Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse

Consiglio di Stato, Sezione seconda, Sentenza 27 aprile 2020, n. 2707.

La massima estrapolata:

Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il processo non possa per qualsiasi motivo produrre un risultato utile per la parte ricorrente in primo grado, ovvero appellante; tale situazione, in particolare, si verifica per effetto del mutamento della situazione di fatto e di diritto dedotta in sede di ricorso, rendendo priva di qualsiasi residua utilità giuridica, ancorché meramente strumentale o morale, una pronuncia del giudice adito sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio.

Sentenza 27 aprile 2020, n. 2707

Data udienza 19 novembre 2019

Tag – parola chiave: Piano Regolatore Generale – Variante – Classificazione urbanistica – Impugnazione – Art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. – Improcedibilità appello per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2963 del 2009, proposto da
-Ma. Fe. ed alrti
tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Gi. Ce. e Da. Va., con domicilio eletto presso lo studio Da. Va. in Roma, viale (…);
contro
Comune di Pescara (PE), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pa. Di Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale di Pescara, Piazza (…) ma da intendersi à sensi dell’art. 25, comma 1, lett. b), c.p.a. presso la Segreteria di questa Sezione in Roma, Palazzo (…), Piazza (…);

sul ricorso numero di registro generale 3172 del 2009, proposto da
In. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Ce. e Da. Va., con domicilio eletto presso lo studio Da. Va. in Roma, viale (…);
contro
Comune di Pescara (PE), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pa. Di Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale di Pescara, piazza (…) ma da intendersi à sensi dell’art. 25, comma 1, lett. b), c.p.a. presso la Segreteria di questa Sezione in Roma, Palazzo (…), Piazza (…);

sul ricorso numero di registro generale 3173 del 2009, proposto da
Ra. Im. di Na. De Do. & C. S.a.s., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Ce., Gi. De Do. e Da. Va., con domicilio eletto presso lo studio Da. Va. in Roma, viale (…);
contro
Comune di Pescara (PE), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pa. Di Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale di Pescara, piazza (…); n. 1 ma da intendersi à sensi dell’art. 25, comma 1, lett. b), c.p.a. presso la Segreteria di questa Sezione in Roma, Palazzo (…), Piazza (…);

sul ricorso numero di registro generale 3174 del 2009, proposto da
SO. S.p.a. (già avente causa di Vi. Na.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Ce., Se. De. Ro. e Da. Va., con domicilio eletto presso lo studio Da. Va. in Roma, viale (…);
contro
Comune di Pescara (PE), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pa. Di Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale di Pescara, piazza (…), ma da intendersi à sensi dell’art. 25, comma 1, lett. b), c.p.a. presso la Segreteria di questa Sezione in Roma, Palazzo (…), Piazza (…);

sul ricorso numero di registro generale 3176 del 2009, proposto da
-Gr. Co. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore
– Mo. D’A. Co. S.a.s. di Gi. Co. & C, in persona del suo legale rappresentante pro tempore
-My Ca. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore
-Al. Ce. ed altri,
tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Gi. Ce. e Da. Va., con domicilio eletto presso lo studio Da. Va. in Roma, viale (…);
Mo. D’A. Co. S.a.s. di Gi. Co. & C ed altri,
contro
Comune di Pescara (PE), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pa. Di Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale Pescara, piazza (…) ma da intendersi à sensi dell’art. 25, comma 1, lett. b), c.p.a. presso la Segreteria di questa Sezione in Roma, Palazzo (…), Piazza (…);

per la riforma
quanto al ricorso n. 3172 del 2009:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo Sezione staccata di Pescara n. 00024/2009, resa tra le parti, concernente approvazione Variante al Piano regolatore generale del Comune di Pescara;
quanto al ricorso n. 3173 del 2009:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo Sezione staccata di Pescara n. 00014/2009, resa tra le parti, concernente approvazione Variante al Piano regolatore generale del Comune di Pescara;
quanto al ricorso n. 3174 del 2009:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo Sezione staccata di Pescara n. 00011/2009, resa tra le parti, concernente approvazione Variante al Piano regolatore generale del Comune di Pescara;
quanto al ricorso n. 3176 del 2009:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo Sezione staccata di Pescara n. 00018/2009, resa tra le parti, concernente approvazione Variante al Piano regolatore generale del Comune di Pescara;
quanto al ricorso n. 2963 del 2009:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo Sezione staccata di Pescara n. 00025/2009, resa tra le parti, concernente approvazione Variante al Piano regolatore generale del Comune di Pescara;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti i rispettivi atti di costituzione in giudizio del Comune di Pescara;
Visti tutti i rispettivi atti di causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2019 il Consigliere Fulvio Rocco e udito per tutte le parti appellanti l’avvocato Da. Va.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1.Gli attuali appellanti nel primo procedimento in epigrafe, qui proposto sub R.G. 2963 del 2009, Signori Ma. Fe. ed altri, espongono di essere proprietari di taluni terreni situati in Pescara in località (omissis), che nel P.R.G., approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Pescara 17 marzo 2003, n. 90, erano stati inseriti in zona (omissis) (attrezzature e servizi privati turistico – ricettivi), nel comprensorio contraddistinto dal n. 3.11 B1.
Essi riferiscono di aver presentato al Comune il 4 giugno 2004 richiesta di approvazione del Piano urbanistico esecutivo (PUE) per l’attuazione del predetto comprensorio, ma che il Dirigente del Settore Assetto del Territorio del Comune di Pescara con atto 6 ottobre 2004 aveva sospeso ogni determinazione in merito e che con atto 20 settembre 2007, n. 1608il medesimo Dirigente aveva comunicato, ai sensi dell’art. 10-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi all’accoglimento di tale proposta.
1.2. Con ricorso proposto sub R.G. 434 del 2007 innanzi al T.A.R. per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, i medesimi Signori Ma. Fe. ed altri hanno pertanto chiesto l’annullamento in parte qua della Variante al P.R.G. di Pescara (c.d. “Piano delle invarianti per uno sviluppo sostenibile”), che aveva inserito i terreni di loro proprietà in zona (omissis) (verde pubblico – parco pubblico), nonché tutti gli altri atti presupposti e conseguenti.
A tale riguardo i ricorrenti in primo grado hanno dedotto i seguenti ordini di censure.
1)Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, per carenza dei presupposti, per irrazionalità e contraddittorietà manifeste, per travisamento dei limiti della discrezionalità amministrativa, per violazione del principio di buona fede e per sviamento.
A loro avviso la scelta doveva essere sorretta da una specifica motivazione poiché incideva in senso peggiorativo su una situazione meritevole di particolare considerazione e poiché imponeva un vincolo preordinato all’espropriazione; né sarebbe stata effettuata una valutazione comparativa degli interessi contrapposti, dal momento che non appariva idoneo a giustificare il mutamento della precedente destinazione di piano il riferimento all’esigenza di “assicurare la salvaguardia delle residue aree verdi della città e dei capisaldi del sistema ambientale”.
I medesimi ricorrenti hanno, altresì, rimarcato in tal senso di aver presentato al Comune, prima dell’adozione della Variante, il P.U.E. per l’attuazione del predetto comprensorio.
2) Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione e per sviamento.
Secondo i ricorrenti le motivazioni poste a base dell’imposizione del vincolo, desumibili dalla relazione di accompagnamento della variante, risultavano del tutto generiche.
3) Eccesso di potere per errore sui presupposti, per illogicità ed irrazionalità manifeste, per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione e per sviamento.
Ad avviso dei ricorrenti la scelta compiuta dall’Amministrazione comunale risultava manifestamente illogica, iniqua e basata su erronei presupposti di fatto, nonchè contraddittoria con la precedente destinazione di piano.
1.3. Il Comune di Pescara, ancorchè ritualmente intimato, non si è costituito in tale primo grado di giudizio.
1.4. Con sentenza n. 25 dd. 12 gennaio 2009 l’adito T.A.R. ha respinto il ricorso, disponendo tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
1.5. Con il primo degli appelli in epigrafe, proposto sub R.G. 2963 del 2009, i medesimi Signori Ma. Fe. ed altri hanno quindi chiesto la riforma di tale sentenza, riproponendo di fatto le medesime censure dedotte in primo grado ma riferendole puntualmente, quali motivi d’appello, al contenuto della sentenza impugnata.
1.6. In data 9 ottobre 2019 si è costituito in tale ulteriore grado di giudizio il Comune di Pescara, depositando documenti e concludendo per la reiezione dell’appello.
1.7. Con memoria dd. 11 ottobre 2019, depositata il 14 ottobre 2019 il patrocinio degli appellanti ha significato che il Comune aveva depositato agli atti di causa “produzione documentale da cui emerge che, nelle more dell’odierna impugnativa, è stata modificata la normativa tecnica di attuazione del P.R.G. oggetto di gravame. Alla luce di detta sopravvenuta circostanza, gli appellanti si vedono, pertanto, costretti a dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Si dà atto di aver previamente informato di detta determinazione la difesa dell’appellato ente civico. P.q.m. si chiede… (di) prendere atto di quanto sopra e, per l’effetto, dichiarare la sopravvenuta improcedibilità della presente impugnativa, con integrale compensazione delle spese di lite”.
2.1. L’attuale appellante nel secondo procedimento in epigrafe, qui proposto sub R.G. 3172 del 2009, In. S.r.l., espone di essere proprietaria di un distributore di carburanti sito in Pescara in via (omissis) in prossimità del fiume Pe., che nel P.R.G., approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Pescara 17 marzo 2003, n. 90, era stato inserito in zona (omissis) (“Impianti di carburante”), la cui radicale trasformazione era stata realizzata con permesso di costruire e successiva denuncia d’inizio di attività in variante nel 2005.
2.2. Con ricorso proposto sub R.G. n. 397 del 2007 innanzi al T.A.R. per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, la medesima In. S.r.l. ha parimenti chiesto l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Pescara 8 giugno 2007, n. 94, di approvazione della Variante al P.R.G. di Pescara (c.d. “Piano delle invarianti per uno sviluppo sostenibile”), nella parte in cui aveva inserito l’area del proprio impianto in zona (omissis) (verde pubblico – parco pubblico), nell’ambito del P.P. (omissis), riguardante la formazione di un parco territoriale relativo alla fascia costiera del fiume Pe., denominato “Pa. fl.”, imponendo contestualmente sull’area medesima un vincolo preordinato all’espropriazione.
Tale impugnativa è stata – altresì – estesa a tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui la deliberazione consiliare 10 novembre 2006, n. 242, con la quale era stata respinta l’osservazione presentata dalla medesima Società con la motivazione l’osservazione anzidetta non era “in linea con i principi, criteri ed obiettivi della variante, così come enunciati nella relazione tecnica illustrativa e nella delibera n. 179/2003, con particolare riferimento al punto 1, lettera A) di individuazione di diverse tipologie di aree a rilevanza ambientale con differenti regimi giuridici di tutela e valorizzazione (le aree a verde agricolo, le aree aventi rilevanza paesistica, le aree del sistema dei parchi pubblici e del verde urbano, le aree a rischio geologico)”.
Era stata – altresì – contestata la scheda istruttoria predisposta al fine della reiezione dell’osservazione, nella quale si precisava che “l’area è compresa in ambito (omissis) del Piano regionale Paesistico, nonché per quasi totalità in zona (omissis) del Piano Stralcio Difesa Alluvioni, adottato dalla Regione Abruzzo ed in corso di approvazione, per la quale le N.T.A.” di quest’ultimo Piano “prevedono un regime di sostanziale inedificabilità “.
La Società ha dedotto al riguardo i seguenti ordini di censure.
1)Violazione dell’art. 10, comma 5, della l.r. 12 aprile 1983, n. 18, e di ogni norma o principio in materia di valutazione delle osservazioni, di giusto procedimento e di trasparenza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.
A tale proposito la ricorrente in primo grado ha affermato che il Consiglio comunale era tenuto a pronunciarsi espressamente e motivatamente su tutte le osservazioni presentate in ordine al Piano adottato, e che nel caso di specie per alcune osservazioni – tra cui anche quella presentata dalla ricorrente (l’osservazione n. 472) – la discussione è stata completamente pretermessa, dal momento che l’organo consiliare si è limitato a recepire il parere negativo reso in merito dall’Ufficio tecnico del Comune.
2) Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, per carenza dei presupposti, per irrazionalità, per travisamento dei limiti della discrezionalità amministrativa e per sviamento.
Secondo il ricorrente la scelta del Consiglio comunale avrebbe dovuto essere sorretta da una specifica motivazione poiché incideva in senso peggiorativo su una situazione meritevole di particolare considerazione, posto che – come dianzi precisato – l’area di insediamento della Società risultava inserita nel previgente strumento urbanistico in zona (omissis) “Impianti di carburante”, la cui radicale trasformazione era stata realizzata nel 2005; né risultava effettuata una valutazione comparativa degli interessi contrapposti, dal momento che non appariva idoneo a giustificare il mutamento della precedente destinazione di piano il riferimento all’esigenza di “assicurare la salvaguardia delle residue aree verdi della città e dei capisaldi del sistema ambientale”.
3) Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione e per sviamento.
Secondo la Società le motivazioni poste a base dell’imposizione del vincolo, desumibili dalla relazione di accompagnamento della variante, risultavano del tutto generiche.
4) Eccesso di potere per errore sui presupposti, per illogicità ed irrazionalità manifeste, per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione e per sviamento.
La Società reputava la scelta del Consiglio comunale manifestamente illogica, iniqua e basata su erronei presupposti di fatto, solo apparentemente riferita all’esigenza di tutela e valorizzazione della aree verdi o di rilevanza ambientale, nonché contraddittoria con i recenti provvedimenti con i quali era stato autorizzato l’ampliamento dell’impianto di distribuzione di carburanti.
Né – sempre secondo la Società – appariva ugualmente idoneo il riferimento al Piano Stralcio Difesa Alluvioni, dal momento che tale strumento di pianificazione era stato adottato soltanto dalla Regione Abruzzo, per cui le prescrizioni in esso contenute non dovevano ritenersi vincolanti; senza sottacere, poi, che trattandosi di un vincolo preordinato all’esproprio, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto accollarsi anche gli oneri economici per l’acquisizione dei terreni in questione, la cui stima assommava a due milioni di euro circa.
5) Violazione di ogni norma in tema di imposizione di vincolo idrogeologico. Eccesso di potere per errore sui presupposti, per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, per irrazionalità ed illogicità manifeste e per sviamento.
La Società ha rilevato che il vincolo idrogeologico non avrebbe potuto interdire in termini assoluti ogni utilizzo del suolo a scopo di edificazione, se non dopo l’effettuazione di verifiche tecniche precise e puntuali.
6) Irrazionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per evidente disparità di trattamento.
La Società ha rilevato – altresì – che il predetto Piano Stralcio Difesa Alluvioni aveva escluso dalla sua applicazione alcune strutture adiacenti alla propria, per contro ingiustificatamente rimasta inclusa nel Piano medesimo.
2.3. Il Comune di Pescara, ancorchè ritualmente intimato, non si è costituito in tale primo grado di giudizio.
2.4. Con sentenza n. 24 dd. 12 gennaio 2009 l’adito T.A.R. ha respinto il ricorso, disponendo tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
2.5. Con il secondo degli appelli in epigrafe, proposto sub R.G. 3172 del 2009, la medesima In. S.r.l. ha chiesto la riforma di tale sentenza, riproponendo di fatto le medesime censure dedotte in primo grado ma riferendole puntualmente, quali motivi d’appello, al contenuto della sentenza impugnata.
2.6. In data 9 ottobre 2019 si è costituito nel presente grado di giudizio il Comune di Pescara, depositando documenti e concludendo per la reiezione dell’appello.
2.7. A sua volta l’appellante ha depositato in data 14 ottobre 2019 una memoria, identica nel contenuto a quella depositata in pari data dalla parte appellante sub R.G. 2963 del 2009, con la quale chiede che la causa sia definita con sentenza di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione con integrale compensazione delle spese, essendo medio tempore mutata la destinazione urbanistica dell’area in questione.
3.1. L’attuale appellante nel terzo procedimento in epigrafe, qui proposto sub R.G. 3173 del 2009, Ra. Im. di Na. De Do. C. S.a.s., espone di essere proprietaria nel territorio comunale di Pescara di un’area ivi censita al Catasto, Foglio n. 7, particelle nn. 1250, 2335 2336, complessivamente estesa per mq. 5,526 che il P.R.G. 2001 – 2003 aveva destinato a zona di completamento (omissis).
Tale Società aveva chiesto al Comune in data 10 luglio 2003 il rilascio di un permesso a costruire ricevendone un diniego, da essa impugnato sub R.G. 287 del 2004 innanzi al T.A.R. per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara.
Con ordinanza cautelare n. 154 dd. 17 giugno 2004, emessa à sensi dell’allora vigente art. 21 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034 come modificato dagli artt. 1 e 3 della l. 21 lugio 2000, n. 205, l’adito T.A.R. ha sospeso l’efficacia di tale provvedimento, ordinando al Comune di rideterminarsi sull’istanza della Società .
Avendo l’Amministrazione comunale riattivato il procedimento ma espresso un nuovo diniego, la Società ha chiesto l’esecuzione di tale statuizione cautelare, e la relativa domanda è stata accolta dall’adito T.A.R. con ordinanza n. 199 dd. 29 luglio2004.
Anche tale nuova riattivazione del procedimento si è conclusa con un ulteriore diniego, impugnato con motivi aggiunti dalla Società, cui ha fatto seguito l’ulteriore ordinanza del medesimo T.A.R. n. 254 dd. 23 settembre 2004, recante l’ordine all’Amministrazione comunale di depositare agli atti di causa una relazione tecnica esplicativa delle motivazioni del nuovo diniego opposto.
Nelle more di tale giudizio il Consiglio Comunale ha peraltro approvato la delibera n. 164 del 26 luglio 2004, per effetto della quale veniva modificata, in sede di Variante al P.R.G., la destinazione dell’area di proprietà della Società, rendendola inedificabile mediante collocazione in parte in parte in zona H1 (tutela paesistica ambientale), in parte in zona G1 (verde privato vincolato – parco privato) e per il resto in zona (omissis) (verde pubblico – parco pubblico).
3.2.1. Con ricorso proposto sub R.G. n. 652 del 2004 sempre innanzi al T.A.R. per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, la Ra. Im. ha pertanto chiesto l’annullamento di tale deliberazione, deducendo al riguardo i seguenti ordini di censure:
1) Sviamento di potere, in quanto la modifica di destinazione d’uso contrasta con le ordinanze cautelari emesse dal giudice amministrativo.
2) Sviamento di potere sotto ulteriore profilo, nonchè violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, in quanto il Comune avrebbe modificato la destinazione dell’area solo per sottrarsi al contenzioso.
3) Sviamento di potere sotto ulteriore profilo, nonché errore nei presupposti, in quanto l’area in questione presenterebbe una palese vocazione edificatoria.
3.2.2. Con motivi aggiunti di ricorso la Società ha pure chiesto l’annullamento della deliberazione n 94 dell’8 giugno 2007, con la quale il Consiglio comunale di Pescara ha approvato la variante al P.R.G. delle invarianti per lo sviluppo del territorio e ha adottato una Variante specifica nella parte di area di proprietà della ricorrente, non confermando la destinazione a zona di completamento (omissis) prevista dal precedente strumento urbanistico.
Avverso tale ulteriore provvedimento la Società ha dedotto i seguenti ordini di censure.
1)Violazione dei principi di correttezza, del giusto procedimento, errore sui presupposti, difetto di istruttoria e motivazione.
Secondo la Società tale Variante risulterebbe parimenti in contrasto con le ordinanze cautelari rese dal giudice amministrativo, reputando essa – altresì – di avere comunque diritto ad ottenere il permesso a costruire sulla base del precedente strumento urbanistico
2) Difetto di istruttoria e motivazione, carenza di presupposti, irrazionalità, travisamento dei limiti della discrezionalità, carenza di ponderazione tra gli interessi contrapposti, sviamento di potere.
La Società ha in tal senso rilevato che le scelte discrezionali quando riguardano singole aree richiederebbero una specifica e quanto mai puntuale motivazione, tanto più che il vincolo a verde risulterebbe nella specie destinato all’espropriazione.
3) Difetto di motivazione e istruttoria sotto altro profilo, nonché ulteriore sviamento di potere, non risultando indicate le esigenze sottese alla scelta compiuta al riguardo dal Consiglio comunale.
4) Sviamento sotto ulteriore profilo e violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, in quanto la modifica dello strumento urbanistico risulterebbe di fatto motivata dal numeroso contenzioso presente.
5) Errore sui presupposti e ulteriore sviamento di potere, in quanto sussisterebbe un contrasto tra le asserite finalità di sviluppo della variante e l’inedificabilità dell’area.
3.3. Il Comune di Pescara, ancorchè ritualmente intimato, non si è costituito in tale primo grado di giudizio.
3.4. Con sentenza n. 14 dd. 12 gennaio 2009 l’adito T.A.R. ha respinto il ricorso, disponendo tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
3.5. Con il terzo degli appelli in epigrafe, proposto sub R.G. 3173 del 2009, la medesima Ra. Im. ha chiesto la riforma di tale sentenza, riproponendo di fatto le medesime censure dedotte in primo grado ma riferendole puntualmente, quali motivi d’appello, al contenuto della sentenza impugnata.
3.6. In data 9 ottobre 2019 si è costituito nel presente grado di giudizio il Comune di Pescara, depositando documenti e concludendo per la reiezione dell’appello.
3.7. A sua volta l’appellante ha depositato in data 15 ottobre 2019 una memoria identica nel contenuto a quella depositata in pari data dalla parte appellante sub R.G. 2963 del 2009, con la quale chiede che la causa sia definita con sentenza di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione con integrale compensazione delle spese, essendo medio tempore mutata la destinazione urbanistica dell’area in questione.
4.1. L’originario appellante nel quarto procedimento in epigrafe, qui proposto sub R.G. 3174 del 2009, Signor Vi. di Na., espone di essere proprietario nel territorio comunale di Pescara, segnatamente nel centro città, di un’area ubicata tra la Via (omissis) e la Via (omissis), riportata in catasto al Foglio n. (omissis), particelle nn. (omissis) e complessivamente estesa per mq. 760.
Tale area era destinata, secondo il P.R.G. 1993 – 1996, a Sottozona (omissis) – “Attrezzature e Servizi Pubblici”, in quanto tale, disciplinata dall’art. 42 delle N.T.A. pro tempore vigenti.
Il susseguente P.R.G. 2001 – 2003 ha confermato la medesima destinazione.
Avverso tale previsione di Piano il Di Na. ha presentato sub R.G. 446 del 2003 ricorso innanzi al T.A.R. per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, deducendone l’illegittimità in quanto immotivatamente reiterativa di un vincolo preordinato all’esproprio dell’area.
Tale ricorso è stato accolto dall’adito giudice, con sentenza n. 372 dd. 8 aprile 2004.
In dipendenza di ciò il Di Na. ha chiesto in data 25 giugno 2004 il rilascio di un permesso di costruire avente ad oggetto la realizzazione nell’area in questione di una struttura interrata per parcheggi in ampliamento al parcheggio a raso ivi già esistente.
Tuttavia con deliberazione n. 164 dd. 26 luglio 2004 il Consiglio Comunale di Pescara ha adottato una Variante al P.R.G. destinando la medesima area a Sottozona (omissis) -“Attrezzature e Servizi Pubblici di Interesse Urbano – Territoriale”, disciplinata dall’art. 52 delle relative N.T.A.
Con osservazione dd. 26 novembre 2004 presentata al Consiglio Comunale e contraddistinta con il n. 250 il Di Na., dopo aver rimarcato la circostanza che il proprio fondo era gravato da oltre 20 anni dall’illegittima protrazione di un vincolo preordinato all’espropriazione, ha chiesto che esso fosse assoggettato a una diversa previsione di Piano, compatibile con la realizzazione di un parcheggio sotterraneo o in elevazione, non pertinenziale, con utilizzo sia pubblico che privato da definire mediante apposita norma tecnica di attuazione del Piano, e cioè che fosse destinato a Sottozona (omissis) – “Attrezzature e Servizi Privati” o, in subordine, destinato a zona di “Programmi Complessi” di cui all’art. 20 delle N.T.A. del P.R.G. al fine di concordare al riguardo un accordo di programma con l’Amministrazione Comunale, o ancora – e in ulteriore subordine – destinato a Sottozona (omissis) o in Sottozona (omissis).
Peraltro, con deliberazione n. 238 dd. 20 ottobre 2006 il Consiglio Comunale ha respinto tale osservazione e con susseguente deliberazione n. 94 dd. 8 giugno 2007 ha approvato la Variante di cui trattasi, destinando l’area di proprietà del Di Na. a Sottozona (omissis) – “Parcheggi Privati di Uso Pubblico a Raso e/o Interrati”, disciplinata dall’art. 58-bis delle N.T.A. del P.R.G.
4.2. Pertanto, co ricorso proposto sub R.G. n. 399 del 2007 sempre innanzi al T.A.R. per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, il Di Na. ha chiesto l’annullamento della testè riferita deliberazione del Consiglio comunale di Pescara n 94 dell’8 giugno 2007 recante “Approvazione della variante per il PRG delle invarianti per lo sviluppo del territorio. Adozione di variante specifica al PRG approvat.”, nella parte in cui ha destinato l’area predetta a zona (omissis) – “Parcheggi privati di uso Pubblico a Raso e/o Interrati”, nonché delle ulteriori deliberazioni del Consiglio comunale di Pescara n 149 del 9 luglio 2003, n 179 dell’11 settembre 2003, n 164 del 26 luglio 2004, n. 184 del 10 settembre 2004, n 238 del 20 ottobre 2006 e n. 242 del 10 novembre 2006.
Il ricorrente in primo grado ha dedotto quale unico ordine di censure l’errore sui presupposti, il difetto di istruttoria e motivazione, l’omessa comparazione tra interessi pubblici e privati, illogicità, irrazionalità e sviamento di potere, rilevando che si verteva in tema di illegittima reiterazione di vincoli e che la zona (omissis) consentiva unicamente la realizzazione di parcheggi a raso o interrati, senza possibilità di sopraelevazione e di realizzare l’alloggio per il custode, e che la destinazione a uso pubblico risulta pertanto punitiva per gli interessi del proprietario e comunque affatto motivata.
4.3. Si è costituito in tale primo grado di giudizio il Comune di Pescara, concludendo per la reiezione del ricorso.
4.4. Con sentenza n. 11 dd. 12 gennaio 2009 l’adito T.A.R. ha respinto il ricorso, disponendo tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
4.5.1. Con il quarto degli appelli in epigrafe, proposto sub R.G. 3174 del 2009, il medesimo Di Na. ha chiesto la riforma di tale sentenza, riproponendo di fatto le medesime censure dedotte in primo grado ma riferendole puntualmente, quali motivi d’appello, al contenuto della sentenza impugnata.
4.5.2. Medio tempore il Di Na., con atto dd. 26aprile 2012 a rogito del dott. Mi. Al., notaio in Pescara, ha venduto l’area di cui trattasi alla SO.G.E.T. – Società di gestione Entrate e Tributi S.p.a., che con atto notificato alla controparte e depositato agli atti di causa il 17 marzo 2015si è costituita in giudizio in qualità di avente causa dell’originario appellante.
4.6. In data 9 ottobre 2019 si è parimenti costituito nel presente grado di giudizio il Comune di Pescara, depositando documenti e concludendo per la reiezione dell’appello.
4.7. A sua volta la parte appellante ha depositato in data 14 ottobre 2019 una memoria identica nel contenuto a quella depositata in pari data dalla parte appellante sub R.G. 2963 del 2009, con la quale chiede che la causa sia definita con sentenza di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione con integrale compensazione delle spese, essendo medio tempore mutata la destinazione urbanistica dell’area in questione.
5.1. Gli appellanti del quinto e ultimo procedimento in epigrafe, qui proposto sub R.G. 3176 del 2009, Gr. Co. S.r.l. ed altri, espongono di essere proprietari di vari appezzamenti di terreno ubicati nel territorio comunale di Pescara, ricadenti in un’area inserita dal P.R.G. 1977 – 1979 in Zona di completamento e ristrutturazione (omissis), normata dall’art. 29 delle relative N.T.A. e, conseguentemente, assoggettate alla formazione di un preventivo piano attuativo (Piano particolareggiato ad iniziativa pubblica), peraltro mai approvato e neppure adottato.
La relativa previsione del P.R.G. è stata quindi annullata con sentenza del T.A.R. per l’Abruzzo, Sede de L’Aquila, confermata con sentenza di questo Consiglio di Stato.
Per l’effetto, l’area di cui trattasi è divenuta edificabile nei limiti imposti dall’art. 4, ultimo comma, della l. 28 gennaio 1977, n. 10.
Nel susseguente P.R.G. adottato nel 1993 l’area medesima è stata nuovamente assoggettata a Piano particolareggiato di esecuzione (PPE) ad iniziativa pubblica, denominato “Polo Direzionale P.P. n. 5”, disciplinato dall’art. 31-ter delle relative N.T.A., a sua volta mai approvato e nemmeno adottato.
Nel P.R.G. 2001 – 2003 l’area in questione è stata inserita in Zona di trasformazione integrale (omissis) da attuarsi sempre attraverso interventi di iniziativa pubblica (“Polo Direzionale P.P. n. 7”), disciplinati dall’art. 37 delle relative N.T.A.
Prima che intervenisse la scadenza del biennio decorrente dall’approvazione di tale nuovo P.R.G. – decorso il quale, in assenza di adozione del Piano particolareggiato ad iniziativa pubblica i privati avrebbero potuto presentare progetti di Piani di lottizzazione convenzionata – con deliberazione m. 164 dd. 26 luglio 2004 il Consiglio Comunale di Pescara ha adottato la c.d. “Variante delle Invarianti” al P.R.G. del 2003, in forza della quale l’area predetta è stata ancora una volta destinata a Sottozona (omissis) di “Trasformazione Integrale”, disciplinata dall’art. 37 delle relative N.T.A., da attuarsi soltanto mediante interventi di esclusiva iniziativa pubblica (segnatamente il P.P. n. 7 – “Polo Direzionale”).
Tale destinazione urbanistica dell’area è stata confermata con susseguente deliberazione consiliare n. 94 dd. 8 giugno 2007, recante l’approvazione della nuova Variante.
5.2. Con ricorso proposto sub R.G. n. 438 del 2007 innanzi al T.A.R. per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, la Gr. Co. S.r.l., la My Ca. S.r.l., nonché i Signori Al. Ce. ed altri hanno pertanto chiesto l’annullamento in parte qua di tali deliberazioni consiliari, deducendo al riguardo l’avvenuta violazione e falsa applicazione dell’art. 9, commi 2 e 4, del t.u. approvato con d.P.R. 8 giugno 2001 n 327, violazione norme e principi in materia di reiterazione di vincoli, difetto di istruttoria e motivazione, carenza di presupposti, omessa ponderazione di opposti interessi, irrazionalità, travisamento dei limiti della discrezionalità e sviamento di potere in quanto, a loro avviso, l’Amministrazione comunale avrebbe ingiustamente provveduto a reiterare il vincolo, il quale andrebbe considerato come sostanzialmente espropriativo, per cui andrebbe applicato nel caso di specie quanto la giurisprudenza ha indicato in relazione alla motivazione della reiterazione dei vincoli, che richiede una previa istruttoria e una comparazione degli interessi.
5.3. Si è costituito nel presente grado di giudizio il Comune di Pescara, concludendo per la reiezione dl ricorso.
5-4. Con sentenza n. 18 dd. 12 gennaio 2009 l’adito T.A.R. ha respinto il ricorso, disponendo tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
5.5. Con il quinto degli appelli in epigrafe, proposto sub R.G. 3176 del 2009, la Gr. Co. S.r.l., la My Ca. S.r.l., nonché i Signori Al. Ce. ed altri hanno chiesto la riforma di tale sentenza, riproponendo di fatto le medesime censure dedotte in primo grado ma riferendole puntualmente, quali motivi d’appello, al contenuto della sentenza impugnata.
5.6. In data 9 ottobre 2019 si è parimenti costituito nel presente grado di giudizio il Comune di Pescara, depositando documenti e concludendo per la reiezione dell’appello.
5.7. A sua volta la parte appellante ha depositato in data 15 ottobre 2019 una memoria identica nel contenuto a quella depositata in pari data dalla parte appellante sub R.G. 2963 del 2009, con la quale chiede che la causa sia definita con sentenza di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione con integrale compensazione delle spese, essendo medio tempore mutata la destinazione urbanistica dell’area in questione.
6. All’odierna pubblica udienza tutti e cinque gli appelli in epigrafe sono stati trattenuti per la decisione.
7.1. Tutto ciò premesso, il Collegio reputa conveniente riunire tutti i cinque appelli in epigrafe per connessione oggettiva, à sensi del combinato disposto degli artt. 70 e 38 c.p.a., in quanto relativi ad un comune strumento urbanistico, sia pure da ciascuna delle parti appellanti contestato con riguardo a differenti sue parti.
7.2. Come può evincersi dalla narrativa dei fatti di causa, tutte le parti appellanti hanno chiesto nel corso del presente grado di giudizio l’emanazione, à sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. di una sentenza di improcedibilità del rispettivo appello per sopravvenuto difetto del loro interesse alla decisione della controversia.
Come è ben noto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il processo non possa per qualsiasi motivo produrre un risultato utile per la parte ricorrente in primo grado, ovvero appellante (cfr. al riguardo, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6256, circa l’estensione, per effetto dell’art. 38 c.p.a., della disciplina di cui all’art. 35 c.p.a. anche ai procedimenti in grado d’appello); tale situazione, in particolare, si verifica per effetto del mutamento della situazione di fatto e di diritto dedotta in sede di ricorso, rendendo priva di qualsiasi residua utilità giuridica, ancorché meramente strumentale o morale, una pronuncia del giudice adito sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez.IV, 12 settembre 2016, n. 3848, 16 dicembre 2016, n. 5340 e 22 novembre 2013, n. 5551; Sez. V, 17 marzo 2015, n. 1361 e 23 giugno 2014, n. 3138, 17 settembre 2012, n. 4913; Sez. VI, 30 luglio 2018, n. 4673; Sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061).
L’istituto è una manifestazione del principio di unilateralità che regge il processo amministrativo posto a tutela delle posizioni soggettive appartenenti a chi ha introdotto il giudizio, rispetto alle quali gli interessi della parte resistente assumono rilevanza solo in funzione di contrasto della pretesa azionata.
La parte che ha la disponibilità dell’azione può dichiarare di aver perduto ogni interesse alla definizione del giudizio sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione.
Ne consegue che, venuto meno l’interesse del ricorrente alla pronuncia di merito, il giudizio non può proseguire nel solo interesse della parte resistente alla decisione di rigetto, non avendo il giudice né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.
Le istanze delle parti appellanti vanno pertanto accolte e tutti gli appelli in epigrafe sono dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse alla loro decisione.
8. Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensati tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti (R.G. n. 2963/2009, R.G. n. 3172/2009, R.G. n. 3173/2009, R.G. n. 3174/2009 e R.G. n. 3176/2009), previa loro riunione, li dichiara improcedibili.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo – Presidente
Fulvio Rocco – Consigliere, Estensore
Italo Volpe – Consigliere
Antonella Manzione – Consigliere
Giovanni Orsini – Consigliere

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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