatto del progetto presentato all’Amministrazione comunale, ma della legittimità del provvedimento positivo di rilascio del permesso;
– la normativa invocata in ricorso, risulta rispettata dal progetto;
– in sede di sopralluogo della P.M., è risultato che fossero rispettate, in sede di esecuzione, le distanze e i piani indicati nel progetto.
La parte appellante contestava la sentenza del TAR deducendone l’erroneità e riproponendo, nella sostanza, i motivi del ricorso di primo grado.
Con l’appello in esame chiedeva l’accoglimento del ricorso di primo grado.
Si costituivano il Comune appellato e la parte controinteressata chiedendo la reiezione dell’appello.
All’udienza pubblica del 17 dicembre 2019 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Le preliminari eccezioni di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, formulate dal Comune appellato, sono infondate.
Infatti, nel ricorso in appello sono stati articolati circostanziati motivi di critica della sentenza impugnata.
La questione dell’ammissibilità delle produzioni documentali effettuate dalla parte appellante sono parimenti infondate.
Infatti, è stata depositata l’ordinanza n. 25116-2019 della Corte di Cassazione, che è allegata all’atto di replica di parte appellante dalla quale si evince che la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 6112-2013, già allegata, che, a sua volta, aveva rigettato l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1248-2009, anch’essa già allegata.
Trattandosi di produzione di una sentenza e non di un documento di parte, non vi sono preclusioni alla relativa produzione (a tacere della circostanza che essa è stata pubblicata assai recentemente, per cui non si vede quando, in precedenza, la parte interessata avrebbe potuto produrla, mentre ne è certa la rilevanza nell’odierno processo).
Eventuali ulteriori produzioni sono, invece, irrilevanti.
2. Rileva il Collegio che parte appellante, proprietaria di un lotto di terreno sito nel Comune di (omissis), loc. (omissis), Via (omissis), ha impugnato il permesso di costruire, rilasciato alla Ditta controinteressata dal Comune di (omissis), relativamente al lotto di terreno confinante con la loro proprietà verso Ovest, con ingresso da via (omissis).
Parte appellante contesta in primo luogo il mancato rispetto della distanza di 5 metri dal confine, imposta dallo strumento urbanistico, deducendo che il manufatto assentito con il permesso di costruire si troverebbe a 4,90 metri dal confine.
Tale asserzione pare in contrasto con il verbale di sopralluogo del Comando di Polizia Municipale in data 19 luglio 2006 e con la relazione in pari data del Dirigente dell’UT (peraltro impugnati con motivi aggiunti di primo grado, motivi che non sono stati riproposti in appello) si è accertato che il fabbricato dei convenuti non viola la distanza di 5 metri dal confine.
Tale accertamento è, come è noto, assistito da fede privilegiata, trattandosi di documentazione facente fede fino a querela di falso quanto meno in relazione alla parte descrittiva (cfr., ex multis, di recente, Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4472-2019).
Per ormai consolidata giurisprudenza, il verbale redatto e sottoscritto dagli agenti e dai tecnici del Comune a seguito di sopralluogo costituisce, infatti, atto pubblico fidefaciente fino a querela civile di falso, ai sensi dell’art. 2700 c.c., delle circostanze di fatto in esse accertate sia relativamente allo stato di fatto, sia rispetto allo status quo ante.
Infine, deve rilevarsi che, ai sensi dell’art. 34, comma 3-ter, d.P.R. n. 380-2001, così come modificato dall’art. 5, comma 2, lett. a), n. 5, D.L. n. 70-2011, conv. con mod. con L. n. 106-2011, si deve tenere conto di una soglia minima di rilevanza delle difformità parziali, difformità che è concettualmente esclusa in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali, come si verificherebbe nella specie, alla luce delle contestazioni opposte dalla parte appellante.
3. L’art. 9 delle N.T.A. del Piano di Recupero del Nucleo di Poggio Fiorito detta specifiche prescrizioni soltanto in ordine all’indice di copertura, all’altezza massima e ai distacchi del fabbricato dai confini e dalle strade, ma nulla impone con riguardo alle distanze tra i fabbricati.
Sarebbe, quindi, in prima istanza condivisibile l’argomento del TAR, secondo cui la norma si riferisce solo al distacco dei fabbricati dai confini e non al distacco tra fabbricati.
Tuttavia, tale distanza è oggetto della normativa statale generale ricavabile dall’art. 9, D.M. n. 1444-1968; detta normativa si applica soltanto se i fabbricati presentino delle pareti finestrate, situazione che, nel caso di specie, ricorre perfettamente.
Infatti, negli elaborati progettuali è stata indicata una distanza tra i fabbricati frontistanti in mt. 10, mentre, in realtà è solo di m. 8,13, tra pareti finestrate, come evidenziato dalla già richiamata CTU versata in atti in primo grado, i cui argomenti sono stati ripresi dalla sentenza civile del Tribunale di Tivoli.
Peraltro, tale circostanza di fatto deve ritenersi ormai indiscutibile, atteso che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25116-2019, allegata alla memoria di replica di parte appellante, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 6112-2013 (in atti) che, a sua volta, aveva rigettato l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1248-2009, ove era stata espletata la predetta CTU.
Può qui aggiungersi che l’obbligo di osservare determinate distanze nelle costruzioni ai sensi dell’art. 9, D.M. n. 1444-1968 sussiste soltanto in relazione alle vedute, e non anche alle luci.
Come ha chiarito questo Consiglio, infatti, il limite di 10 metri di distanza, di cui all’art. 9, comma 1, n. 2, D.M. n. 1444-1968, da computarsi con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non anche alle sole parti che si fronteggiano presuppone la presenza di due “pareti” che si fronteggiano, delle quali almeno una finestrata (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 26 novembre 2015 n. 5365 e 19 giugno 2006, n. 3614).
Nel caso di specie, come detto, la distanza tra pareti finestrate è stata misurata in m. 8,13, come evidenziato dalla già richiamata CTU versata in atti in primo grado, quindi a distanza inferiore ai 10 mt. previsti dall’art. 9 D.M. n. 1444-1968.
4. Alla luce degli accertamenti compiuti dal giudice civile sopra indicati, ciò che rileva ai fini del presente giudizio è la circostanza che le errate misure riportate negli elaborati progettuali hanno indotto l’Autorità comunale in errore, provocando così il rilascio del permesso di costruire alla parte controinteressata sulla base di indicazioni erronee e non verificate, con violazione delle norme indicate e con conseguente illegittimità degli atti impugnati.
Il C.T.U. citato, evidenziando in sede civile le varie discrepanze riscontrate ha concluso affermando che la situazione progettuale rappresentata nell’elaborato grafico approvato con il permesso di costruire n. 490-2005, non è conforme al reale stato di fatto e tale assunto è stato posto alla base della sentenza civile, confermata come detto dalla Corte di cassazione.
L’accertata violazione di quanto indicato negli elaborati progettuali che non corrispondono affatto allo stato reale, rendendo così illegittimo il permesso di costruire, rende irrilevante l’obiezione, formulata dalla parte appellata, secondo cui l’art. 9 D.M. n. 1444-1968 incontrerebbe un ulteriore limite applicativo, ovvero riguarderebbe soltanto nuove costruzioni e non anche le ipotesi, come quella nella fattispecie, di demolizione e ricostruzione.
4. Anche in ordine alla dedotta violazione delle altezze, si deve ribadire che il permesso di costruire impugnato n. 490 del 24.11.2005, rilasciato alla controinteressata Ditta Di Ma., si è basato su erronea rappresentazione della realtà, acclarata in sede civile.
Infatti, la controinteressata Ditta Di Ma., nel lato prospiciente la proprietà dell’attuale appellante, ha innalzato il piano di campagna di mt. 1,69, così che la costruzione raggiunge, in altezza, mt. 11,69, oltrepassando l'”inclinata” di mt. 3,45, come espressamente riportato nella C.T.U. citata, nonché nei verbali in essa allegati.
Inoltre, a conferma dell’infedeltà nella rappresentazione del progetto approvato dal Comune, si deve osservare che la quota dei due fondi è indicata come identica, mentre in realtà il fabbricato del controinteressato supera l’altezza, indicata in progetto in mt. 10, per arrivare a m. 11,69, a causa dell’innalzamento del piano di campagna, come accertato in sede civile.
5. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado, annullando gli atti ivi impugnati.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi, riposanti nella complessità fattuale della controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda,definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, annullando gli atti ivi impugnati.
Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato – Consigliere
Antonella Manzione – Consigliere
Giovanni Orsini – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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