Il terzo che sostiene di aver acquisito per usucapione un bene di cui è stata ordinata la demolizione

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 26 maggio 2020, n. 9720.

La massima estrapolata:

Il terzo che sostiene di aver acquisito per usucapione un bene di cui è stata ordinata la demolizione, per effetto di pronuncia resa in un giudizio svoltosi tra altri soggetti, deve proporre l’opposizione di terzo di cui all’art. 404 c.p.c. quando allega che l’usucapione è maturata anteriormente alla formazione del titolo esecutivo, trattandosi di una pretesa incompatibile con la sentenza azionata, mentre deve proporre l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., qualora alleghi che l’usucapione sia maturata successivamente alla formazione del titolo giudiziale e costituisca pertanto un fatto impeditivo della pretesa esecutiva.

Sentenza 26 maggio 2020, n. 9720

Data udienza 26 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Proprietà – Immobili confinanti – Ristrutturazione – Sconfinamento fondo finitimo – Illegittima creazione di servitù di veduta diretta – Rimozione opere – Esecuzione – Terzo leso dalla pronuncia – Strumenti di tutela – Opposizione di terzo – Fattispecie

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29723-2017 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in persona del Presidente p.t. del Consiglio di Amministrazione (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 3566/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2020 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso relativamente al 1 e 2 motivo, fermo nel resto;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega.

FATTI DI CAUSA

1. L’ (OMISSIS), proprietaria di un fondo sito nel Comune di Forio d’Ischia, nel 1984 convenne dinanzi al Tribunale di Napoli (OMISSIS) e (OMISSIS), allegando che i convenuti, suoi confinanti, in occasione della ristrutturazione d’un immobile avevano realizzato varie opere sconfinanti sul fondo finitimo e creato illegittimamente una servitu’ di veduta diretta. Ne chiese percio’ la condanna alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
2. Il Tribunale di Napoli con sentenza 12 febbraio 1994 n. 1991 accolse la domanda.
Avverso questa sentenza (OMISSIS) propose opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c., per ragioni che in questa sede non vengono in rilievo.
Pendente l’opposizione di terzo, l’Arciconfraternita convenne in un autonomo giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli (OMISSIS) ed il di lei coniuge (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), formulando le medesime domande gia’ avanzate nel giudizio introdotto nel 1984.
Riuniti i due procedimenti, con sentenza 7 aprile 2003 n. 4369 il Tribunale di Napoli:
a) annullo’ la sentenza del 1994, accogliendo l’opposizione di terzo;
b) tornando a decidere nel merito sulla questione controversa, ordino’ (il ricorso per cassazione non precisa a chi) l’esecuzione di varie opere, tra cui la demolizione di un pozzo nero; l’eliminazione delle servitu’ di scolo provenienti dai terrazzi degli appartamenti siti al piano terra dell’immobile esistente sul fondo confinante con quello dell’Arciconfraternita; l’eliminazione delle vedute dirette; il divieto di esercizio di una servitu’ di passaggio.
3. L’Arciconfraternita inizio’ l’esecuzione in forma specifica dei suddetti obblighi di fare.
4. Nel 2013 (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione di Ischia, l’ (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (il ricorso non precisa esatta qualifica e posizione sostanziale di tutti costoro).
L’attore dichiaro’ di agire “ex articoli 615-619 c.p.c.” ed allego’ di possedere pacificamente uti dominus da oltre trent’anni (per l’esattezza, dal 1978) – e quindi di avere usucapito – alcune porzioni di terreno dell’Arciconfraternita e che il diritto dominicale in tal modo acquisito sarebbe stato pregiudicato dall’esecuzione forzata iniziata dall’Arciconfraternita.
Aggiunse che, anche ad ammettere che egli non avesse acquistato la proprieta’ per usucapione di una porzione del fondo dell’Arciconfraternita, egli aveva comunque acquistato, sempre per usucapione, quanto meno una servitus aquaeductus, consistente nel diritto di scaricare le acque reflue provenienti dagli immobili di sua proprieta’ nel fondo dell’Arciconfraternita.
Dedusse che il compimento dell’esecuzione ed in particolare la demolizione del pozzo nero avrebbe reso “inaccessibile” la zona di terreno da lui posseduta ed “inabitabili” gli appartamenti di sua proprieta’, perche’ sarebbero stati privati degli scarichi delle acque reflue, fino a quel momento convogliati nel pozzo da demolire.
5. Il Tribunale di Napoli con sentenza 7 maggio 2015 n. 6778 rigetto’ l’opposizione all’esecuzione.
La sentenza venne appellata da (OMISSIS), erede dell’originario attore, deceduto nelle more del giudizio.
6. Con sentenza 29 agosto 2017 n. 3566 la Corte d’appello di Napoli rigetto’ il gravame.
La Corte d’appello ritenne che:
-) (OMISSIS) avrebbe dovuto far valere le sue pretese non con l’opposizione all’esecuzione, ma proponendo una opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c. avverso la sentenza che nel 2003 aveva ordinato l’arretramento delle opere eseguite sul fondo dell’Arciconfraternita; la Corte d’appello fondo’ tale conclusione sulla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte n. 1238 del 2015, osservando che le opposizioni proposte da (OMISSIS) (e coltivate dal suo erede) miravano “a contestare la validita’ del titolo giudiziale formatosi inter alios, con allegazioni e lagnanze che hanno il medesimo oggetto sul quale si e’ formato il pregresso giudicato”;
-) con riferimento al lamentato pregiudizio alla servitu’ di scarico vantata da (OMISSIS), la Corte d’appello osservo’ che l’arretramento del pozzo realizzato sul terreno dell’Arciconfraternita non avrebbe potuto arrecargli alcun pregiudizio, giacche’ l’unico effetto di tale arretramento sarebbe stato la traslazione degli scarichi dal vecchio al nuovo sito del pozzo nero, l’uno e l’altro insistenti comunque su una proprieta’ confinante con quella dell’appellante.
7. La sentenza d’appello e’ impugnata per cassazione da (OMISSIS) con ricorso fondato su sei motivi ed illustrato da memoria.
Resistono con separati controricorsi, da un lato, l’Arciconfraternita e, dall’altro, (OMISSIS) e (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 404, 615 e 619 c.p.c. (oltre ulteriori norme in tema di possesso e di diritti reali che, se pure richiamate dal ricorrente, non sono pertinenti al caso qui in discussione). Nella illustrazione del motivo sostiene una tesi cosi’ riassumibile:
-) con l’atto di opposizione all’esecuzione egli aveva dedotto di avere acquistato per usucapione un’area di terreno sulla quale insisteva un pozzo che l’Arciconfraternita avrebbe dovuto demolire;
-) aveva dedotto che tale acquisto era avvenuto successivamente alla formazione del titolo esecutivo messo in esecuzione dall’Arciconfraternita;
-) colui il quale intenda far valere fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, senza contestare la legittimita’ di quest’ultimo, deve utilizzare lo strumento delle opposizioni esecutive, e non l’opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c.
Erroneamente, pertanto, la Corte d’appello ha ritenuto che l’opposizione all’esecuzione fosse inammissibile, e che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto far valere pretese con l’opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c.
1.1. Il motivo e’ infondato.
A colui che assuma di essere stato pregiudicato da una sentenza pronunciata fra terze persone, oppure dall’esecuzione di essa, il nostro ordinamento accorda tutele diversificate, a seconda del tipo di nocumento che egli assuma di avere ricevuto.
Queste forme di tutela sono state ampiamente esaminate – sia pure, per alcune di esse, soltanto mediante obiter dictum – da una decisione delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015; seguita gia’, tra le altre, da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29850 del 20/11/2018).
La decisione delle Sezioni Unite di questa Corte ha affermato che colui il quale si assuma leso dalla pronuncia o dall’esecuzione di un titolo esecutivo formatosi fra altre persone ha a sua disposizione tre differenti strumenti di tutela, i quali sono tra loro alternativi e non cumulativi:
a) se assume di essere titolare dello stesso diritto gia’ oggetto della sentenza pronunciata inter alios e messa in esecuzione, egli deve proporre opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c.;
b) se non contesta la legittimita’ del titolo, ma assume che esso sia stato erroneamente attuato e cioe’ che l’esecuzione abbia investito un bene diverso da quello che ne avrebbe dovuto formare l’oggetto, il terzo deve proporre l’opposizione di cui all’articolo 619 c.p.c. (cosi’ il § 23, pag. 81, della sentenza 1238/15);
c) se, infine, il terzo non contesta la legittimita’ del titolo, ne’ l’erroneita’ dell’esecuzione, ma assume che dopo la formazione del titolo si sia avverato un fatto estintivo od impeditivo della pretesa creditoria, egli deve proporre l’opposizione all’esecuzione di cui all’articolo 615 c.p.c. (cosi’ il § 22.4, pag. 81, della sentenza 1238/15).
1.2. Lo strumento processuale di tutela, in definitiva, varia in funzione del fatto posto dal terzo a fondamento dell’opposizione: chi pretende di essere titolare dello stesso diritto che la sentenza ha attribuito ad altri, dovra’ avvalersi dell’opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c. (cosi’ anche Sez. 3, Sentenza n. 7041 del 20/03/2017, Rv. 643414 – 01); chi lamenta una aberratio ictus nella materiale esecuzione dell’esecuzione, dovra’ avvalersi dell’opposizione di terzo ex articolo 619 c.p.c.; chi invoca un fatto impeditivo, modificativo od estintivo, sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, dovra’ avvalersi della opposizione agli atti esecutivi ex articolo 615 c.p.c..
1.3. I principi appena esposti, come detto gia’ affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, non restano infirmati dai contrari rilievi formulati dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni all’udienza.
Alla ricostruzione della materia compiuta dalla sentenza 1238/15 la Procura Generale ha mosso essenzialmente tre obiezioni:
(a) sarebbe iniquo o, quanto meno, irragionevole imporre a chi subisce un’esecuzione ingiusta l’onere di impugnare la sentenza messa in esecuzione, costringendolo cosi’ ad agire nei confronti di tutte le parti del giudizio concluso dalla sentenza che si assume pregiudizievole, anche se una sola di queste ha iniziato l’esecuzione forzata;
(b) il terzo che assume di essere stato pregiudicato dalla sentenza pronunciata inter alios potrebbe, in alternativa al rimedio di cui all’articolo 404 c.p.c., proporre un ordinario giudizio di cognizione e l’opposizione all’esecuzione di cui all’articolo 615 c.p.c. rientra nella categoria dei giudizi di cognizione; sarebbe dunque contraddittorio sostenere che l’opposizione ex articolo 404 c.p.c. sia alternativa a tutti i giudizi ordinari di cognizione, meno che a quelli introdotti nelle forme di cui all’articolo 615 c.p.c.;
(c) non varrebbe obiettare che con l’opposizione ex articolo 615 c.p.c. possono essere fatte valere dall’opponente solo le circostanze sopravvenute alla formazione del titolo esecutivo; cio’ e’ esatto, ma solo con riferimento al titolo formato nei confronti dell’esecutato, mentre quel principio non varrebbe quando l’opponente intenda far valere fatti sopravvenuti ad un titolo formatosi inter alios.
1.4. Quanto alla prima obiezione, essa e’ superata dal rilievo che la determinazione delle forme, dei modi e dei tempi delle impugnazioni e delle opposizioni esecutive e’ riservata al legislatore: e la circostanza che un sistema processuale potrebbe teoricamente essere concepito in termini piu’ chiari e comprensibili non basta, di per se’, a superare la lettera della legge, ne’ basta per ritenerla, per cio’ solo, costituzionalmente illegittima.
E’ opportuno aggiungere che, in ogni caso, l’opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c., quando sia fondata sulla pretesa titolarita’ d’un diritto incompatibile con quello attribuito o riconosciuto dalla sentenza impugnata, non andra’ necessariamente proposta nei confronti di tutte le parti di quest’ultima, ma solo nei confronti di quelle che, per effetto dall’accoglimento dell’opposizione, vedrebbero modificato l’assetto dei propri interessi per come stabilito dalla sentenza impugnata.
Cosi’, ad esempio, se al giudizio avente ad oggetto la domanda di arretramento di un fabbricato costruito a distanza dal confine inferiore a quella legale avesse partecipato l’appaltatore che realizzo’ l’opus, chiamato in causa dal convenuto al fine di essere tenuto indenne in caso di accoglimento della domanda, e’ evidente che quest’ultimo, anche in caso di soccombenza, non dovrebbe essere convenuto nel giudizio di opposizione proposto dal terzo ex articolo 404 c.p.c., in quanto a tutelare la sua posizione bastera’ la previsione di cui all’articolo 336 c.p.c..
1.5. Quanto alla seconda obiezione, essa non appare convincente sul piano della logica formale, prima che del diritto.
Che l’opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c. possa essere, a certe condizioni, un rimedio alternativo rispetto all’introduzione di un ordinario giudizio di cognizione, e’ esatto ed e’ stato affermato da questa Corte da molto tempo (cosi’ gia’ Sez. 3, Sentenza n. 339 del 25/01/1978, Rv. 389636 – 01).
Muovendo da questo assunto, la Procura articola il seguente sillogismo:
(a) l’opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c. e’ alternativa rispetto ad un ordinario giudizio di cognizione;
(b) l’articolo 615 c.p.c. introduce un ordinario giudizio di cognizione;
(c) ergo, l’opposizione di terzo deve ritenersi facoltativamente alternativa rispetto all’opposizione ex articolo 615 c.p.c..
Ma questo sillogismo non puo’ condividersi, perche’ non e’ corretta la conclusione: che un certo tipo di processo rientri nel genus dei giudizi ordinari di cognizione, infatti, non e’ affermazione che abbia per conseguenza indefettibile la sua alternativita’ rispetto al rimedio all’opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c..
Cosi’, ad esempio, anche l’opposizione a decreto ingiuntivo o l’opposizione recuperatoria a sanzioni amministrative introducono un ordinario giudizio di cognizione, ma certamente non potrebbe sostenersi che tali forme processuali siano alternative rispetto all’opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c..
Tale reductio ad absurdum dimostra che non basta l’appartenenza di una forma processuale al novero dei giudizi di cognizione, per poterne predicare l’alternativita’ rispetto all’opposizione di terzo. Una siffatta alternativita’ viene meno quando la legge, pur prevedendo per una certa domanda lo svolgimento di un giudizio ordinario di cognizione, ne delimita l’oggetto: e questo e’ il caso appunto dell’opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c., la quale non puo’ avere altro oggetto che l’accertamento di fatti sopravvenuti modificativi, estintivi od impeditivi della pretesa fondata sul titolo esecutivo (ovviamente si fa qui riferimento al solo titolo giudiziale).
1.6. Quanto, infine, alla terza delle obiezioni sollevate dalla Procura Generale, ritiene il Collegio che l’estraneita’ dell’opponente al titolo esecutivo giudiziale posto in esecuzione contro di lui non basti per derogare al principio che vieta di far valere in sede oppositiva i vizi anteriori alla formazione del titolo. L’ordinamento, infatti, conosce non poche ipotesi di efficacia extrasoggettiva del titolo esecutivo (ex aliis, si pensi alla previsione di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 289 in tema di opponibilita’ all’impresa designata della sentenza pronunciata sulla domanda risarcitoria proposta dalla vittima d’un sinistro stradale nei confronti dell’impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa) ed in nessuna di queste ipotesi e’ consentito al terzo esposto all’efficacia esecutiva del titolo far valere ex post circostanze estintive, modificative od impeditive anteriori alla formazione del titolo esecutivo, se non aggredendo quest’ultimo con gli strumenti eccezionali ancora a disposizione.
Da cio’ deve trarsi le conclusione che non esiste nel nostro ordinamento un principio di implicazione necessaria tra la partecipazione al giudizio esitato con la formazione del titolo esecutivo e la natura delle eccezioni formulabili nel giudizio di opposizione all’esecuzione.
1.7. E’ alla luce di tali principi che si deve ora tornare ad esaminare il caso di specie.
A fondamento della proposta opposizione, il dante causa dell’odierno ricorrente dedusse di avere acquisito per usucapione la proprieta’ della porzione di terreno sulla quale si sarebbero dovute eseguire le opere di riduzione in pristino ordinate giudizialmente; in subordine, prospetto’ di avere usucapito varie servitu’ (di passaggio, di adduzione e di abduzione delle acque reflue), il cui esercizio era incompatibile con le suddette opere di riduzione in pristino.
Ebbene, alla luce di quanto esposto l’acquisto per usucapione di un bene di cui si sia ordinata la demolizione in un giudizio svoltosi tra altri soggetti costituira’, alternativamente:
a) un fatto sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, ed impeditivo della pretesa esecutiva, se l’usucapione sia maturata successivamente alla formazione del titolo esecutivo;
b) una pretesa incompatibile con la pretesa esecutiva, se l’usucapione sia maturata anteriormente alla formazione del titolo esecutivo.
Nel primo caso, alla luce di quanto detto, i diritti di chi ha usucapito andranno fatti valere con l’opposizione all’esecuzione, ex articolo 615 c.p.c.; nel secondo caso chi si afferma proprietario per avvenuta usucapione dovra’ proporre l’opposizione ex articolo 404 c.p.c..
1.8. Nel presente giudizio il ricorrente ha dedotto, nel primo motivo di ricorso, di avere acquistato i diritti incompatibili con l’esecuzione per usucapione avvenuta “successivamente alla formazione del titolo esecutivo” (affermazione compiuta piu’ volte, ed in particolare alla pagina 21 ed alla pagina 22 del ricorso).
Tuttavia a pagina 4 del ricorso e’ lo stesso ricorrente ad affermare di aver posseduto pacificamente ed uti dominus i beni di cui invoca l’usucapione “sin dal 1978”. Analoga affermazione si legge nella sentenza impugnata, alle pagine 2-3, ove e’ trascritto tra virgolette il contenuto dell’atto introduttivo dell’opposizione esecutiva.
La sentenza messa in esecuzione dall’Arciconfraternita e’ stata pronunciata nel 2003. Si tratta, infatti, della sentenza con cui la Corte d’appello di Napoli ha accolto l’opposizione ex articolo 404 c.p.c. proposta da (OMISSIS) e, pronunciando sulla domanda riunita proposta dall’Arciconfraternita, ha annullato la precedente sentenza del 1994, ed ha nuovamente ordinato la riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
Pertanto, poiche’ per ammissione dello stesso ricorrente il suo possesso ad usucapionem e’ iniziato nel 1978, in tesi il ventennio utile per usucapire era maturato ben prima del 2003.
Ne consegue che, secondo la stessa prospettazione attorea, l’usucapione era maturata prima della formazione del titolo esecutivo. Cio’ vuol dire che con l’opposizione all’esecuzione l’odierno ricorrente fece valere l’esistenza di un diritto incompatibile con quello vantato dal creditore procedente, e non un fatto sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo: una doglianza, dunque, che si sarebbe dovuta far valere con l’opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c..
In tal senso intesa o, se del caso, integrata la motivazione della qui gravata sentenza, essa si sottrae quindi alle critiche di cui e’ resa oggetto con il primo motivo, che va disatteso.
2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, formalmente invocando il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione di quattordici norme diverse del codice civile o di quello di procedura civile.
Nella illustrazione del motivo, tuttavia, al di la’ di tali richiami normativi, viene formulata una censura cosi’ riassumibile:
-) in primo grado l’odierno ricorrente aveva chiesto al Tribunale di pronunciarsi sia sulla domanda di usucapione della proprieta’ di una determinata area; sia sulla domanda subordinata di usucapione della servitu’ di scarico delle acque reflue nel pozzo nero di cui il titolo esecutivo aveva ordinato la demolizione;
-) il Tribunale aveva completamente omesso di pronunciarsi su tale domanda, e tale omissione era stata censurata in grado di appello;
-) la Corte d’appello, ritenuta inammissibile la domanda di usucapione, ha rigettato quella di usucapione della servitu’, affermando che la traslazione del pozzo nero dal fondo dell’Arciconfraternita a quello dell’odierno ricorrente non avrebbe comportato per lui alcun pregiudizio;
-) questa statuizione era erronea in diritto, perche’ la traslazione di una servitu’ di scarico delle acque reflue dal fondo altrui al fondo proprio costituisce di per se’ un pregiudizio.
3. L’esame del motivo impone a questa Corte preliminarmente di qualificare, interpretandolo, il contenuto giuridico sia della sentenza di appello, sia del secondo motivo di ricorso.
3.1. Ritiene questa Corte che, in base al senso fatto proprio dalla connessione delle parole, nella pag. 15, penultimo capoverso, della sentenza qui impugnata, siano contenute due statuizioni.
La prima e’ che (OMISSIS) (dante causa dell’odierno ricorrente) fosse “incontestatamente” titolare di una servitu’ di scarico delle acque reflue provenienti dal proprio immobile nel pozzo nero sito sul fondo dell’Arciconfraternita.
La seconda e’ che la rimozione del pozzo nero dal fondo dell’Arciconfraternita non avrebbe recato alcun pregiudizio all’odierno ricorrente.
La Corte d’appello, dunque, rispetto alla domanda di opposizione, ha accertato che:
-) l’opponente era effettivamente titolare della servitu’;
-) l’esercizio della servitu’ non sarebbe stato pregiudicato in facto dall’esecuzione del titolo.
3.2. Avverso tale statuizione, come accennato, il ricorrente si duole sia di una omessa pronuncia, sia di una violazione di legge sostanziale, ravvisata nell’avere escluso l’esistenza d’un pregiudizio che, invece, era effettivamente sussistente.
Tuttavia la prima censura e’ infondata, in quanto la Corte d’appello non ha affatto omesso di pronunciarsi sull’accertamento della servitu’: ne ha invece dichiarato l’esistenza “incontestata”, il che rispetto ad una domanda di usucapione costituisce implicita pronuncia del difetto di interesse alla pronuncia di accertamento.
La seconda censura e’, invece, inammissibile, dal momento che lo stabilire se l’esecuzione di un obbligo di fare rechi o non rechi pregiudizio all’esercizio di un diritto reale e’ un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile in questa sede.
Il motivo va, quindi, nel suo complesso rigettato.
4. Col terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, il vizio di omessa pronuncia.
Deduce che la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sia sulla domanda di usucapione della proprieta’ del terreno inglobante il pozzo nero da demolire; sia sulla domanda (subordinata) di usucapione della servitu’ di scarico delle acque reflue nel fondo dell’Arciconfraternita.
4.1. Il motivo e’ infondato.
Sulla domanda di usucapione della proprieta’ la Corte d’appello si e’ pronunciata, ritenendo inammissibile tale domanda in sede di opposizione all’esecuzione, come gia’ detto.
Sulla domanda di usucapione della servitu’ la Corte d’appello si e’ pronunciata, ritenendo che essa non fosse sorretta da interesse ex articolo 100 c.p.c., come anche in questo caso gia’ esposto nell’esame del secondo motivo di ricorso.
5. Col quarto motivo il ricorrente invoca, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, la nullita’ della sentenza “per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.
Nella illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d’appello avrebbe “omesso qualsiasi comprensibile motivazione con la quale e’ giunta a rigettare le domande proposte dal ricorrente”.
5.1. Il motivo e’ manifestamente infondato.
La motivazione della sentenza impugnata e’ esistente, chiara ed inequivoca, in linea coi requisiti minimi elaborati dalla giurisprudenza di legittimita’ fin da Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014, per tutto quanto gia’ esposto nei paragrafi precedenti della presente motivazione e che non mette conto qui ripetere.
6. Col quinto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’articolo 15 c.p.c..
Ritiene che erroneamente la Corte d’appello, nel liquidare le spese di lite, abbia ritenuto “indeterminabile” il valore della causa.
Lamenta che la Corte d’appello avrebbe trascurato di considerare che tra gli atti di causa era stato depositato il titolo con cui la Arciconfraternita aveva venduto un’area “al de cuius del ricorrente ed ai suoi germani” e che da tale atto emergeva che il valore della causa sarebbe dovuto essere non superiore ad Euro 975.
6.1. Il motivo e’ infondato.
L’articolo 15 c.p.c. disciplina il valore delle controversie “relative a beni immobili” e tale non e’ il giudizio di opposizione all’esecuzione, quale prospettato originariamente dall’opponente odierno ricorrente, il cui valore va determinato ai sensi dell’articolo 17 c.p.c. (Sez. 3, Sentenza n. 255 del 02/02/1972, Rv. 356069 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 255 del 02/02/1972, Rv. 356070 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2265 del 07/08/1973, Rv. 365546 – 01).
7. Col sesto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, la nullita’ della sentenza per mancanza di motivazione.
Nella illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d’appello non avrebbe “esplicitato il percorso logico giuridico seguito per giungere alla rideterminazione del valore della causa senza indicare quali parametri avesse utilizzato”.
7.1. Il motivo e’ infondato.
La Corte d’appello ha ritenuto la causa ad essa sottoposta di valore indeterminato (e non ai sensi dell’articolo 15 c.p.c., il che, per quanto detto, e’ corretto) ed ha di conseguenza applicato i valori previsti per lo scaglione da 52.000 a 260.000 Euro, ovvero quelli medi previsti per le cause di valore indeterminato e di complessita’ alta.
Tale valutazione puo’ ritenersi corretta, in considerazione delle delicatezza della fattispecie concreta e della sottigliezza della distinzione in iure tra l’opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c. e l’opposizione esecutiva ex articolo 615 o 619 c.p.c., nonche’ in difetto di elementi per quantificare, anche solo presuntivamente, il valore delle opere alla cui esecuzione l’odierno ricorrente si era opposto.
8. L’infondatezza dei motivi di ricorso ne impone il rigetto e le spese del presente giudizio di legittimita’, poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, sono liquidate nel dispositivo, per i controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) in solido per l’identita’ della posizione processuale e l’unicita’ della difesa in questa sede.
Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di cassazione:(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna (OMISSIS) alla rifusione in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 7.290, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;
(-) condanna (OMISSIS) alla rifusione in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 7.290, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;
(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Si da’ atto che il presente provvedimento e’ sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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