Il transito del personale militare nei ruoli civili della stessa Amministrazione

Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 8 maggio 2020, n. 2896.

La massima estrapolata:

Il decreto del Ministero della Difesa del 18 aprile 2002 che disciplina il transito del personale militare nei ruoli civili della stessa Amministrazione ha previsto all’art. 2, comma 4, l’accoglimento per “silenzio assenso” delle domande di transito trascorsi centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza (nel caso di specie la domanda è stata presentata il 6 dicembre 2005 e il silenzio assenso si è formato il 5 maggio 2006).

Sentenza 8 maggio 2020, n. 2896

Data udienza 27 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Esercito italiano – Volontario ferma permanente – Inidoneità al servizio – Transito del personale militare nei ruoli civili – Trattamento economico – Formazione del silenzio assenso – Decreto del Ministero della Difesa del 18 aprile 2002 – Applicazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1167 del 2013, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Vi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa e la domanda di riconoscimento del trattamento economico goduto all’atto del giudizio di permanente inidoneità .
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2020 il consigliere Nicola D’Angelo e uditi, per l’appellante, l’avvocato Fr. Ma., su delega dell’avvocato Gi. Vi., e, per il Ministero appellato, l’avvocato dello Stato Ma. Di Ca.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il signor -OMISSIS-, caporal maggiore nei ruoli dei volontari in servizio permanente effettivo dell’Esercito, è stato collocato in aspettativa per infermità a causa di una “-OMISSIS-”
1.1. Scaduto il periodo massimo di aspettativa senza che riacquistasse l’idoneità fisica, l’Amministrazione ha adottato nei suoi confronti, in data 14 novembre 2005, un provvedimento di cessazione dal servizio permanente. Successivamente, è stato quindi sottoposto a visita da parte della Commissione Medica Ospedaliera di Caserta e giudicato non idoneo permanentemente al S.M.I. in modo assoluto dal 13 novembre 2005 e reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’Amministrazione della Difesa, come da verbale del 30 novembre 2005.
1.2. Di conseguenza, in data 6 dicembre 2005, ha inoltrato istanza di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge n. 266/1999 e dell’art. 1 D.M. 18.4.2004.
1.3. L’Amministrazione ha negato il transito ritenendo insussistenti le condizioni del trasferimento perché all’atto della presentazione della domanda l’interessato era estraneo ai ruoli della Forza Armata, in quanto cessato dal servizio in data 14 novembre 2005 e collocato in congedo assoluto.
1.4. Contro il diniego del Ministero, il signor -OMISSIS- ha proposto ricorso e motivi aggiunti al Tar per la Campania, sezione staccata di Salerno, che con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato improcedibile il gravame introduttivo ed ha solo in parte accolto i motivi aggiunti.
1.5. In particolare, il Tar ha ritenuto improcedibile il ricorso introduttivo in quanto con successiva nota prot. n. 0065373 del 16 ottobre 2006 l’Amministrazione ha comunicato di aver riesaminato la questione concernente il superamento o meno da parte del ricorrente del periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio alla data della presentazione della domanda di transito, annullando il provvedimento di rigetto impugnato con nota prot. n. 0069732 del 30 ottobre 2006.
1.6. Con decreto direttoriale del 10 luglio 2007, l’Amministrazione intimata ha quindi autorizzato il suo transito nei ruoli del personale civile, stipulando il 3 dicembre 2007 il relativo contratto di lavoro.
1.7. Relativamente invece ai motivi aggiunti, con i quali il ricorrente ha domandato l’accertamento del diritto a percepire, per il periodo dicembre 2005 – novembre 2007, durante il quale è stato collocato in aspettativa per effetto della presentazione della domanda di transito, il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di permanente inidoneità al S.M.I., come previsto dall’art. 2 D.M. 18 aprile 2002, insieme alle tredicesime maturate nel periodo suindicato, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo, il giudice di primo grado ha riconosciuto le pretese economiche invocate limitatamente alla data di accoglimento del transito (5 maggio 2006), ma non quelle riferite al periodo successivo.
2. Contro la parte della sentenza che non ha riconosciuto le pretese economiche anche nel periodo successivo al maggio 2005 e fino al dicembre 2007 (data di stipula del contratto), il signor -OMISSIS- ha proposto appello sulla base di un unico ed articolato motivo di censura.
2.1. Error in iudicando. Violazione degli artt. 2 e 3 del D.M. 18 aprile 2002, applicativo dell’art. 14, comma 5, della legge n. 266/1999. Erroneità e illogicità della motivazione, difetto dei presupposti.
2.1.1. Nei motivi aggiunti parte, erroneamente considerati dal Tar, l’appellante ha invocato il suo diritto alla corresponsione in suo delle 24 mensilità di stipendio mai percepite e maturate dal 6 dicembre 2005 fino alla sottoscrizione del contratto di transito presso l’Amministrazione civile della Difesa il 3 dicembre 20107.
2.1.2. Il giudice di primo grado ha solo in parte riconosciuto il diritto ad ottenere gli emolumenti, non tenendo conto che gli stessi sarebbero spettati ai sensi del comma 7 dell’art. 2 del DM 14 aprile 2002 “in attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda, il personale è considerato in aspettativa con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di inidoneità “.
3. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il 26 febbraio 2013, chiedendo il rigetto dell’appello.
4. Con decreto decisorio n. -OMISSIS-l’appello è stato dichiarato perento.
5 Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- questa Sezione ha accolto l’opposizione avverso la dichiarata perenzione.
6. Il Ministero della Difesa ha depositato ulteriori documenti ed per ultimo una memoria il 14 ottobre 2019.
7. Anche l’appellante ha depositato una memoria il 27 gennaio 2019.
8 La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 27 febbraio 2020.
9. L’appello non è fondato.
10. Il decreto del Ministero della Difesa del 18 aprile 2002 che disciplina il transito del personale militare nei ruoli civili della stessa Amministrazione ha previsto all’art. 2, comma 4, l’accoglimento per “silenzio assenso” delle domande di transito trascorsi centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza (nel caso di specie la domanda è stata presentata il 6 dicembre 2005 e il silenzio assenso si è formato il 5 maggio 2006).
11. Come correttamente rilevato dal Tar, dal momento dell’accoglimento della domanda, seppure per silentium, la posizione del dipendente muta per il suo passaggio nei ruoli civili, con tutte le conseguenze anche sul piano delle pretese economiche che non possono essere più individuate con riferimento a quelle godute al momento in cui il militare in servizio era stato dichiarato inidoneo (eventuali ritardi nella stipula del contatto con l’Amministrazione avrebbero tuttalpiù riflessi sul piano risarcitorio e non retributivo).
12. In sostanza, il rapporto di lavoro civile si costituisce ex lege al decorso del termine dei centocinquanta giorni con la conseguente perdita dello status di militare e del relativo trattamento economico.
13. Il giudice di prime cure ha dunque riconosciuto il diritto a percepire, per il periodo 6 dicembre 2005 – 5 maggio 2006, il trattamento economico eventualmente goduto all’atto del giudizio di permanente inidoneità al servizio militare, cioè fino alla data di accoglimento dell’istanza di trasferimento, ma non oltre.
14. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
15. In ragione della particolarità della controversia, le spese della presente fase di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese della presente fase di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Luca Lamberti – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere, Estensore
Silvia Martino – Consigliere
Roberto Proietti – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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