Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18039.
Il sindacato giudiziario in sede di impugnazione delle delibere condominiali non si estende alla valutazione del merito
Il sindacato giudiziario in sede di impugnazione delle delibere condominiali non si estende alla valutazione del merito delle soluzioni adottate per la gestione delle cose e dei servizi comuni, né alla convenienza dei correlativi costi da sostenere, bensì si risolve in un controllo di legalità, relativo al se la decisione collegiale sia atto legittimo di esercizio del potere dell’assemblea.
Ordinanza|| n. 18039. Il sindacato giudiziario in sede di impugnazione delle delibere condominiali non si estende alla valutazione del merito
Data udienza 9 maggio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: COMUNIONE E CONDOMINIO – CONDOMINIO – DELIBERA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. PAPA Patrizia – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere
Dott. CAPONI Remo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30775/2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI MILANO n. 1389/2018 depositata il 20/03/2018;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9/05/2023 dal Consigliere Dott. REMO CAPONI.
FATTI DI CAUSA
Nel 2010 (OMISSIS) e (OMISSIS) impugnavano ex articolo 1137 c.c., dinanzi al Tribunale di Milano le delibere con cui il Condominio, a maggioranza rappresentativa di 584,24 millesimi, aveva approvato il bilancio consuntivo e quello preventivo, limitatamente al capo che dispone il pagamento del canone del contratto di locazione del locale caldaia, stipulato dal conduttore Condominio con alcuni condomini, altresi’ comproprietari esclusivi del locale (che era stato da loro acquistato dal costruttore dell’edificio) e che ne imputa il costo in capo agli altri condomini non proprietari del locale (tra i quali figurano i due ricorrenti). Si deduceva l’invalidita’ per una serie di motivi, tra i quali la stipulazione in conflitto di interessi. Il ricorso veniva rigettato in primo grado e la pronuncia e’ stata confermata in appello.
Ricorrono in cassazione gli attori. Il Condominio rimane intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con un primo motivo (n. 1, p. 12) si censura che la Corte di appello abbia rilevato che l’assemblea del 10/11/2010 ha nominato (OMISSIS) s.r.l. quale amministratrice del Condominio, con conseguente difetto in capo alla societa’ del ruolo di rappresentante del Condominio, invalidita’ della procura alle liti rilasciata dalla societa’, e omessa dichiarazione di contumacia del Condominio in quanto falsamente rappresentato in giudizio (si deduce violazione degli articoli 1129, 1130, 1131 c.c., nonche’ degli articoli 75, 83 e 182 c.p.c.).
Con un secondo motivo (n. 2, p. 15), che riprende la sostanza del primo, si censura la manifesta illogicita’ ed intrinseca contraddittorieta’ della motivazione con cui la Corte di appello ha rilevato che l’assemblea del 10/11/2010 ha nominato (OMISSIS) s.r.l. quali amministratrice del Condominio (si deduce violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4).
Con un terzo motivo (n. 3 p. 16), la sostanza del primo e del secondo motivo e’ riproposta sotto il profilo dell’omesso esame circa fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., n. 5.
I primi tre motivi possono esaminarsi congiuntamente.
Il primo motivo e’ inammissibile.
La sua struttura e’ la seguente: poiche’ il giudice di merito ha accertato il fatto X e tale accertamento e’ erroneo (cioe’ non corrisponde alla realta’ delle cose), allora e’ stata violata la norma giuridica Y. Tale struttura scambia il ruolo della Corte di cassazione per quello di una terza istanza di merito.
Il secondo motivo e’ infondato.
La sostanza del primo motivo viene qui veicolata attraverso lo strumento corretto: la censura del vizio di motivazione, che si appunta essenzialmente sull’interpretazione giudiziale dell’impiego dell’espressione verbale “confermare in carica”. Si argomenta che essa avrebbe potuto avere come complemento oggetto (OMISSIS) unicamente in proprio e non quale rappresentante della societa’, in quanto in precedenza unicamente costei personalmente rivestiva il ruolo di amministratrice del Condominio. Sul punto argomenta la Corte di appello: “Ne’ ad alcunche’ puo’ valere che nel verbale sia stato aggiunto che la nomina fosse una riconferma di quanto deciso in precedente occasione (in cui come amministratore del Condominio era stata investita la (OMISSIS) personalmente); tale precisazione, ultronea rispetto alla volonta’ espressa dai votanti poco prima, non inficiando il tenore di quanto gia’ disposto in proposito e, nel contempo, dovendosi considerare che la menzione della persona fisica a fianco di una societa’ di cui sia legale rappresentante trova piena ragione nella necessita’ che la stessa si avvalga pur sempre, per rapportarsi al mondo giuridico, di soggetti-persone fisiche a lei legate dalla cosiddetta immedesimazione organica”. Tale motivazione e’ persuasiva (ma sarebbe sufficiente che essa non fosse irriducibilmente contraddittoria, poiche’ il rigetto da parte di una corte di legittimita’ di una censura di vizio di motivazione in fatto non implica logicamente che la corte aderisca all’accertamento compiuto dal giudice di merito). In conclusione, il secondo motivo e’ rigettato.
Il terzo motivo e’ inammissibile ex articolo 348 ter c.p.c., comma 5, per doppia pronuncia conforme, senza che siano state dimostrate differenze tra le due pronunce, e il giudizio di appello e’ stato instaurato dopo il 12/09/2012.
3. – Con un ulteriore motivo, ipoteticamente il quarto (ma e’ indicato come n. I, a p. 22) si censura che la Corte di appello abbia rilevato la legittimita’ e veridicita’ della contabilita’, sulla base della quale e’ stato determinato il canone di locazione de quo (si deduce violazione degli articoli 1135, 1136, 1137 c.c., nonche’ degli articoli 115, 116 c.p.c.).
Del quarto motivo e’ da dichiarare l’inammissibilita’ per la stessa ragione che fonda l’inammissibilita’ del primo motivo: la struttura del motivo scambia il ruolo della Corte di cassazione per quello di una terza istanza di merito.
4. – Con un ulteriore motivo, ipoteticamente il quinto (n. 2, p. 26), si censura omissione di pronuncia sulla domanda di annullabilita’ della Delibera per essere stata adottata col voto decisivo dei condomini che versano in conflitto di interessi in quanto comproprietari del locale caldaia concesso in locazione al Condominio (si deduce violazione dell’articolo 112 c.p.c.).
Tale motivo e’ rigettato, poiche’ la Corte di appello si e’ pronunciata a p. 7.
5. – Un ulteriore motivo, ipoteticamente il sesto (n. 3, p. 28), e’ cosi’ rubricato: “violazione degli articoli 100 e 112 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per omessa pronuncia sulle eccezioni e domande su nullita’ ed annullabilita’ del contratto di locazione stipulato tra Condominio CPU e Comunione Immobiliare nella (falsa) data del 30/04/2007 e per illegittima negazione dell’interesse degli appellanti a formulare tali eccezioni e domande sul predetto contratto di cui doveva invece essere dichiarata la nullita’ almeno per tardiva registrazione in violazione della L. n. 361 del 2004, articolo 1, comma 346, ed articolo 1418 c.c., per assenza del potere di rappresentanza in capo all’amministratore del condominio nella correlativa stipulazione in violazione degli articoli 1130 e 1131 c.c., e per illiceita’ della causa e in frode alla legge in violazione degli articoli 1343 e 1344 c.c., nonche’ l’annullamento per conflitto di interessi e per mancanza di causa, sinallagma e proporzionalita’”.
Un ulteriore motivo, ipoteticamente il settimo ed ultimo (n. 4, p. 35) censura che sia stata considerata legittima la Delibera dell’assemblea condominiale che ha approvato un canone di locazione in misura quadruplicata rispetto a quello precedente, in forza di un contratto invalido, inefficace, nullo ed annullabile (si deduce violazione degli articoli 1135, 1136, 1137 c.c.).
Il sesto e il settimo motivo possono esaminarsi congiuntamente. Nel loro insieme, essi si risolvono in una congerie promiscua di censure (alcune gia’ oggetto di precedenti motivi), fra le quali si staglia quella indirizzata all’arbitraria quadruplicazione del canone di locazione del locale caldaia.
Entrambi sono rigettati poiche’ la Corte di appello si e’ pronunciata in modo esauriente (p. 9). Inoltre, come gia’ affermato da questa Corte, il sindacato giudiziario in sede di impugnazione delle delibere condominiali non si estende alla valutazione del merito delle soluzioni adottate per la gestione delle cose e dei servizi comuni, ne’ alla convenienza dei correlativi costi da sostenere, bensi’ si risolve in un controllo di legalita’, relativo al se la decisione collegiale sia atto legittimo di esercizio del potere dell’assemblea (cfr. Cass. 15320/2022, che e’ un precedente tra le stesse parti relativo alle stesse questioni, in sede di impugnazione avverso altra sentenza).
6. – In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile (v. articolo 360 bis c.p.c. e Sez. U., Sentenza n. 7155 del 21/03/2017 Rv. 643549).
Il Condominio e’ rimasto intimato e non sono da liquidare spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella dovuta per il ricorso, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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