Il termine per l’impugnazione della sentenza previsto dall’art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione e non da quella di inserimento della sentenza nel registro cronologico

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 aprile 2023| n. 9917.

Il termine per l’impugnazione della sentenza previsto dall’art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione e non da quella di inserimento della sentenza nel registro cronologico

Il termine per l’impugnazione della sentenza previsto dall’art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione e non da quella di inserimento della sentenza nel registro cronologico; quest’ultima è irrilevante, a meno che non siano apposte in calce alla sentenza due diverse date e risulti così realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione, la quale impone di accertare il momento in cui la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il suo deposito in cancelleria e l’inserimento nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo.

Ordinanza|13 aprile 2023| n. 9917. Il termine per l’impugnazione della sentenza previsto dall’art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione e non da quella di inserimento della sentenza nel registro cronologico

Data udienza 28 marzo 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazione – Sentenza risulti apposta un’unica data relativa alla sua pubblicazione con attestazione del competente cancelliere – Mero previo inserimento della sentenza nel registro cronologico – Irrilevanza ai fini della tempestività dell’impugnazione – Rilevanza in caso di impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l’apposizione in calce alla sentenza di due diverse date – Sezioni Unite nella sentenza n. 18569 del 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 20381 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:
(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Presidente del Consiglio pro tempore rappresentato per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: (OMISSIS));
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 24400/2018, pubblicata in data 19 dicembre 2018;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 marzo 2023 dal Consigliere TATANGELO Augusto.

Il termine per l’impugnazione della sentenza previsto dall’art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione e non da quella di inserimento della sentenza nel registro cronologico

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha agito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione, da parte dello Stato italiano, della normativa comunitaria che imponeva determinati limiti di presenza di arsenico nell’acqua potabile, per l’anno 2010.
La domanda e’ stata accolta dal Giudice di Pace di Civita Castellana.
Il Tribunale di Roma, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece rigettata.
Ricorre il (OMISSIS), sulla base di unico motivo.
Resiste la Presidenza del Consiglio dei Ministri con controricorso.
E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto e’ stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
La trattazione del ricorso e’ stata rinviata a nuovo ruolo e successivamente il ricorso stesso e’ stato assegnato alle Sezioni Unite di questa Corte, per la risoluzione della questione di massima di particolare importanza, gia’ decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, relativa ai requisiti di validita’ della procura speciale rilasciata dalla parte ricorrente al difensore, ai sensi degli articoli 83 e 365 c.p.c..
Le Sezioni Unite, con Sentenza n. 36095 del 09/12/2022, hanno dichiarato la validita’ della procura speciale conferita dal ricorrente (OMISSIS) al suo difensore, rimettendo la decisione del ricorso alla sezione di provenienza.
E’ stata quindi nuovamente disposta la trattazione in camera di consiglio presso questa sezione, in applicazione degli articoli 375 e 380 bis.1 c.p.c..
Sono state depositate memorie ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 2.
Il Collegio si e’ riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.

Il termine per l’impugnazione della sentenza previsto dall’art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione e non da quella di inserimento della sentenza nel registro cronologico

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “nullita’ della sentenza o del procedimento: decadenza dall’impugnazione per tardivita’ dell’appello: Art. 327 c.p.c.”.
Il ricorrente fa presente di avere eccepito, nel giudizio di secondo grado, che l’appello era stato proposto oltre il termine perentorio di cui all’articolo 327 c.p.c. (nella formulazione vigente ratione temporis), con atto di citazione spedito per la notifica in data 23 settembre 2016, quindi oltre i sei mesi dalla data della pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta con il suo deposito in cancelleria, in data 4 novembre 2015; erroneamente, a suo avviso, il tribunale avrebbe invece ritenuto coincidente la data di pubblicazione con la data dell’inserimento della sentenza stessa nel registro cronologico e della sua comunicazione (formalita’ avvenute in data 23 febbraio 2016).
Il motivo e’ manifestamente fondato.
Come emerge dalla stessa decisione impugnata, la sentenza di primo grado recava la data di pubblicazione mediante deposito in cancelleria del 4 novembre 2015 (data in relazione alla quale l’appello sarebbe stato tardivo).
Ai fini della valutazione di tempestivita’ dell’appello, il giudice di secondo grado ha, peraltro, ritenuto decisiva la circostanza che la predetta sentenza era stata inserita nel registro cronologico solo il 23 marzo 2016 e le era stato quindi attribuito un numero cronologico riferito all’anno 2016: ha, in altri termini, ritenuto che la pubblicazione dovesse ritenersi intervenuta in coincidenza con l’inserimento della sentenza nel registro cronologico (con conseguente tempestivita’ dell’appello, ai sensi dell’articolo 327 c.p.c.).
Ha in proposito richiamato i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza 21 gennaio 2015 n. 3 nonche’ da questa Corte a Sezioni Unite (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18569 del 22/09/2016, Rv. 641078 – 01), ma lo ha fatto a prescindere dal rilievo in concreto della avvenuta realizzazione della fattispecie ivi considerata, cioe’ dal fatto che si fosse verificata “una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l’apposizione in calce alla sentenza di due diverse date”.
La statuizione impugnata non risulta pertanto conforme all’orientamento consolidato di questa Corte (al quale intende darsi continuita’) secondo cui “in tema di impugnazione, nel caso in cui su una sentenza risulti apposta un’unica data relativa alla sua pubblicazione con attestazione del competente cancelliere, non rileva, ai fini dell’individuazione del termine ordinario ex articolo 327 c.p.c. (per il quale deve, percio’, farsi riferimento al dato temporale dell’intervenuta pubblicazione), il mero previo inserimento della sentenza nel registro cronologico, qualora manchino l’attestazione di altra data di deposito da parte del cancelliere e, quindi, la scissione temporale tra il momento del deposito e quello della pubblicazione (che devono, peraltro, essere, di regola, coincidenti), che ricorre nell’eventualita’ che siano apposte due distinte date di deposito (in tale ultima ipotesi trovando applicazione il principio sancito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18569 del 2016)” (Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7635 del 18/03/2019, Rv. 653376 – 01; nel medesimo senso: Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18586 del 13/07/2018, Rv. 649658 – 01), indirizzo piu’ di recente ribadito, in situazione di fatto analoga a quella qui ricorrente, cioe’ di inserimento della sentenza di primo grado nel registro cronologico in data successiva a quella del suo deposito in Cancelleria, con l’espressa affermazione per cui “l’accertamento in ordine al momento in cui la sentenza e’ divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria comportante l’inserimento di essa nell’elenco cronologico delle sentenze e l’attribuzione del relativo numero identificativo, diviene necessario (solo) “nel caso in cui risulti realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l’apposizione in calce alla sentenza di due diverse date”. Non e’ pertanto, nella specie, rilevante il riferimento in ricorso alla certificazione attestante la data di inserimento della sentenza nel registro cronologico. Tantomeno poi ovviamente puo’ considerarsi rilevante la divaricazione nella specie verificatasi fra data di deposito/pubblicazione della sentenza e data in cui la cancelleria ha provveduto alla sua comunicazione alle parti (sia pure nella specie oltre il termine previsto dei cinque giorni)” (cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4206 del 19/02/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanze n. 12978 e n. 12979 del 30/06/2020).
La sentenza impugnata va quindi cassata affinche’ la fattispecie sia rivalutata, in sede di rinvio, alla luce dei principi di diritto fin qui esposti.
2. Il ricorso e’ accolto.
La sentenza impugnata e’ cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte:
– accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

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