Il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 marzo 2022| n. 7520.

Il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (e, in generale, da inadempimento di un’obbligazione, indipendentemente dalla fonte contrattuale di quest’ultima) non può che essere parametrato all’utilità che il creditore avrebbe conseguito nell’ipotesi in cui il contratto fosse stato correttamente adempiuto. (Nel caso di specie – ha osservato la Suprema corte – il costruttore si era obbligato a consentire l’uso gratuito, da parte del condominio, di una porzione immobiliare nella quale il custode potesse dimorare stabilmente con la propria famiglia, la limitazione dell’arco temporale di riferimento, del disposto risarcimento, al solo periodo di sei mesi si mostra incoerente con l’entità del pregiudizio al quale ragguagliare la liquidazione equitativa. La sentenza impugnata dev’essere, quindi, cassata con rinvio, affinché il giudice del rinvio proceda a una nuova quantificazione del danno in discorso in ragione (dell’inadempimento) della specifica obbligazione contrattualmente assunta dalla ricorrente).

Ordinanza|8 marzo 2022| n. 7520. Il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale

Data udienza 10 dicembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Compravendita – Condominio – Eliminazione dei vizi nella parte comune degli appartamenti – Risarcimento del danno – Difetto di specificità dei motivi di doglianza – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. LA BATTAGLIA Luigi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8135-2017 proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), per procura in calce al controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 136/2016 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 26/2/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI LA BATTAGLIA.

Il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il condominio “(OMISSIS)” (sito in (OMISSIS)) conveniva in giudizio, presso il Tribunale di Messina, la societa’ (OMISSIS) s.r.l. (costruttrice del complesso edilizio e venditrice degli appartamenti nei quali esso era stato suddiviso), domandandone la condanna all’esecuzione delle opere necessarie all’eliminazione dei vizi riscontrati nelle parti comuni dell’edificio e, in subordine, al risarcimento del corrispondente danno patrimoniale. Con sentenza n. 2340/2010, il Tribunale di Messina dichiarava la domanda “improcedibile”, per carenza di legittimazione attiva, ritenendo che avesse ad oggetto l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla societa’ convenuta in seno ai singoli contratti di compravendita delle porzioni immobiliari dell’edificio, sicche’ la legittimazione spettava ai singoli condomini acquirenti delle stesse.
A seguito dell’impugnazione di tale sentenza da parte dell’amministratore del condominio, si costituiva in giudizio la (OMISSIS) s.r.l. (la quale, a far data dal 2002, aveva incorporato la (OMISSIS) s.r.l.), eccependo la nullita’ dell’appello per errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius, dal momento che l’atto di citazione di secondo grado era stato notificato alla (OMISSIS) s.r.l., nonostante il condominio appellante fosse a conoscenza dell’avvenuta incorporazione di quest’ultima nella (OMISSIS) s.r.l. (avendolo dichiarato nell’atto di citazione introduttivo di un altro giudizio, intentato nei confronti di un’altra societa’ collegata alla stessa (OMISSIS)). Nel merito, contestava la domanda del condominio, osservando che i vizi lamentati non sussistevano, o comunque erano stati eliminati a propria cura e spese.
La Corte d’Appello di Messina, con la sentenza in questa sede impugnata, in primo luogo rigettava l’eccezione di nullita’ dell’appello, ritenendo che lo stesso fosse stato correttamente notificato al procuratore costituito della societa’ originariamente convenuta in primo grado (e successivamente incorporata), in mancanza di conoscenza legale dell’evento dell’incorporazione (conoscenza che non poteva ritenersi integrata sulla base del contenuto di un atto di altro processo, non pendente tra le stesse parti). Per quel che riguarda il merito della controversia, i giudici di secondo grado, rilevata la legittimazione attiva dell’amministratore del condominio (atteso che “le domande proposte, per la quasi totalita’, attenevano, infatti, a parti comuni del complesso residenziale di cui si tratta”), accoglievano in parte qua la domanda, condannando la societa’ appellata al pagamento, in favore del condominio, della complessiva somma di Euro 26.266,70 “a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale”.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la (OMISSIS) s.r.l. sulla base di un motivo. Il condominio “(OMISSIS)” ha resistito con controricorso, proponendo altresi’ ricorso incidentale sulla base di un motivo.
2. Il motivo del ricorso principale denuncia la violazione degli articoli 163, 164 e 342 c.p.c., e articoli 2504 e 2504-bis c.c., evidenziando come l’avvenuta fusione per incorporazione della (OMISSIS) s.r.l. nella (OMISSIS) s.r.l. avesse determinato – alla stregua della disciplina anteriore alle modifiche operate dal Decreto Legislativo n. 6 del 2003, ratione temporis applicabile – l’estinzione della societa’ incorporata, con conseguente necessita’ di notificare l’atto di appello alla societa’ incorporante. Ne’ la costituzione in giudizio della (OMISSIS) (avvenuta allorquando era gia’ decorso il termine lungo per l’impugnazione ex articolo 327 c.p.c.) poteva ritenersi aver sanato il vizio dell’atto introduttivo, trovando applicazione l’articolo 164 c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma di cui alla L. n. 353 del 1990, che non prevedeva una sanatoria con efficacia ex tunc. Per quel che riguarda il profilo della conoscenza della fusione societaria, la ricorrente deduce l’inapplicabilita’ dei criteri applicabili all’evento interruttivo ex articolo 300 c.p.c., in funzione del decorso del termine per la riassunzione del processo, richiamando quello della conoscibilita’ secondo l’ordinaria diligenza di cui a Cass., S.U., n. 15783/2005 (da considerarsi, a suo dire, senz’altro integrato nella specie, ove sussisteva financo la conoscenza dell’evento in discorso da parte dell’appellato).
Il motivo e’ infondato.
Va premesso che, secondo quanto chiarito da Cass., S.U., n. 6070/2013, l’impugnazione non diretta verso la “giusta parte” e’ da considerarsi non gia’ nulla ex articolo 164 c.p.c., bensi’ inammissibile, dal momento che “la nullita’ (..) e’ contemplata dall’articolo 163 c.p.c., comma 3, n. 2 e articolo 164 c.p.c., comma 1, nel caso in cui la lettura di quell’atto evidenzi l’omissione o l’assoluta incertezza degli elementi che occorrono per la corretta identificazione delle parti”, mentre, nel caso in questione, “lungi dall’esservi incertezza sull’identita’ della parte, questa e’ ben chiara, ma accade che il giudizio sia stato promosso, oppure che in esso sia stata evocata, una parte (la societa’ estinta) diversa da quella (..) che quel giudizio avrebbero potuto promuovere, o che avrebbero dovuto esservi evocati”. Con riferimento alla fusione per incorporazione, realizzatasi anteriormente all’entrata in vigore del nuovo articolo 2504-bis c.c. (in merito alla nuova disciplina si veda invece, da ultimo, Cass., S.U., n. 21970/2021), Cass., S.U., n. 19509/2010 affermo’ che “l’impugnazione e’ validamente notificata al procuratore costituito di una societa’ che, successivamente alla chiusura della discussione (o alla scadenza del termine di deposito delle memorie di replica) si sia estinta per incorporazione, se l’impugnante non abbia avuto notizia dell’evento modificatore della capacita’ giuridica mediante la notificazione di esso”. Per quel che riguarda la fusione verificatasi (sempre ante riforma) in pendenza del processo di primo grado, si e’ espressa, invece, Cass., n. 28664/2013, alla cui stregua “la parte non colpita dall’evento estintivo puo’ notificare validamente l’atto di citazione in appello non solo nei confronti della societa’ incorporante ma, nonostante la regolare pubblicazione nel registro delle imprese dell’atto di fusione, anche nei confronti della societa’ incorporata, salvo che l’appellante sia stato edotto dell’estinzione di quest’ultima mediante qualsiasi atto idoneo a comunicare il fatto al destinatario in modo certo e documentalmente dimostrabile, anche se non necessariamente in via diretta attraverso una notificazione” (nel caso di specie, la S.C. ritenne corretta la declaratoria di inammissibilita’ dell’appello notificato nei confronti di una banca incorporata, sul presupposto dell’intervenuta comunicazione della fusione all’appellante mediante la relazione di notifica della sentenza di primo grado).
Occorre, dunque, indagare – caso per caso – se l’evento in discorso sia stato comunicato alla parte attraverso un “atto idoneo a portarlo nella sfera di conoscibilita’ del destinatario in maniera adeguata a garantirne la certezza e la dimostrazione documentale” (cosi’ la pronuncia appena citata, in motivazione). Da tale angolo visuale – e con specifico riferimento alla fattispecie in esame -, a fronte della mancata evidenza di un qualsivoglia atto di comunicazione formale dell’evento nei confronti dell’amministratore del condominio, deve ritenersi che la consapevolezza di quest’ultimo, ai fini di cui si discute, non potesse desumersi dal mero fatto che vi si fosse fatto riferimento nell’atto di citazione introduttivo di un diverso processo tra il condominio e un’altra societa’ (nel quale, peraltro, il condominio era difeso da altro procuratore). Tale conclusione si mostra coerente con l’orientamento di questa Corte, che ricollega l’idoneita’ della comunicazione avvenuta in altro processo ad assurgere a fonte di conoscenza legale dell’evento interruttivo alla medesimezza delle parti dei due processi (Cass., n. 20744/2012; Cass., n. 13900/2017).
3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, il condominio “(OMISSIS)” denuncia la violazione degli articoli 1321, 1362, 1372 e 1223 c.c., censurando la sentenza di merito nella parte in cui, dopo aver riconosciuto l’inadempimento della societa’ costruttrice all’obbligo (contrattualmente assunto nei confronti del condominio) di adibire un’unita’ immobiliare di circa 50 mq. ad alloggio del portiere, ha quantificato il danno derivante dalla messa a diposizione di un semplice gabbiotto di mq. 11, prendendo come riferimento il canone medio relativo a un immobile di mq. 40 (individuato in Euro 500,00) per un periodo di sei mesi (parametrato al preavviso con il quale, sempre ai termini del menzionato accordo, la societa’ costruttrice avrebbe potuto reclamare la restituzione dell’immobile). Deduce il ricorrente incidentale che tale quantificazione arbitrariamente trascura la previsione contrattuale secondo cui, nell’eventualita’ in cui avesse preteso indietro quel locale, la societa’ avrebbe dovuto mettere a disposizione gratuitamente un altro locale per l’alloggio del custode.
Il motivo e’ fondato, tenuto conto che il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (e, in generale, da inadempimento di un’obbligazione, indipendentemente dalla fonte contrattuale di quest’ultima) non puo’ che essere parametrato all’utilita’ che il creditore avrebbe conseguito nell’ipotesi in cui il contratto fosse stato correttamente adempiuto. Se, dunque, nel caso di specie, si parte dal presupposto che il costruttore si era obbligato a consentire l’uso gratuito, da parte del condominio, di una porzione immobiliare nella quale il custode potesse dimorare stabilmente con la propria famiglia (quella specificamente indicata dalle parti ovvero, in caso di richiesta di restituzione, un’altra), la limitazione dell’arco temporale di riferimento al solo periodo di sei mesi si mostra incoerente con l’entita’ del pregiudizio al quale ragguagliare la liquidazione equitativa. La sentenza impugnata dev’essere, quindi, cassata con rinvio, affinche’ il giudice del rinvio proceda a una nuova quantificazione del danno in discorso in ragione (dell’inadempimento) della specifica obbligazione contrattualmente assunta dalla ricorrente.
4. Poiche’ il ricorso principale e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono’ le condizioni per’ dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale;
accoglie il ricorso incidentale e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Messina, in diversa composizione, la quale provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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