Il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|11 dicembre 2020| n. 35424.

Il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa sia venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l’hanno curata.

Sentenza|11 dicembre 2020| n. 35424

Data udienza 11 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: AZIONE PENALE – QUERELA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – rel. Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI MILANO;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
COLONNELLI MANICA MARIA CHIARA nato a MILANO il 05/04/1963;
inoltre:
PARTE CIVILE;
avverso la sentenza del 15/10/2019 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO RANALDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. TASSONE KATE, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15.10.2019, la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Lodi (emessa il 27.3.2018), ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei medici (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine al delitto loro ascritto (lesioni colpose ex articolo 590 c.p., reato commesso in (OMISSIS)) perche’ l’azione penale non doveva essere iniziata per tardivita’ della querela.
La Corte ha ritenuto tardiva la querela presentata dalla persona offesa, (OMISSIS), in data 3.9.2013, in quanto sin dalla raccomandata datata 20.2.2013, indirizzata all’azienda ospedaliera di (OMISSIS), la stessa aveva dimostrato di avere conoscenza del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, e cioe’ di aver subito lesioni personali in conseguenza di errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l’avevano curata.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Milano, denunciando l’erronea applicazione della legge penale in punto di decorrenza del termine per la presentazione della querela.
Si deduce che in tema di colpa medica, il termine per proporre querela va individuato nella data del deposito dell’elaborato medico-legale e quindi non nell’immediatezza del fatto. Nonostante la missiva inviata dalla persona offesa all’azienda ospedaliera per il risarcimento dei danni, il ricorrente osserva che nei mesi successivi all’intervento chirurgico “incriminato” la (OMISSIS) ha sviluppato svariate patologie connesse con il detto intervento; sicche’ solo all’esito di tutti gli esami svolti nei mesi successivi al dicembre 2012 la persona offesa ha incaricato un medico legale e solo all’esito della sua relazione ella ha deciso di presentare la querela.
3. Il difensore di (OMISSIS) ha depositato note scritte in cui illustra la manifesta infondatezza del ricorso, chiedendo che lo stesso sia dichiarato inammissibile; in subordine chiede che sia rilevata l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato e meritevole di rigetto.
2. Esso si fonda implicitamente sull’assunto erroneo che il termine per proporre querela, nei casi di colpa medica, decorra “automaticamente” dal deposito della relazione medico legale.
Il principio, in realta’, e’ diverso ed e’ stato chiaramente enunciato da questa Corte, nel senso che il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non gia’ dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensi’ da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa e’ venuta a conoscenza della possibilita’ che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l’hanno curata (Sez. 4, n. 21527 del 21/01/2015, Cristanini, Rv. 26385501).
Cio’ che rileva, quindi, non e’ tanto la data del deposito della eventuale relazione medico-legale, quanto il momento in cui la persona offesa abbia contezza del fatto che sulla patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari.
3. I suddetti principi sono stati correttamente applicati dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata.
I giudici di merito hanno, infatti, puntualmente individuato la data di decorrenza del termine per la proposizione della querela sulla base del contenuto della raccomanda in atti, datata 20.2.2013, inviata dalla persona offesa all’azienda ospedaliera di (OMISSIS), dal cui contenuto e’ stato logicamente desunto che, in quel momento, la parte era perfettamente a conoscenza di aver subito lesioni personali derivanti da una condotta negligente dei medici imputati. Nella missiva in questione, sottoscritta dalla (OMISSIS) unitamente al suo difensore, si intimava all’azienda ospedaliera “il risarcimento di tutti i danni subiti, con riserva di agire giudizialmente senza ulteriori remore”, mediante descrizione delle precise responsabilita’ dei due chirurghi, che avevano permesso che due garze rimanessero all’interno dell’addome della paziente pur una volta rinchiuso l’addome stesso, specificando che “La vicenda prima esposta configura una ipotesi emblematica di colpa medica per colpa e negligenza grave (…) La paziente ha cosi’ subito, anche grazie alla negligenza ed al ritardo diagnostico, lesioni permanenti, essendosi resa necessaria la rimozione di parte dell’intestino”.
Consegue che il dies a quo per proporre la querela e’ stato correttamente individuato nel 20.2.2013, per cui la querela proposta il 3.9.2013 e’ stata giustamente ritenuta tardiva.
4. A seguito del rigetto del ricorso, nulla deve essere disposto sulle spese ex articolo 616 c.p.p., stante la pacifica qualita’ di parte pubblica del ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *