Il termine del comodato nell’ipotesi di un comodato di scopo

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 15 ottobre 2020, n. 22309.

Il termine del comodato nell’ipotesi di un comodato di scopo, può risultare dall’uso cui la cosa è destinata solo se tale uso abbia in sé una durata predeterminata nel tempo. In mancanza di prescrizioni di durata oppure di elementi oggettivi che consentono di prestabilirla, l’uso che corrisponde alla generica destinazione dell’immobile dà luogo ad un comodato a tempo indeterminato, revocabile ad nutum dal comodante, secondo quanto disposto dall’art. 1810 c.c. La circostanza che un immobile concesso in comodato sia destinato ad una specifica attività non è sufficiente per ritenere il contratto soggetto ad un termine implicito, cosicché il comodante può richiedere la restituzione del bene prima della cessazione dell’attività.

Ordinanza 15 ottobre 2020, n. 22309

Data udienza 1 ottobre 2020

Tag/parola chiave: Occupazione sine titulo – Rilascio di immobili in comodato – Difetto di autosufficienza dei motivi di censura – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22363-2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) in proprio e nella qualita’ di Procuratore della (OMISSIS) SAS, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 623/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 21/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

che:
con sentenza resa in data 21/3/2019, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) per la condanna della (OMISSIS) s.a.s. al rilascio di taluni beni immobili di proprieta’ degli attori asseritamente detenuti sine titulo dalla societa’ convenuta;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, sulla base delle stesse prospettazioni degli attori, fosse emersa la sussistenza di una detenzione qualificata degli immobili de quibus da parte della societa’ convenuta, nella specie giustificata dal presumibile comodato intercorso tra gli originari comproprietari di detti immobili (tra i quali gli originari attori, divenuti proprietari esclusivi solo a seguito di una divisione successivamente intercorsa tra tutti gli interessati) e la stessa societa’;
al riguardo, la circostanza che gli originari comodanti avessero concesso l’utilizzazione degli immobili de quibus per le finalita’ commerciali della societa’ convenuta era valsa a dotare detto comodato di un implicito termine di durata, corrispondente alla soddisfazione delle finalita’ proprie per le quali l’immobile era stato destinato, con la correlativa esclusione del carattere precario del ridetto comodato e la conseguente radicale infondatezza dell’originaria domanda degli attori;
avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;
la (OMISSIS) s.a.s. e (OMISSIS) (quest’ultima beneficiaria della condanna al rimborso delle spese di lite, in qualita’ di difensore antistatario), resistono con controricorso;
a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria.

CONSIDERATO

che:
con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., nonche’ dell’articolo 2697 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per essersi il giudice d’appello erroneamente pronunciato sull’eccezione avanzata dalla societa’ convenuta avente a oggetto la sussistenza di un contratto di comodato a fondamento della detenzione degli immobili di proprieta’ degli attori, trattandosi di un’eccezione non rilevabile d’ufficio sollevata da una parte costituitasi tardivamente;
il motivo e’ inammissibile;
osserva il Collegio come i ricorrenti abbiano prospettato il vizio in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta;
sul punto, varra’ richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d’impugnazione e’ rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo e’ regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione e’ erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale puo’ considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali e’ esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa e’ errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneita’ al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullita’, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, e’ espressamente sanzionata con l’inammissibilita’ ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 4 (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 – 01);
nel caso di specie, varra’ sottolineare come il giudice a quo abbia rilevato la sussistenza del titolo contrattuale posto a fondamento della detenzione degli immobili oggetto di lite da parte della societa’ convenuta, non gia’ a seguito dell’accoglimento della corrispondente eccezione sollevata da quest’ultima, bensi’ (secondo quanto espressamente attestato dalla stessa corte territoriale) sulla base delle prospetta-zioni articolate dagli attori;
in particolare, la corte d’appello ha evidenziato come gli stessi attori avessero dedotto la circostanza del pregresso godimento dei beni de quibus da parte della societa’ convenuta prima che gli stessi pervenissero in proprieta’ esclusiva degli odierni attori, da tale premessa lasciando presumere (secondo l’inferenza fatta propria dalla sentenza impugnata) la pacifica attribuzione convenzionale di un diritto di godimento a titolo gratuito in favore della societa’ convenuta, non essendo mai emersa alcuna pretesa di pagamento di corrispettivi da parte degli originari comproprietari;
cio’ posto, non avendo gli odierni ricorrenti adeguatamente censurato tale specifica motivazione (essendosi limitati a contestare la tardiva deduzione del titolo contrattuale in via di eccezione da parte della societa’ convenuta), l’odierna censura deve ritenersi inammissibilmente proposta per le ragioni indicate;
con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., nonche’ degli articoli 1810, 2697, 2727 e 2729 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto dimostrata la sussistenza di un comodato con determinazione implicita di termine a fondamento della detenzione della controparte, in assenza di alcun elemento di prova idoneo a giustificarla;
il motivo e’ manifestamente fondato;
osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la circostanza che un immobile concesso in comodato sia destinato a una specifica attivita’ non e’ sufficiente per ritenere il relativo contratto soggetto a un termine implicito, sicche’ il comodante puo’ domandare la restituzione del bene prima della cessazione di tale attivita’ (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 24468 del 18/11/2014, Rv. 633360 – 01);
in particolare, l’apposizione al comodato d’un termine derivante dall’uso cui la cosa e’ destinata non puo’ ravvisarsi nel solo fatto che nell’immobile si svolga una determinata attivita’ (commerciale o di altro tipo), per la semplice ragione che tale attivita’ potrebbe non avere alcun termine prevedibile, nel qual caso il comodato sarebbe di fatto sine die; conclusione, quest’ultima, che snaturerebbe la causa del contratto (espropriando di fatto il comodante), prospettandosi in termini insostenibili sul piano logico, poiche’ condurrebbe all’irragionevole conclusione che un comodato di immobili destinato ad attivita’ che vi si svolgono sine die, sarebbe pur esso sine die;
peraltro, poiche’ la destinazione d’uso di un immobile dipende dalla volonta’ del comodatario (e poiche’ non puo’ concepirsi che un immobile non abbia una destinazione d’uso, sia pure solo di svago), a seguire il ragionamento della corte d’appello la durata di ogni comodato finirebbe per essere rimessa alla volonta’ mera del comodatario;
le conclusioni che precedono sono state gia’ piu’ volte affermate da questa Corte: pacifico, in particolare, e’ il principio secondo cui il termine dei comodato puo’ risultare dall’uso cui la cosa deve essere destinata solo “se tale uso abbia in se’ connaturata una durata predeterminata nel tempo”; in mancanza, invece, di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano ab origine di prestabilirla, l’uso corrispondente alla generica destinazione dell’immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, percio’, a titolo precario, e, dunque, revocabile ad nutum da parte del comodante, a norma dell’articolo 1810 c.c. (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 15877 del 25/06/2013, Rv. 626917 – 01; Sez. U, Sentenza n. 3168 del 09/02/2011, Rv. 616064 – 01);
nel caso di specie, la corte territoriale ha erroneamente rilevato come l’utilizzazione degli immobili originariamente attribuiti alla disponibilita’ della societa’ convenuta non potesse derivare che da un comodato âââEurošÂ¬Ã‹Å”di scopo’, derivando tale ultima conclusione dalla sola premessa dell’avvenuta destinazione di tali beni a sede della societa’, senza tuttavia corroborare l’ipotesi formulata mediante l’allegazione di alcun ulteriore elemento idoneo a confermare come tale uso avesse in se’ connaturata una durata predeterminata nel tempo;
sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la fondatezza del secondo motivo d’impugnazione (disatteso il primo), dev’essere pronunciata la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo; rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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