Il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 18 ottobre 2019, n. 7076.

La massima estrapolata:

Il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva da parte dei concorrenti non aggiudicatari inizia a decorrere dal momento in cui essi hanno ricevuto la comunicazione o ne hanno comunque avuto conoscenza, e non dal momento, eventualmente successivo, in cui la stazione appaltante abbia concluso con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di gara in capo all’aggiudicatario

Sentenza 18 ottobre 2019, n. 7076

Data udienza 10 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 7628 del 2019, proposto dalla Sa. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato En. Di Ie., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale (…);
contro
la Asl Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fr. Dell’O., con domicilio eletto presso la propria legale, via (…);
nei confronti
la Me. Ce. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ga. Di Pa. e St. So., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III quater, n. 10623 del 27 agosto 2019, che ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto avverso l’aggiudicazione alla ditta Me. del lotto n. 2, relativa al servizio di fornitura a noleggio e di gestione di sistemi di terapia antidecubito a pressione dinamica alternata per le strutture della Asl Roma 2.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Asl Roma 2;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Me. Ce. s.r.l.;
Vista la memoria depositata dalla Asl Roma 2 in data 4 aprile 2019;
Vista la memoria depositata dalla Me. Ce. s.r.l. in data 7 ottobre 2019;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2019 il Cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti gli avvocati En. Di Ie., Fr. Dell’Or. e St. So.;
1. Con ricorso proposto dinanzi al Tar Lazio, sede di Roma, la Sa. s.r.l. ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione del lotto n. 2, relativa al servizio di fornitura a noleggio e di gestione di sistemi di terapia antidecubito a pressione dinamica alternata per le strutture della Asl Roma 2, in favore della ditta Me. s.r.l., nonché la declaratoria di inefficacia del contratto, ex art. 122 c.p.a., ove stipulato, e il risarcimento dei danni in via prioritaria in forma specifica, attraverso l’aggiudicazione del lotto n. 2, e la stipula del relativo contratto; in via subordinata ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente.
2. Con sentenza n. 10623 del 27 agosto 2019 la sez. III quater del Tar Lazio, sede di Roma, ha dichiarato irricevibile il ricorso.
3. La sentenza è stata impugnata con appello notificato il 16 settembre 2019 e depositato il successivo 18 settembre, deducendo l’erroneità della declaratoria di irricevibilità del ricorso di primo grado e riproponendo i motivi assorbiti dal Tar a seguito della decisione in rito.
4. Si è costituita in giudizio la Asl Roma 2, che ha sostenuto l’infondatezza dell’appello.
5. Si è costituita in giudizio la Me. Ce. s.r.l., che ha sostenuto l’infondatezza dell’appello e, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., ha riproposto i motivi del ricorso incidentale dichiarato improcedibile dal Tar per effetto della declaratoria di tardività del ricorso principale.
6. Alla camera di consiglio del 10 ottobre 2019 il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.
7. L’appello è infondato.
Rileva il Collegio che il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva da parte dei concorrenti non aggiudicatari inizia a decorrere dal momento in cui essi hanno ricevuto la comunicazione o ne hanno comunque avuto conoscenza, e non dal momento, eventualmente successivo, in cui la stazione appaltante abbia concluso con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di gara in capo all’aggiudicatario (Cons. St., sez. V, 10 giugno 2019, n. 3879).
Nel caso all’esame del Collegio con delibera n. 2480 del 21 dicembre 2018 – pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda sanitaria ex art., 32, l. n. 69 del 2009 – la stazione appaltante ha aggiudicato la gara alla Me. Ce. s.r.l. e contestualmente, nelle more della verifica del possesso dei requisiti in capo alla prima graduata, ha prorogato di due mesi l’espletamento del servizio da parte della Sa. s.r.l., in qualità di servizio di fornitura a noleggio e di gestione di sistemi di terapia antidecubito a pressione dinamica alternata. Dunque è evidente che già dalla data di proroga dell’affidamento l’appellante era venuta a conoscenza che l’appalto era stato affidato alla Me., con la conseguenza che il ricorso di primo grado, notificato il 15 aprile 2019, è irricevibile per tardività, per violazione del termine di 30 giorni a tal fine prescritto dall’art. 120 c.p.a..
Contrariamente a quanto assume l’appellante, non rileva che l’aggiudicazione definitiva sia stata conosciuta solo successivamente, essendo assorbente la circostanza che la Sa. fosse venuta a conoscenza – attraverso la delibera n. 2480 del 21 dicembre 2018 pubblicata sul sito internet della stazione appaltante – non solo che il suo affidamento del servizio era stato prorogato sino al 28 febbraio 2019 ma anche che aggiudicataria della gara era la Me..
La sicura conoscenza dell’avvenuta proroga per un bimestre del rapporto contrattuale rende altrettanto sicura la conoscenza dell’aggiudicazione alla controinteressata, per essere le due statuizioni previste nella stessa delibera, peraltro, come si è detto, pubblicata sul sito internet.
8. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c.. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati, infatti, dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
9. L’infondatezza dell’appello consente al Collegio di prescindere dall’esame dei motivi dell’appello incidentale di primo grado riproposti dal appellata ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti in causa delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza,
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Giulia Ferrari – Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *