Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 settembre 2022| n. 26110.

Il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi del credito

Il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell’esecuzione ed a quello dell’opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell’intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell’esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l’efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest’ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione.

Ordinanza|5 settembre 2022| n. 26110. Il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi del credito

Data udienza 16 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Esecuzione mobiliare – Opposizione all’esecuzione – Pignoramento – Conversione – Somme determinate nell’ordinanza – Contestazione calcolo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4789/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2403/2019, pubblicata in data 20 novembre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 giugno 2022 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina A. P. Condello.

Il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi del credito

FATTI DI CAUSA

1. A seguito di notifica di decreto ingiuntivo, non opposto, e del relativo atto di precetto con il quale (OMISSIS), avvocato, aveva ingiunto a (OMISSIS) il pagamento della somma di Euro 20.003,54, il creditore dava corso all’esecuzione mobiliare.
Nell’ambito della procedura esecutiva il (OMISSIS) presentava istanza per la conversione del pignoramento ed il Giudice dell’esecuzione disponeva l’ammissione alla conversione, rateizzando il pagamento del debito in 36 rate.
Il (OMISSIS) proponeva opposizione all’esecuzione, muovendo contestazioni in ordine alla determinazione della somma indicata nell’ordinanza di conversione che si limitava a riprendere a base del calcolo la somma indicata nel precetto” dallo stesso contestata perche’ comprensiva di somme non dovute.
Respinta l’istanza di sospensione, il Giudice dell’esecuzione assegnava termine perentorio per la introduzione del giudizio di opposizione dinanzi al giudice competente per valore.
Il Giudice di Pace, dinanzi al quale veniva depositato il ricorso, dichiarava inammissibile l’opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c., sul presupposto che le contestazioni sollevate dal (OMISSIS) avrebbero dovuto essere fatte valere con l’opposizione a decreto ingiuntivo.
2. Impugnata la sentenza di primo grado, il Tribunale di Bergamo, qualificata l’azione come opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c., la dichiarava inammissibile perche’ tardivamente proposta oltre il termine di venti giorni dall’atto esecutivo oggetto di contestazione.
3. (OMISSIS) ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con tre motivi.
(OMISSIS), ritualmente intimato, non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
La trattazione e’ stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380-bis.1. cod. proc civ..

Il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi del credito

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce “la nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 112, 329 e 346 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – vizio di extra petizione” e lamenta che il Tribunale di Bergamo, nel confermare l’inammissibilita’ dell’opposizione proposta, ha modificato la motivazione, qualificandola, d’ufficio, come opposizione agli atti esecutivi e ritenendola tardiva, sebbene il Giudice dell’esecuzione avesse ritenuto che l’opposizione contenesse due distinte azioni, l’una qualificata come opposizione agli atti esecutivi e l’altra come opposizione all’esecuzione, e benche’ il creditore, costituendosi dinanzi al Giudice di Pace e, successivamente, in appello non avesse mosso eccezioni in relazione alla qualificazione della domanda.
2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, ed erronea qualificazione della domanda.
Il ricorrente, ribadendo che sin dall’atto introduttivo aveva lamentato l’erronea quantificazione delle somme richieste dal creditore con l’atto di precetto e recepite dal giudice dell’esecuzione nell’ordinanza di conversione del pignoramento, contesta al giudice d’appello di avere erroneamente qualificato l’azione che, investendo l’an ed il quantum dell’esecuzione, configura una ipotesi di opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c..
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la “nullita’ della sentenza per violazione ed erronea interpretazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’omessa valutazione della fondatezza del ricorso nel merito” e si duole che il Tribunale non abbia indicato alcun motivo per il quale dovesse ritenersi corretta la determinazione del quantum contenuta nell’ordinanza di conversione, ne’ abbia esaminato nel merito l’opposizione.
4. Il terzo motivo che, per priorita’ logica, deve essere esaminato preliminarmente e’ infondato.
4.1. Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cast., articolo 111, comma 6), e cioe’ dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioe’ di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni e’ pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (Cass., sez. U, 05/08/2016, n. 16599 e Cass., sez. U, 03/11/2016, n. 22232, nonche’ la giurisprudenza ivi richiamata).
Secondo il principio piu’ volte affermato da questa Corte, la motivazione e’ solo apparente – e la sentenza e’ nulla perche’ affetta da error in procedendo – quando, benche’ graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perche’ recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le piu’ varie, ipotetiche congetture (Cass., sez. U, n. 22232 del 2016, cit.).
4.2. La motivazione della sentenza impugnata non rientra nelle gravi anomalie argomentative individuate dalle pronunce sopra indicate, in quanto il Giudice d’appello, ritenendo che l’opposizione dovesse essere qualificata come opposizione ex articolo 617 c.p.c., perche’ volta a contestare la quantificazione della somma calcolata nell’ordinanza di conversione del pignoramento ex articolo 495 c.p.c., e, quindi, un provvedimento emesso nel corso del processo esecutivo, ha dichiarato la tardivita’ dell’opposizione perche’ presentata oltre il termine di venti giorni dall’adozione dell’atto esecutivo ed ha rigettato l’appello. Tale conclusione, condivisibile o meno, illustra le ragioni poste a sostegno della decisione e non concreta, pertanto, una ipotesi di motivazione apparente, poiche’ non si pone al di sotto del “minimo costituzionale”.
5. Passando all’esame del primo e del secondo motivo dedotti, il Collegio deve rilevare che la qualificazione della domanda operata dal Tribunale non e’ corretta, perche’ nel caso di specie il debitore, odierno ricorrente, come chiaramente emerge dal contenuto(dell’opposizione, riprodotto nel ricorso per cassazione, ha mosso specifiche contestazioni all’esistenza del credito come quantificato nell’atto di precetto dal creditore procedente sulla base del titolo esecutivo azionato, deducendo che parte delle somme richieste a titolo di compenso professionale non sarebbero dovute, sia perche’ gia’ in parte corrisposte ancor prima dell’emissione del decreto ingiuntivo, sia in ragione della violazione delle diposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
5.1. Invero, in tema di esecuzione forzata, la contestazione dell’intimato concernente le somme indicate in precetto (asseritamente non dovute perche’ non conformi alle tariffe professionali in vigore) investe il diritto sostanziale del creditore all’adempimento dell’obbligazione, sicche’, ponendo in discussione quel diritto per come compiutamente riportato nel precetto, deve qualificarsi come opposizione all’esecuzione, e non agli atti esecutivi (Cass., sez. 3, 12/03/2013, n. 6102).
E cio’ in applicazione del consolidato principio secondo cui, in materia di esecuzione forzata, il criterio distintivo fra l’opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che, con la prima, si contesta l’an dell’esecuzione, cioe’ il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero – nell’esecuzione per espropriazione – della pignorabilita’ dei beni, mentre, con la seconda, si contesta solo la legittimita’ dello svolgimento dell’azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l’esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all’azione esecutiva (Cass., sez. 3, 03/08/2005, n. 16262).
5.2. Alla stregua delle considerazioni svolte, dovendo l’opposizione proposta dall’odierno ricorrente essere qualificata come opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c., in accoglimento, del primo e del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata per avere il giudice del merito erroneamente ritenuto applicabile il termine di cui all’articolo 617 c.p.c., comma 2, e dichiarato la tardivita’ dell’opposizione.
5.3. Il Collegio non puo’, tuttavia, esimersi dal rilevare che le contestazioni sollevate con l’opposizione all’esecuzione, e ribadite nell’atto di appello, pure ritrascritto nel ricorso per cassazione, prospettano questioni coperte dal titolo esecutivo di formazione giudiziale ormai divenuto definitivo.
Al riguardo, va ribadito che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il titolo esecutivo giudiziale (nella specie, decreto ingiuntivo non opposto) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non puo’ essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell’esecuzione ed a quello dell’opposizione per fatti anteriori alla sua definitivita’, in virtu’ dell’intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell’esecuzione non puo’ effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioe’ ad invalidarne l’efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso e’ stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validita’ di quest’ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (Cass., sez. L, 14/02/2013, n. 3667).
5.4. La controversia, come gia’ rilevato dal giudice di primo grado, deve, pertanto, essere risolta facendo applicazione del costante insegnamento di questa Corte, non contenendo il ricorso motivi idonei a rivederlo, secondo il quale non e’ possibile dedurre in sede di opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo di formazione giudiziale fatti estintivi, impeditivi o modificativi de diritto azionato anteriori alla formazione del titolo stesso (e segnatamente fatti anteriori al maturarsi delle preclusioni processuali per la loro allegazione nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione del titolo (Cass., sez. 6-3, 18/02/2015, n. 3277; Cass., sez. L, 14/02/2013, n. 3667; Cass., sez. 3, 24/07/2012, n. 12911; Cass., sez. 3, 20/04/2009, n. 9347; Cass., sez. 1, 05/09/2008, n. 22402; Cass., sez. 3, 18/04/2006, n. 8928; Cass., sez. 3, 30/11/2005, n. 26089; Cass., sez. L, 21/04/2004, n. 7637).
6. Ne deriva che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex articolo 384 c.p.c., comma 2, la causa puo’ essere decisa nel merito con la declaratoria di inammissibilita’ dell’originario ricorso in opposizione.
Le spese del giudizio di appello, in ragione della rilevata inammissibilita’ dell’originario ricorso in opposizione, devono essere poste a carico del ricorrente nella misura gia’ determinata dal Tribunale.
Nulla deve invece disporsi in merito alle spese del giudizio di legittimita’, in assenza di attivita’ difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il terzo motivo di ricorso; accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originario ricorso in opposizione all’esecuzione.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di (OMISSIS), delle spese del giudizio di appello nella misura gia’ determinata dal Tribunale.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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