Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza|6 marzo 2020| n. 6386.
La massima estrapolata:
Il termine per la proposizione dell’appello incidentale, in difetto di espressa qualificazione normativa come “libero”, va calcolato, in quanto termine a ritroso, con esclusione del giorno iniziale (“dies a quo”), ovvero del giorno dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione (o della data dell’udienza differita di ufficio dal giudice ex art. 168 bis, quinto comma, c.p.c.), e con computo, invece, di quello finale (“dies ad quem”), ovvero del ventesimo giorno precedente l’udienza stessa. Ne consegue che, qualora il deposito della comparsa di costituzione con appello incidentale non rispetti tale termine, l’appello va dichiarato inammissibile, a nulla rilevando che per l’appellante non sia ancora spirato il termine per impugnare di cui agli artt. 325 o 327 del codice di rito.
Ordinanza|6 marzo 2020| n. 6386
Data udienza 19 dicembre 2019
Tag – parola chiave: Responsabilità civile – Processo civile – Termini di decadenza e processuali – Rispetto – Obbligo – Sussistenza – Superamento del termine per il deposito in cancelleria della comparsa contenente l’appello incidentale – Rende nulla l’impugnazione anche se il termine di decadenza non è superato
________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24814-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SOC. COOP. A R.L., (OMISSIS) SPA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 997/2018 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, depositata il 25/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA GORGONI.
RILEVATO
che:
(OMISSIS), deducendo un solo motivo, ricorre avverso la sentenza n. 997/2018 del Tribunale di Nocera Inferiore.
Nessuna attivita’ difensiva e’ svolta dalle resistenti.
Il ricorrente espone in fatto di avere convenuto in giudizio, in data 1 dicembre 2004, dinanzi al Giudice di Pace di Nocera inferiore, la Societa’ coop. (OMISSIS), per sentirla condannare al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 996,00, provocati all’auto Renault Scenic, di cui era proprietario, dall’autocarro Fiat di proprieta’ della convenuta.
La Soc. Coop. (OMISSIS), costituitasi in giudizio, chiedeva di chiamare in causa la (OMISSIS) S.p.a., con cui l’autocarro era assicurato per la responsabilita’ civile automobilistica, e proponeva domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dall’autocarro nella collisione con l’auto dell’attore.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 2233/07, rigettava la domanda attorea e quella riconvenzionale.
La decisione veniva impugnata dall’odierno ricorrente dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, per violazione degli articoli 3 e 24 Cost. e delle norme sul procedimento nonche’ per travisamento delle risultanze probatorie, in quanto la responsabilita’ per i danni subiti dalla sua auto, in base alle deposizioni testimoniali, era da attribuirsi al conducente dell’autocarro e perche’, anche in ipotesi di responsabilita’ concorrente, la domanda non poteva essere rigettata.
La Soc. Coop. (OMISSIS) si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale, depositata in cancelleria l’l dicembre 2007.
Alla prima udienza l’odierno ricorrente eccepiva l’inammissibilita’ dell’appello incidentale per violazione degli articoli 166 e 167 c.p.c., non essendo stato osservato il termine di 20 giorni prima dell’udienza di comparizione del 20 dicembre 2007 per proporre appello incidentale.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply