Il sindacato del giudice amministrativo

Consiglio di Stato, Sentenza|12 marzo 2021| n. 2132.

Il sindacato del giudice amministrativo, in materia di esecuzione del giudicato civile, ha una natura strettamente esecutiva ed è assoggettato al principio di stretta interpretazione per cui non può estendersi a nuove o diverse valutazioni in fatto e in diritto, implicanti l’esercizio di poteri cognitori, di accertamento e di condanna diversi o ulteriori rispetto a quelli esercitati dal giudice civile

Sentenza|12 marzo 2021| n. 2132

Data udienza 18 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Ottemperanza amministrativa dei giudicati civili – Saldo dell’indennità di espropriazione – Sentenza di accertamento della qualità di erede – Difetto di legittimazione attiva – Difetto di legittimazione passiva in capo all’intimato – Mancanza dei presupposti – Violazione dei limiti esterni della giurisdizione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 8824 del 2020, proposto dalle signore Gi. Gr. e Na. Gr., rappresentate e difese dall’avvocato Ge. Im., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati An. An., Gi. Pi. e An. Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lu. Le. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, Sezione Seconda, n. 3845/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2021 il consigliere Daniela Di Carlo; Nessuno è presente per le parti;
Visto l’art. 25, d.l. n. 137/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Le ricorrenti, con ricorso proposto dinanzi al T.a.r. per la Campania, Napoli, hanno chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli n. 4/2003 e sulla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2557/2018, assumendosi (sulla base della citata sentenza della Corte d’appello) figlie ed eredi della signora Lu. Ar., a sua volta figlia ed erede della signora Na. Ar., moglie ed erede dell’originario soggetto espropriato (tale signor Gi. Es.), e di avere perciò diritto al pagamento dell’indennità nella misura stabilita dalla menzionata sentenza della Giunta speciale per le espropriazioni.
2. Il T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe impugnata, ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha le spese del giudizio.
Più nel dettaglio, il T.a.r. ha:
a) prescisso dalla disamina della questione della ammissibilità del ricorso avverso la sentenza di accertamento della qualità di erede della Corte di Appello n. 2557 del 23 maggio 2018;
b) ritenuto fondata l’eccezione, sollevata dal Comune intimato, di difetto di legittimazione attiva in capo alle ricorrenti, perché non sussiste identità soggettiva tra le ricorrenti in ottemperanza al giudicato civile e il soggetto nei cui confronti è stata effettivamente emanata la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2557/2018, la quale dispone che il pagamento del saldo dell’indennità di espropriazione venga effettuato in favore della signora “Lu. Ar.”.
c) Ritenuto fondata, altresì, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo all’intimato Comune di Napoli, perché la sentenza della Giunta speciale per le espropriazioni ha condannato al pagamento dell’indennità di esproprio non il Comune in questione, bensì il Co. Na. 10
.
3. Le interessate hanno appellato la pronuncia ritenendo erroneo il ragionamento logico giuridico seguito dal primo giudice, nella parte in cui:
a) per un verso, non avrebbe fatto corretta applicazione delle norme contenute negli artt. 476 e 2697 c.c. e 100 e 115 c.p.c. e 64 c.p.a., ritenendo non adeguatamente provato la loro qualità di eredi di Lu. Ar., a sua volta erede di Na. Ar.;
b) per un altro verso, avrebbe travisato la domanda proposta, perché ciò che si richiedeva con il giudizio di ottemperanza non era la condanna del Comune di Napoli al pagamento dell’indennità di espropriazione (indennità, questa, pacificamente posta a carico esclusivo del Co. Na. 10), bensì la sua condanna ad emettere apposito decreto di svincolo, in modo da consentire alla Ragioneria dello Stato di svincolare le somme ivi depositate, originariamente accantonate in favore del Comune di Napoli (in qualità di nudo proprietario) e della signora Na. Ar. (in qualità di usufruttuaria), quando ancora, al tempo, non si conosceva con esattezza l’avente titolo alla riscossione delle somme in questione.
4. Il Comune di Napoli si è costituito in resistenza.
5. Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive.
6. All’udienza camerale del 18 febbraio 2021, la causa è passata in decisione.
7. L’appello non è fondato e va, pertanto respinto.
8. La Sezione ritiene decisive, nel senso del rigetto del gravame, le seguenti considerazioni.
9. La Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli si è pronunciata sull’opposizione alla stima dell’indennità di esproprio, proposta dalla signora Ar. Na. nei confronti del Co. Na. 10, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del CIPE e del Comune di Napoli.
Più nel dettaglio, la Giunta ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Comune di Napoli e ha accolto la domanda nei confronti del Co. Na. 10, ritenendolo unico soggetto obbligato al pagamento dell’indennità di esproprio.
Inoltre, ha condannato il Consorzio a depositare presso la Sezione di Napoli della Cassa Depositi e Presiti, la somma pari alla differenza tra l’importo liquidato in sentenza e quello già depositato nel corso del procedimento espropriativo a titolo provvisorio, maggiorato degli interessi legali.
10. La Corte di Appello di Napoli ha accertato, invece, che le somme depositate dal Co. Na. 10 spettano alla signora Lu. Ar., in qualità di unica erede della originaria creditrice Na. Ar..
11. Sulla base della piana lettura delle due menzionate sentenze, si evince la mancanza dei necessari presupposti per dare luogo all’ottemperanza amministrativa dei giudicati civili, e cioè l’identità soggettiva (dal lato attivo e da quello passivo) e quella oggettiva.
Più in particolare:
a) la sentenza della Giunta speciale per le espropriazioni contiene un titolo di condanna al pagamento di somme posto a carico del Co. Na. 10;
b) la sentenza della Corte d’appello contiene l’acclaramento dello status di erede della signora Lu. Ar. rispetto alla dante causa Na. Ar.;
Ciò significa che, in vista dell’esecuzione dei detti giudicati, il giudice amministrativo dovrebbe compiere:
1) un sindacato sulla qualità di erede delle odierne appellanti rispetto alla loro dante causa Lu. Ar., a sua volta erede di Na. Am., atteso che le sentenze da ottemperare non le riguardano testualmente, né nella parte della motivazione, né tantomeno nel dispositivo;
2) un sindacato sulla spettanza delle appellanti a pretendere dal Comune di Napoli un facere specifico, consistente nella prestazione del consenso a svincolare somme attualmente giacenti in Cassa depositi e prestiti, malgrado, sul piano contenutistico, l’unico titolo di condanna a compiere un facere specifico sia quello di pagamento, posto a carico del Co. Na. 10.
12. In base al consolidato indirizzo ermeneutico seguito dalla giurisprudenza amministrativa, il sindacato del giudice amministrativo in materia di esecuzione del giudicato civile ha una natura strettamente esecutiva; è assoggettato al principio di stretta interpretazione; non può estendersi a nuove o diverse valutazioni in fatto e in diritto, implicanti l’esercizio di poteri cognitori, di accertamento e di condanna diversi o ulteriori rispetto a quelli esercitati dal giudice civile (ex multis, Consiglio di Stato, VI, n. 6773/2011).
13. La Corte di legittimità configura l’eccesso di potere giurisdizionale da parte del giudice amministrativo, quando la potestas iudicandi viene estesa sulla base di elementi esterni alla sentenza, in modo tale da individuare un diverso contenuto precettivo rispetto a questo testualmente risultante dalla sentenza da ottemperare (Cass. SS. UU. N. 28812/2011; 25344/2009).
14. Nel caso all’esame, la violazione dei limiti esterni della giurisdizione è di assoluta evidenza, perché il giudice amministrativo è chiamato, sulla base di un percorso ermeneutico basato su elementi nuovi ed estrinseci rispetto ai titoli giurisdizionali, a porre a carico di un soggetto (il Comune di Napoli) un obbligo di facere (prestare il consenso allo svincolo di somme) mai finora giudizialmente accertato, in favore di soggetti (le odierne ricorrenti) che non risultano testualmente dai titoli in questione.
Resta ferma, ovviamente, la possibilità per le ricorrenti di adire le competenti sedi giudiziarie ordinarie secondo i modi consentiti dall’ordinamento, e dunque sia mediante il giudizio ordinario di cognizione (di accertamento e di condanna), sia mediante il giudizio esecutivo, qualora sussistano i relativi presupposti.
15. In definitiva, per le considerazioni che precedono, l’appello va respinto.
16. Le spese del presente grado d’appello sono compensate per la complessità delle questioni trattate, mentre il pagamento del contributo unificato resta a carico delle appellanti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 8824/2020, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del presente grado d’appello, mentre il pagamento del contributo unificato del presente grado resta a carico delle appellanti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2021, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 25, d.l. n. 137/2020, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Giovagnoli – Presidente
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere, Estensore
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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