Consiglio di Stato, Sezione quinta, Sentenza 21 maggio 2020, n. 3213.
La massima estrapolata:
Il Testo unico sulla dirigenza giudiziaria (circolare del CSM n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015), difettando la clausola legislativa a regolamentare e riguardando comunque una materia riservata alla legge (art. 108, comma 1, Cost.), non costituisce un atto normativo, ma un atto amministrativo di autovincolo nella futura esplicazione della discrezionalità del CSM a specificazione generale di fattispecie in funzione di integrazione, o anche suppletiva dei principi specifici espressi dalla legge, vale a dire si tratta soltanto di una delibera che vincola in via generale la futura attività discrezionale dell’organo di governo autonomo.
Sentenza 21 maggio 2020, n. 3213
Data udienza 5 marzo 2020
Tag – parola chiave: Magistrati – Testo unico sulla dirigenza giudiziaria – Natura – Atto amministrativo di autovincolo del l’organo di governo autonomo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 6953 del 2019, proposto da
Ro. La., rappresentata e difesa dagli avvocati Fr. Ca. e Fi. La., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fr. Ca. in Roma, viale (…);
contro
Co. Fa., rappresentato e difeso dall’avvocato Sa. Al. Ro., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale (…);
nei confronti
CSM – Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
Be. Ca., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio Sezione Prima n. 09176/2019, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fa. Co. e del CSM – Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia, nonché l’appello incidentale proposto da questi ultimi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2020 il Cons. Alberto Urso, presente per l’amministrazione l’avvocato dello Stato Pa., come da verbale, nonché vista l’istanza di spedizione in decisione della causa depositata il 3 marzo 2020 dai difensori di tutte le parti ai sensi della lett. d) dell’avviso del Presidente del Consiglio di Stato del 24 febbraio 2020, prot. n. 4530;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il dott. Co. Fa., magistrato di VI valutazione di professionalità in servizio presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria, Sezione lavoro, partecipava al concorso per il conferimento dell’incarico semidirettivo di Presidente della Sezione lavoro del Tribunale di Messina, indetto con avviso pubblicato il 27 luglio 2017.
2. Nell’ambito di tale procedura venivano sottoposte al Plenum del CSM due proposte formulate dalla V Commissione, la prima in favore della dott.ssa Ro. La., la seconda in favore di altro magistrato.
3. All’esito della valutazione, l’incarico veniva attribuito dal Plenum alla dott.ssa Ro. con delibera del 6 giugno 2018.
4. Il dott. Co. proponeva ricorso avverso la delibera, le proposte formulate dalla V Commissione, gli atti connessi e presupposti, nonché il conseguente d.m. 13 giugno 2018 di recepimento.
5. Il Tribunale amministrativo, nella resistenza del CSM e del Ministero della giustizia, nonché della dott.ssa Ro. La., accoglieva il ricorso annullando i provvedimenti gravati.
6. La dott.ssa Ro. ha proposto appello formulando unico motivo di doglianza con il quale ha lamentato: error in iudicando sulla ritenuta illegittimità del conferimento dell’incarico, per violazione dell’art. 15, lett. a) della circolare CSM n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante “Testo unico sulla dirigenza giudiziaria”; violazione degli artt. 15, comma 1, lett. d), 26, 27 e 32, comma 2, 3 e 4 della stessa circolare; contraddittorietà ; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto della decisione resa.
7. Si sono costituiti in giudizio il CSM e il Ministero della giustizia, che hanno interposto a loro volta appello incidentale con unico motivo con cui si deduce error in iudicando per violazione degli artt. 11 e 12 d.lgs. n. 160 del 2006, nonché degli artt. 2, 7, 13, 15, 25, 26 e 27 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria, di cui alla suddetta delibera del CSM del 28 luglio 2015; incensurabilità della scelta discrezionale del CSM e sua compiuta argomentazione; contraddittoria ed illogica motivazione della sentenza impugnata.
8. S’è costituito in giudizio il dott. Co. per resistere a entrambi gli appelli, dei quali ha chiesto la reiezione, riproponendo altresì il motivo di ricorso in primo grado rimasto assorbito avente a oggetto la violazione e falsa applicazione dei principi e delle norme che regolano il conferimento ai magistrati dell’incarico di ufficio semidirettivo di Presidente della Sezione lavoro del Tribunale di Messina e, in particolare, degli artt. 10, 11 e 12 d.lgs. n. 160 del 2006, degli artt. da 7 a 13 e da 15 a 23 del suddetto Testo unico; eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, carenza e/o perplessità di motivazione e sviamento di potere.
9. Il 3 marzo 2020 i difensori di tutte le parti hanno depositato istanza per l’assunzione in decisione della causa all’udienza del 5 marzo 2020 allo stato degli atti e senza discussione orale, ai sensi della lettera d) dell’avviso del Presidente del Consiglio di Stato del 24 febbraio 2020, prot. n. 4530.
10. All’udienza pubblica del 5 marzo 2020, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con unico motivo la dott.ssa Ro. si duole dell’accoglimento del ricorso del dott. Co. censurando la sentenza nella parte in cui afferma l’illegittimità e illogicità della motivazione della delibera.
A suo dire, la delibera sarebbe invece sorretta da motivazione legittima e adeguata: non s’incentra sulla mera circostanza che il dott. Co. ha svolto da ultimo attività in appello anziché in primo grado, e che la dott.ssa Ro. esercita le funzioni presso il medesimo ufficio a concorso, ma fonda la prevalenza della dott.ssa Ro. su vari elementi, quali la produttività e lo smaltimento dell’arretrato e le attitudini organizzative, elementi tutti rilevanti ex art. 15, lett. a), della circolare del CSM n. 14858 del 2015 (Testo unico sulla dirigenza giudiziaria), e prioritari ex art. 26, comma 3 e art. 27; il giudizio di prevalenza è affidato poi alle esperienze organizzative e ordinamentali della dott.ssa Ro. da componente del Consiglio giudiziario, e alle numerose pubblicazioni scientifiche in diritto del lavoro, elementi anch’essi ben rilevanti ai fini del giudizio comparativo sulla base degli indicatori previsti dal Testo unico, in particolare dagli artt. 11 e 15, lett. d).
Di qui, per l’appellante, la legittimità e adeguatezza della motivazione della delibera del CSM, idonea a sorreggere le conclusioni di preferenza della dott.ssa Ro. sugli altri candidati, e in specie sul ricorrente dott. Co..
1.1. Analogamente, l’appello incidentale del CSM e del Ministero rileva l’adeguata motivazione della delibera del CSM, che apprezza l’esperienza professionale del dott. Co. presso la Corte d’Appello, ma nondimeno ritiene prevalente quella della dott.ssa Ro.: non per la sua maturazione presso il medesimo ufficio messo a concorso, bensì per i risultati conseguiti e la conoscenza delle problematiche sottese al tipo di funzione. Si tratta perciò di un giudizio comparativo di natura qualitativa di suo legittimo, in relazione al quale il richiamo alle esperienze semidirettive di fatto svolte dalla dott.ssa Ro. sostanzia una maggior pregnanza professionale apprezzabile nell’ambito del medesimo indicatore specifico sub art. 15, lett. a) del Testo unico.
2. Le doglianze dell’appello principale e dell’appello incidentale, che possono essere esaminate congiuntamente in ragione della connessione, sono condivisibili e vanno accolte.
2.1. La sentenza ha accolto il ricorso di primo grado per violazione dell’art. 15, lett. a) del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria, atteso che la motivazione della delibera – ricavabile dalla proposta accolta dal Plenum – s’incentra sulla circostanza che il dott. Co. ha esercitato da ultimo le funzioni in appello anziché in primo grado, il che viene illegittimamente enfatizzato dal CSM in termini negativi. Ma in realtà il Testo unico dà rilievo alla pregressa esperienza nel settore a prescindere dal grado in cui la funzione sia stata svolta.
Per la sentenza appellata, il giudizio del CSM sarebbe illogico perché fondato su un’automatica preferenza in favore di chi – in specie, la dott.ssa Ro. – ha svolto funzioni presso il medesimo ufficio a concorso; e non si potrebbe dare rilievo prioritario ai risultati raggiunti nelle funzioni di fatto di Presidente di sezione, svolte dalla dott.ssa Ro., dal momento che l’art. 27 del Testo unico attribuisce egual valore alle esperienze dell’art. 15, lett. a) e b), sicché non sarebbe giustificata una prevalenza delle seconde sulle prime.
Le doglianze prospettate dagli appellanti avverso la siffatta motivazione sono fondate.
2.1.1. È controverso il concorso per l’incarico di Presidente della Sezione lavoro del Tribunale di Messina. Si tratta di un incarico qualificabile come semidirettivo di primo grado, ai sensi dell’art. 10, comma 7, d.lgs. n. 160 del 2006 (Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150).
Preliminarmente, occorre rammentare che per consolidata giurisprudenza il Testo unico sulla dirigenza giudiziaria (circolare del CSM n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015), difettando la clausola legislativa a regolamentare e riguardando comunque una materia riservata alla legge (art. 108, comma 1, Cost.), non costituisce un atto normativo, ma un atto amministrativo di autovincolo nella futura esplicazione della discrezionalità del CSM a specificazione generale di fattispecie in funzione di integrazione, o anche suppletiva dei principi specifici espressi dalla legge, vale a dire si tratta soltanto di una delibera che vincola in via generale la futura attività discrezionale dell’organo di governo autonomo (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 6 settembre 2017, nn. 4215 e 4216; V, 17 gennaio 2018, n. 271; V, 2 agosto 2019, n. 5492; V, 2 gennaio 2020, nn. 8 e 9; V, 7 gennaio 2020, nn. 71 e 84; V, 9 gennaio 2020, nn. 192 e 195; V, 22 gennaio 2020, n. 524; V, 7 febbraio 2020, n. 976; V, 28 febbraio 2020, nn. 1448 e 1450). Per conseguenza il Testo unico non reca norme, cioè regole di diritto, ma solo pone criteri per un futuro e coerente esercizio della discrezionalità valutativa dell’organo di governo autonomo: sicché un successivo contrasto con le sue previsioni non concretizza una violazione di precetti, ma un discostamento da quei criteri che, per la pari ordinazione dell’atto e il carattere astratto del primo, va di volta in volta giustificato e seriamente motivato. Ove ciò non avvenga, si manifesta un uso indebito e distorto di quel potere valutativo, vale a dire ricorre un eventuale vizio di eccesso di potere, non già di violazione di legge. In ipotesi di denunciato contrasto con il Testo unico, dunque, il sindacato di legittimità del giudice amministrativo deve vagliare se in concreto siano stati e adeguatamente dimostrati esistenti i detti presupposti per derogarvi. Al tempo stesso, ove si rilevi che una previsione del Testo unico si pone in contrasto con la legge, va senz’altro ritenuta priva di effetti e non applicata dal giudice, quand’anche non espressamente impugnata.
Ciò ricordato, va rilevato che il Testo unico, a fronte delle previsioni dell’art. 12 d.lgs. n. 160 del 2006 in relazione al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi (fra cui le funzioni semidirettive di primo grado, cui si riferisce in particolare l’art. 12, comma 10, d.lgs. n. 160 del 2006) individua i due parametri generali delle “attitudini” e del “merito” ai fini della valutazione comparativa dei candidati.
In relazione alle attitudini il Testo unico distingue poi due categorie di indicatori utili alla valutazione individuale e comparativa dei magistrati: gli indicatori generali, di cui agli artt. 6 ss. del Testo unico Sezione I, Capo I, Parte II, e gli indicatori “specifici”, previsti dagli artt. 14 ss. Sezione II del medesimo Capo.
Ai fini poi della valutazione comparativa delle attitudini, l’art. 26 stabilisce che il giudizio attitudinale è formulato in maniera complessiva e unitaria, e precisa come “nell’ambito di tale valutazione, speciale rilievo è attribuito agli indicatori individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio” (cfr. art. 26, comma 3), e cioè agli indicatori specifici.
Con riguardo ai criteri di valutazione per il conferimento di uffici semidirettivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado, l’art. 27 del Testo unico stabilisce che “hanno speciale rilievo, in posizione pariordinata tra loro, gli indicatori di cui agli articoli 15 e 16, e tra questi, per i soli uffici giudicanti, la maggiore durata di esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire”.
Fra gli indicatori richiamati dall’art. 27, si riferiscono agli incarichi per gli uffici semidirettivi di primo grado quelli di cui all’art. 15 del Testo unico, tra i quali “le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire – penale, civile, lavoro – e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, valutati in base agli elementi di cui all’articolo 8, considerando anche la loro durata quale criterio di validazione” (art. 15, lett. a); “le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell’ufficio da conferire […] nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all’art. 9” (art. 15, lett. b); e, “per gli uffici di Presidente della sezione lavoro, la competenza desunta dall’esercizio esclusivo o prevalente di attività giurisdizionale in materia per almeno cinque anni negli ultimi quindici, avuto riguardo alla data della vacanza del posto a concorso, e da pubblicazioni scientifiche di rilevante interesse in materia di diritto del lavoro” (art. 15, lett. d).
2.1.2. Nel caso di specie, la proposta sub “A” accolta dal Plenum (nella versione sostitutiva finale approvata il 6 giugno 2018, peraltro in larga parte coincidente con la precedente) in relazione al parametro delle “attitudini”, dà conto nella prima parte – dedicata all’analisi dei profili dei singoli candidati – che la dott.ssa Ro. “ha raggiunto encomiabili risultati nell’ambito della gestione del proprio ruolo e, oltretutto, ha anche avuto l’opportunità di sperimentare le proprie capacità organizzative allorquando ha svolto, di fatto, le funzioni di Presidente della Sezione lavoro in molteplici occasioni di assenza del Presidente titolare. Anche il parere attitudinale richiamato, invero, attesta che la dott.ssa Ro. ha mostrato di possedere ottime capacità organizzative sia nella gestione del proprio ruolo che nell’espletamento delle funzioni di Presidente della Sezione. In merito alla prima circostanza occorre sottolineare le performances da ella ottenute sia in merito al rispetto dei termini sia in merito ai risultati raggiunti e deve senz’altro evidenziarsi che tale aspetto rappresenta l’elemento più pregnante e l’argomento più idoneo a giustificare il giudizio di prevalenza della stessa rispetto agli altri aspiranti […]. [Invero] anche gli altri due candidati posseggono un’esperienza professionale senz’altro di alto profilo, completa e variegata, anche per la loro maggiore anzianità di ruolo rispetto alla dott.ssa Ro., ma, al contempo, vi è da dire che i risultati ottenuti da quest’ultima nella gestione del ruolo, nell’abbattimento dell’arretrato […] e nell’organizzazione di tutta la Sezione lavoro, non trovano paragone con quelli, pur positivi, ottenuti dagli altri due aspiranti. […] A corroborare il giudizio di prevalenza già sinora esplicitato milita l’ulteriore circostanza, come risulta dagli atti presenti nel fascicolo, che la dott.ssa Ro. è in possesso anche di rilevanti competenze informatiche. È attestato che, sin dal suo inserimento nella Sezione lavoro del Tribunale di Messina, utilizza non solo la Consolle del Magistrato ed il SICID […] ma, inoltre, che abbia anche elaborato un proprio programma personalizzato su EXEL al fine di migliorare l’organizzazione del lavoro ed aumentare conseguentemente i propri standard di rendimento”.
Tutti gli elementi così enucleati vengono valorizzati dal CSM a prescindere dalla sede in cui la dott.ssa Ro. svolge le funzioni, bensì per la loro rilevanza in sé, e sono pienamente coerenti con profili rientranti nel quadro degli indicatori di cui al suddetto art. 15, lett. a) della Circolare, in relazione ai parametri previsti, rispettivamente, dal richiamato art. 8, lett. a) (in particolare, “[…] la qualità del lavoro giudiziario svolto, i risultati conseguiti in relazione alla gestione degli affari, desumibili anche dall’indice di ricambio e di smaltimento”), lett. b) (“l’efficace utilizzo delle tecnologie avanzate […]”) e anche lett. c) (“le esperienze e le competenze organizzative”), menzionata infatti espressamente nelle conclusioni del paragrafo 3.2 della proposta.
Oltre a ciò, la proposta approvata richiama peraltro anche “l’esperienza attualmente in atto di componente del Consiglio giudiziario di Messina e della Commissione flussi, incarichi che testimoniano, anche in questo caso in modo concreto, la sua elevata competenza ordinamentale e tabellare”, e che “completa[no] ed arricchisc[ono] ulteriormente il quadro delle ampie attitudini organizzative in possesso della dott.ssa Ro., questa volta come previsto dall’art. 11 del Testo Unico”.
2.1.3. Nella successiva sezione dedicata alla valutazione comparativa, la proposta pone nuovamente in risalto, in termini generali, “che la preferenza accordata alla dott.ssa Ro. trova, innanzitutto, titolo, a norma del citato articolo 15 comma 1 lett. a del Testo Unico, nelle esperienze professionali dalla medesima maturate nel lavoro giudiziario, attestate dai risultati conseguiti, circostanza che si pone – ai sensi della disposizione suddetta – come primo indicatore specifico di attitudine organizzativa”.
In tale contesto, a fianco al richiamo alla maturazione della carriera della dott.ssa Ro. nell’ambito del medesimo ufficio oggetto di concorso, vengono posti in risalto i “risultati, in termini quantitativi e qualitativi, del lavoro svolto”, rimarcando – nell’ambito dell’indicatore sub art. 15, lett. a) del Testo unico – “il dato costituito dalla complessità dei processi/procedimenti e dalla loro trattazione al più alto livello […] oltre alla […] elevata produttività “; e altresì “la collaborazione alla redazione del programma di gestione ex art. 37 d.l. 98/01 [recte, 2011] oppure il rilevante contributo fornito al Dirigente nell’organizzazione tabellare della sezione lavoro”, collaborazioni – ricondotte nell’indicatore di cui all’art. 15, lett. a), oltreché all’art. 9, lett. d) (richiamato dall’art. 15, lett. b)) del Testo unico, concernente “la collaborazione con la dirigenza su specifici progetti” – aventi un “preminente rilievo […] in quanto relative ed espressamente finalizzate a migliorare le performances della Sezione lavoro, a smaltire l’arretrato ed a raggiungere l’obiettivo del saldo attivo”.
Ancora una volta, la manifestazione di “preferenza accordata alla dott.ssa Ro.” poggia dunque su un giudizio di apprezzamento in larga parte avulso dalla collocazione geografica dell’esperienza maturata dalla candidata.
A ciò si affianca peraltro, nella versione finale della proposta, il riferimento alla circostanza che “la dott.ssa Ro. può anche vantare, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. d), nella specifica materia lavoristica, numerose pubblicazioni scientifiche che dimostrano, ulteriormente, la straordinaria competenza acquisita dal magistrato nella predetta materia”.
2.1.4. Passando alla comparazione puntuale fra i profili dei candidati, è vero che la proposta richiama la circostanza che il dott. Co. (così come l’altra altra candidata non vincitrice) “si siano allontanati non solo dalla pratica della giurisdizione lavoristica di primo grado, avendo assunto funzioni d’appello, ma anche dall’ufficio e, solo il dott. Co., anche dal territorio messinese ove, al contrario la dott.ssa Ro. svolge ininterrottamente e continuativamente le funzioni di Giudice del lavoro dal 2003”; ma è non meno vero che vengono ribaditi e richiamati anche gli ulteriori e distinti elementi di preferenza del profilo della dott.ssa Ro. su quello degli altri candidati.
È il caso, nuovamente, dei “risultati ottenuti” dalla Ro. nell’esercizio delle funzioni, con particolare riguardo a quelli “straordinari […] nello smaltimento dell’arretrato e nella propria produttività […] che, al contrario, non si riscontrano – almeno agli stessi livelli – nel lavoro degli altri due magistrati”. Al riguardo la proposta pone in chiaro risalto come le esperienze degli altri candidati “per quanto formative e indicative di una certa idoneità a ricoprire il ruolo semidirettivo a concorso, tuttavia se paragonate a quelle già esplicitate a favore della dott.ssa Ro., trovano evidente recessività . In primo luogo esse non sono né qualitativamente né quantitativamente equiparabili a quelle riferibili al magistrato proposto; in secondo luogo non sono corroborate dagli stessi straordinari risultati ottenuti dalla dott.ssa Ro. in termini di smaltimento dell’arretrato e produttività “.
Lo stesso è a dirsi per le “maggiori esperienze di carattere organizzativo”, su cui la proposta precisa: “anche dal punto di vista del possesso di attitudini organizzative, mentre quelle evidenziate dal magistrato proposto sono connotate dalla particolare rilevanza rispetto all’incarico a concorso, nonché dall’indicazione specifica ed analitica anche degli effettivi risultati raggiunti – in termini di migliore organizzazione dell’ufficio e diminuzione dell’arretrato – al contrario quelle evidenziate in merito ai magistrati in comparazione appaiono più limitate nel contenuto e nel tempo in cui sono state espletate, senza peraltro che sia possibile riscontrare, negli atti presenti nei fascicoli, l’enunciazione di risultati superiori a quelli ottenuti dalla dott.ssa Ro., che queste attività hanno apportato – in termini di benefici – non solo sulla riduzione sul proprio carico di lavoro ma anche sul miglior funzionamento dell’ufficio”.
A tal riguardo vengono richiamati anche “l’esercizio di funzioni ‘de factò di Presidente della Sezione lavoro presso il Tribunale di Messina e le diverse attività di Collaborazione con il Dirigente relative specificatamente all’organizzazione degli obiettivi della Sezione lavoro”, apprezzati dalla proposta anzitutto quali competenze in sé , al di là della circostanza che l’ufficio interessato coincidesse con quello del posto messo a concorso.
Anche sul piano delle competenze informatiche, poi, la proposta evidenzia come gli altri candidati, essendo passati all’esercizio di funzioni di appello “prima della sua introduzione” hanno “iniziato ad utilizzar[e] molto più tardi del magistrato proposto […] quel sistema informatizzato di esercizio della giurisdizione che è la Consolle del magistrato (PCT) che rappresenta uno strumento di lavoro ma anche organizzativo ormai imprescindibile per ogni Giudice e di conseguenza per ogni Dirigente di un Ufficio o di una Sezione di un qualsiasi Tribunale” (al riguardo, nell’ambito della valutazione comparativa generale, la proposta pure pone in risalto “a norma dell’art. 8, comma 1, lett. b), dello stesso Testo Unico, la straordinaria competenza dimostrata dalla dott.ssa Ro. nell’utilizzo ‘delle tecnologie avanzatè “).
A ciò si aggiunge peraltro, nella versione finale della proposta, la competenza “in materia ordinamentale e tabellare proveniente dall’incarico […] di componente del Consiglio giudiziario e della Commissione flussi di Messina”, che pure concorre a “rend[ere la Ro.] prevalente sugli altri due colleghi”.
2.1.5. Nel quadro così definito dalla proposta, dunque, al fianco delle affermazioni per cui – per ciò che riguarda la concreta posizione degli altri candidati – l’accesso alle funzioni d’appello, seppure apprezzabile per l’arricchimento dell’esperienza professionale del magistrato, “tuttavia in termini comparativi denota però, una minore continuità e, giocoforza, una minore esperienza nell’esercizio della giurisdizione lavoristica di primo grado (così come l’incarico a concorso richiede) e nella conoscenza delle problematiche organizzative ad essa sottese, soprattutto a fronte della comparazione con un magistrato, quale quello proposto, che, da quindici anni svolge l’attività professionale nella stessa Sezione che andrebbe a dirigere, nell’ambito della quale ha potuto conoscere, applicare e apprezzare tutte le innovazioni […]”, si rinvengono riferimenti ad altri elementi e parametri sulla cui base il profilo della dott.ssa Ro. è stato preferito agli altri.
Lo stesso è a dirsi per la valorizzazione della conoscenza dell’ufficio messo a concorso (per quanto di suo un siffatto elemento non possa dirsi dirimente, anche per evitare fatali fenomeni di personalizzazione di fatto della funzione): è vero che la proposta pone in evidenza la circostanza in favore della dott.ssa Ro. (oltre al passo suindicato, v. anche altri punti in cui si esalta “la conoscenza del settore lavoristico di primo grado e in particolare dell’ufficio messinese, delle problematiche organizzative e della realtà giudiziaria collegata a tale settore nel Tribunale di Messina”; “può vantare una ampia, continuativa, attuale e ‘modernà conoscenza dell’Ufficio messinese”; “ha avuto modo di confrontarsi con le problematiche di quel territorio, sia nell’esercizio delle funzioni che nell’organizzazione dell’ufficio”); ma questo, come già si è rilevato, è solo uno dei vari elementi che sono stati posti a fondamento della preferenza espressa, la quale soprattutto ricomprende, compiutamente e unitariamente, anche i suindicati profili di esperienza professionale, organizzativa e di competenze informatiche che prescindono dalla collocazione geografica dell’esperienza maturata dall’appellante.
In tale contesto, va senz’altro escluso che l’accesso a funzioni d’appello – espressivo anzi d’una progressione e diversificazione nelle esperienze funzionali maturate – possa costituire di per sé una deminutio nella valutazione comparativa per il posto messo a bando sol perché questo riguarda un ufficio di primo grado.
Allo stesso modo, non si può ritenere che la maggiore conoscenza dell’ufficio ad quem in ragione della provenienza dallo stesso valga ad attribuire una qualche preferenza o elemento d’apprezzamento in termini comparativi nei confronti di altri candidati, anche alla luce “del principio costituzionale di eguaglianza e della sua declinazione all’art. 51 Cost., come del principio dell’art. 107, terzo comma, Cost. per cui i magistrati si distinguono soltanto per diversità di funzioni”, nonché considerato lo “scrutinio comparativo che è per sua natura su base nazionale e dunque non può che prescindere dal radicamento personale sul singolo territorio (cfr. Cons. Stato, V, 7 gennaio 2020, n. 71 e n. 84; 29 ottobre 2018, n. 6137; 2 luglio 2018, n. 4042).
Nel caso in esame, tuttavia, centrale appare la considerazione che la preferenza accordata dal CSM alla dott.ssa Ro. deriva dal rilievo riconosciuto soprattutto agli altri e distinti elementi curriculari, ricondotti dallo stesso CSM fra le “esperienze maturate nel lavoro giudiziario […] e [i] risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi”, anche in ambito organizzativo, che ben rientrano fra gli indicatori specifici di attitudine semidirettiva dell’art. 15, comma 1, lett. a) del Testo unico, e in specie fra quelli a carattere preminente ex art. 27: e a questi si affiancano le ulteriori notazioni di pregio del profilo professionale della dott.ssa Ro. riferite all’esperienza di componente del Consiglio giudiziario (rilevante ex art. 11, comma 1, del Testo unico), nonché alle pubblicazioni scientifiche, in particolare di diritto del lavoro (art. 15, lett. d) del Testo unico).
Tutti questi elementi, unitariamente considerati, hanno dato luogo ad un giudizio sintetico che complessivamente appare non illegittimo, perché non viola le norme di legge né si pone in contrasto con i criteri del Testo unico, e che non è carente o irragionevole, e dunque non appare censurabile in un contesto – quello del conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi – in cui comunque il CSM “gode di un apprezzamento che è sindacabile, in sede di legittimità, solo se inficiato per irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione (ex multis, Cons. Stato, V, 11 dicembre 2017, n. 5828; V, 16 ottobre 2017, n. 4786; IV, 6 dicembre 2016, n. 5122; IV, 11 settembre 2009, n. 5479; IV, 31 luglio 2009, n. 4839; IV, 14 luglio 2008, n. 3513; V, 18 dicembre 2017, n. 5933)”, e nel quale il sindacato giurisdizionale può avere a oggetto “la puntuale ed effettiva verifica del corretto e completo apprezzamento dei presupposti giuridico-fattuali costituenti il quadro conoscitivo considerato ai fini della valutazione, la coerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni cui è pervenuta la deliberazione, la logicità della valutazione, l’effettività della comparazione tra i candidati, la sufficienza della motivazione (Cons. Stato, IV, 11 febbraio 2016, n. 607; V, 17 gennaio 2018, n. 271; 23 gennaio 2018, n. 342; 5 marzo 2018, n. 1345; 18 giugno 2018, n. 3736)” (Cons. Stato, V, 4 giugno 2019, n. 3759; 5 giugno 2019, n. 3817).
2.1.6. Avendo trascurato la circostanza che, anche a prescindere dai non ragionevoli riferimenti alle funzioni d’appello svolte dagli altri candidati e alla maggior conoscenza dell’ufficio ad quem da parte della dott.ssa Ro., il giudizio di prevalenza di costei è sorretto da (distinti e) adeguati elementi motivazionali coerenti con il Testo unico e in sé non irragionevoli né contraddittori, la sentenza va riformata in accoglimento dell’appello principale e dell’appello incidentale.
3. Con il motivo di ricorso riproposto, il dott. Co. reitera le doglianze già formulate in primo grado e rimaste assorbite.
Esse risultano non condivisibili per le ragioni di seguito partitamente indicate.
3.1. Sotto un primo profilo dott. Co. censura la delibera del CSM sulla valutazione data al parametro della produttività, riguardo anzitutto al dato dello smaltimento dell’arretrato, che per la dott.ssa Ro. si sarebbe in realtà interrotto nel 2017; e la valutazione comparativa fra i candidati dovrebbe avvenire confrontando l’attività svolta presso il medesimo ufficio, in specie – fra il dott. Co. e la dott.ssa Ro. – negli anni dal 2004 al 2008, in cui fu sempre il ricorrente a risultare prevalente.
Aggiunge ancora il dott. Co. che le statistiche della dott.ssa Ro. sullo smaltimento dell’arretrato nel periodo dal 31 dicembre 2010 al 12 marzo 2012 sono al di sotto della media sezionale.
3.1.1. La doglianza non è condivisibile.
È sufficiente in proposito rilevare che i dati comparativi invocati dal dott. Co. riguardano annualità diverse e anteriori (in particolare, dal 2004 al 2008, nonché dal 31 dicembre 2010 al 12 marzo 2012) rispetto a quelle, più recenti, valorizzate dal CSM (i.e., dal 2013 in poi), e perciò non sono sufficienti a confutare la corrispondente valutazione espressa dall’amministrazione; né il ricorrente censura in sé il riferimento alle siffatte più recenti annualità .
Nel periodo invocato dal dott. Co., peraltro, l’attività della dott.ssa Ro. fu in parte ridotta a causa dei congedi parentali e di maternità fruiti, come documentato in atti.
Allo stesso modo, non rileva di per sé la statistica sul 2017 invocata dal ricorrente, il cui richiamo riguarda un dato parziale e di suo privo di significatività, attenendo al solo primo trimestre dell’anno in relazione ai procedimenti in materia di “previdenza e assistenza”.
Per tali motivi la doglianza non giunge a manifestare profili d’irragionevolezza, travisamento o carenza istruttoria della delibera nei termini dedotti dal dott. Co..
3.2. Sotto altro profilo il dott. Co. pone in evidenza, a proposito dello smaltimento della cause ultradecennali, la propria brillante performance, atteso che nel passaggio dall’ufficio di Messina a quello di Reggio Calabria egli era riuscito ad azzerarle, così come negli anni dal 2012 in poi il dott. Co. ha superato l’obiettivo di riduzione dell’arretrato in misura superiore al 10%.
3.2.1. Anche tale circostanza risulta non rilevante: il dato invocato non inficia la complessiva valutazione di preferenza espressa dal CSM in favore della dott.ssa Ro..
3.3. Deduce ancora il ricorrente che l’esame comparato dei risultati di produttività maturati dai candidati in termini ponderati rispetto alle performance sezionali – unico dato significativo a fini di confronto, per il ricorrente, stante l’eterogeneità dei dati statistici assoluti a fronte delle differenze fra gli uffici d’appartenenza dei due magistrati – conduce a risultati variabili di anno in anno, con prevalenza del dott. Co. per gli anni 2012 e 2017 e della dott.ssa Ro. per quelli del 2014 e 2015 (e solo per alcune voci nel 2017): di qui l’assenza d’un significativo differenziale produttivo fra la dott.ssa Ro. e il dott. Co., e l’erroneità in parte qua della delibera che invece afferma una prevalenza della Ro. in relazione a tale parametro.
3.3.1. Anche in questo caso il dato preso a riferimento, che esprime una valutazione comparata relativizzata rispetto alla situazione di sezioni e uffici diversi, non risulta – nella sua minuta considerazione – in sé significativo, e comunque tale da palesare profili d’irragionevolezza nella valutazione espressa dal CSM.
Utilizzando questo parametro, del resto, i risultati raggiunti dalla dott.ssa Ro., come posti in evidenza dello stesso dott. Co., si manifestano comunque comparativamente migliori negli anni 2014 e 2015, nonché per alcune voci nel 2017, e per le ordinanze anche nel 2016; mentre il ricorrente risulterebbe prevalente nel solo 2012 e nel 2017.
Neanche in ragione di tale parametro, dunque, il giudizio espresso dal CSM risulta irragionevole od erroneo.
3.4. Con distinta doglianza il ricorrente pone in risalto, in relazione al dato di produttività relativo alla “partecipazione allo smaltimento degli appelli vecchio rito” valorizzato dalla proposta in favore della Ro., che in realtà il dott. Co. è stato il giudice titolare della Sezione lavoro che ha partecipato al maggior numero di camere di consiglio dedicate agli appelli di c.d. “vecchio rito”.
3.4.1. La doglianza appare risolversi in realtà in una critica incentrata su un singolo dato statistico, cui la proposta non assegna peraltro uno specifico significato comparativo, anche perché relativo – nella valutazione della dott.ssa Ro. – a periodo fra il 2003 e il 2009, cui come visto lo scrutinio non dedica particolare attenzione ai fini della produttività, concentrandosi in prevalenza sui risultati maturati negli anni più recenti.
3.5. Lamenta ancora il dott. Co. la contraddittorietà della proposta nell’affermare, al contempo, la completezza delle esperienze maturate dalla dott.ssa Ro. e la continuità ininterrotta nella prestazione delle funzioni in ambito giuslavoristico.
3.5.1. La censura non è condivisibile: la proposta ben evidenzia, senza contraddittorietà, il composito profilo della dott.ssa Ro., caratterizzato, da un lato, da una “professionalità di particolare rilievo e pregio sempre esplicitatasi in maniera predominante e continuativa nel settore lavoristico”, dall’altro dalla “particolare completezza e versatilità ” dovuta in specie ad “esperienze anche nel settore civile e minorile”, cosicché pur qualificandosi la dott.ssa Ro. come lavorista di alto livello “non ha mancato di cimentarsi anche nella materia civilistica e minorile”.
3.6. Irragionevole sarebbe anche, per il ricorrente, affermare la prevalenza del profilo della dott.ssa Ro. in ordine alle capacità organizzative richiamando la “collaborazione alla redazione del programma di gestione ex art. 37 d.l. 98/01 [recte, 2011]”, quando in realtà il dott. Co. avrebbe provveduto non solamente a collaborare nella siffatta redazione, bensì a curarla personalmente anno per anno su designazione del presidente.
Allo stesso modo, il dott. Co. avrebbe parimenti curato la distribuzione dei carichi e l’assegnazione dei fascicoli nell’ambito della sezione di appartenenza; così come sarebbe stato coinvolto in attività di natura organizzativa quale delegato del Presidente della Corte d’Appello in relazione all’Unep, nonché membro della Commissione flussi: di qui il vizio istruttorio e motivazionale in cui la delibera sarebbe incorsa per non avere considerato siffatte esperienze e aver ritenuto prevalente il profilo della Ro..
3.6.1. Neanche tali doglianze sono condivisibili.
Sotto il primo profilo, dalla lettura della proposta accolta dal CSM emerge come le capacità organizzative apprezzate in capo alla dott.ssa Ro. riguardassero anche altri profili oltre alla collaborazione nella predisposizione del programma di gestione di cui all’art. 37 d.-l. n. 98 del 2011, fra cui in particolare “l’esercizio delle funzioni ‘de factò di Presidente della Sezione lavoro”, in particolare nei periodi feriali o d’assenza del Presidente titolare, nonché “il rilevante contributo fornito al Dirigente nell’organizzazione tabellare della Sezione lavoro”.
Né si evincono specifici vizi nella proposta in relazione a corrispondenti funzioni (genericamente richiamate dal ricorrente) che avrebbe svolto il dott. Co., del quale il CSM espressamente menziona peraltro le attività di “supervisione degli Uffici UNEP o […] quelle sperimentate nel settore informatico come RID e come componente della Commissione flussi nel biennio 2007-2009 del distretto di Messina”; attività che la proposta specificamente considera, seppur ritenendole minusvalenti rispetto a quelle suindicate riconosciute alla dott.ssa Ro. (che pure vanta, peraltro, il far parte della Commissione flussi, oltreché del Consiglio giudiziario); né rileva di per sé che le esperienze apprezzate in capo alla dott.ssa Ro. siano derivate in alcuni casi da attività sostitutive o assegnate per ragioni di anzianità .
Il tutto rientra nell’ambito dell’apprezzamento discrezionale delle esperienze di ciascun magistrato che spetta al CSM, in specie non irragionevolmente esercitata.
3.7. Il ricorrente si duole anche delle valutazioni espresse dal CSM sulle competenze informatiche dei candidati, ed evidenzia al riguardo la propria esperienza quale referente informatico quando nacque il c.d. “PCT”, senza subire perciò alcuna conseguenza negativa dalla ritardata implementazione di tale sistema in fase d’appello.
Inoltre il dott. Co. avrebbe programmato sin dagli anni ’90 un vero e proprio database access in grado di assicurare non solo il monitoraggio del ruolo, ma anche la velocizzazione delle operazioni routinarie di redazione dei provvedimenti, sistema ben più complesso ed evoluto di quello in ambiente excel ideato dalla dott.ssa Ro. ed esaltato dal CSM.
3.7.1. Anche tale doglianza si rivela infondata, riguardando la discrezionalità della valutazione del CSM, in specie non irragionevolmente esercitata.
La censura tende a sostituire alla valutazione manifestata dal CSM quella offerta dal ricorrente, che assegna prevalenza all’attività di referente informatico distrettuale svolta dal dott. Co. allorché nasceva il sistema del PCT rispetto al più precoce utilizzo effettivo della Consolle del magistrato a fini lavorativi da parte della dott.ssa Ro., così come nel ritenere miglior il proprio database access rispetto al sistema in ambiente excel formulato dalla dott.ssa Ro..
Il diverso giudizio formulato dall’amministrazione non pare tuttavia irragionevole, dando (non illogica) rilevanza ad un elemento – il preventivo utilizzo della Consolle del magistrato-PCT nel concreto esercizio delle funzioni magistratuali, oltre all’elaborazione del suddetto sistema excel – che vede prevalere la dott.ssa Ro. sugli altri candidati.
3.8. Deduce ancora il ricorrente che l’attività formativa imputata dal CSM alla dott.ssa Ro. tanto in veste di discente quanto in veste di docente non sarebbe dimostrata, al contrario di quella svolta dal dott. Co. quale cultore della materia di diritto processuale penale presso l’Università degli studi di Messina, tutor di diritto del lavoro presso la SSPL dell’Università degli studi di Messina e docente presso la medesima SSPL dell’Università degli studi di Reggio Calabria.
3.8.1. La doglianza non è condivisibile: l’autorelazione della dott.ssa Ro. dà conto dell’attività svolta quale affidataria di specializzandi presso la SSPL dell’Università degli studi di Messina, nonché quale relatore o moderatore (oltreché discente) in convegni e corsi, ciò di cui v’è peraltro una conferma documentale in atti (cfr. doc. 11 fasc. Ro.), difettando una confutazione da parte del ricorrente in ordine alle attività specificamente richiamate nella proposta; in ogni caso l’elemento, preso in considerazione nell’analisi del parametro del “merito” della candidata (e affiancato all’attività scientifica di redazione di elaborati e articoli in materia prevalentemente civilistica e lavoristica, ritenuta rilevante ai sensi dell’art. 15, lett. d) del Testo unico, e in sé non contestata dal dott. Co.) non risulta invero specificamente valorizzato nel giudizio comparativo di prevalenza della dott.ssa Ro. sugli altri candidati.
4. In conclusione, per le suesposte ragioni vanno accolti l’appello principale e incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado, le cui doglianze qui riproposte pure vanno rigettate.
4.1. La particolarità e complessità delle questioni controverse, in una alla natura degli interessi coinvolti, giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, accoglie l’appello principale e l’appello incidentale e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa integralmente le spese fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2020 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini – Presidente
Raffaele Prosperi – Consigliere
Valerio Perotti – Consigliere
Stefano Fantini – Consigliere
Alberto Urso – Consigliere, Estensore
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply