Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18194.
Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva
Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire alla Corte di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’articolo 360 del Cpc. L’inosservanza di tali doveri conduce tuttavia ad una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai numeri 3 e 4 dell’articolo 366 del Cpc. (Nella specie – ha osservato la Suprema Corte – il ricorso, articolato in una lunga dissertazione di circa quindici pagine, non reca alcuna distinzione in puntuali e separati motivi di impugnazione, a maiori omettendone la riconduzione ad una delle cinque tipologie di fattispecie di impugnazione per legittimità tassativamente previste dall’articolo 360 del Cpc).
Ordinanza|| n. 18194. Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva
Data udienza 18 maggio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Esecuzione forzata – Opposizione – Presupposti – Articoli 339 e 615 cpc – Giudizio di legittimità – Sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 37552 del 2021 – Criteri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. AMBROSI Irene – Consigliere
Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30668/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), difensore di se’ medesimo, (OMISSIS), E (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), dalla quale, unitamente all’Avv. (OMISSIS), sono rappresentati e difesi;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1556/2021 del TRIBUNALE DI TRANI, depositata il giorno 16 settembre 2021;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18 maggio 2023 dal Consigliere Dott. RAFFAELE ROSSI.
RILEVATO
Che:
(OMISSIS), difensore antistatario di (OMISSIS) e (OMISSIS) nel giudizio concluso con la sentenza del Giudice di pace di Barletta n. 751/2013, intimo’, in forza di questa pronuncia e per il recupero delle spese ivi liquidate, precetto per il pagamento della somma di Euro 256,30 a (OMISSIS);
l’opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c., comma 1, dispiegata dall’intimato sull’assunto dell’adempimento di quanto dovuto, venne accolta dal Giudice di pace di Barletta, il quale disattese altresi’ la domanda riconvenzionale formulata da (OMISSIS) e (OMISSIS), intervenute in lite;
la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato inammissibile l’appello interposto da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per una duplice, concorrente ragione: per difetto di specificita’ dei motivi e poiche’ rivolto avverso sentenza pronunciata secondo equita’ da giudice di pace all’infuori delle ipotesi previste dall’articolo 339 c.p.c., comma 3;
ricorrono uno actu per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
resiste, con controricorso, (OMISSIS);
ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa;
all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si e’ riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui dell’articolo 380-bis.1 c.p.c., comma 2.
CONSIDERATO
Che:
il ricorso e’ inammissibile, per inosservanza del requisito di forma prescritto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4;
per consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, la previsione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, richiede, per ogni motivo, l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui e’ proposto nonche’ l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (cfr., ex multis, Cass. 18/08/2020, n. 17224; Cass. 19/08/2009, n. 18421);
invero, il giudizio di cassazione e’ un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito, sicche’ il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassativita’ e della specificita’ ed esige una precisa enunciazione: e’ pertanto inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, articolata in un unico motivo sotto una molteplicita’ di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (espressamente, Cass. 14/05/2018, n. 11603; Cass. 22/09/2014, n. 19959);
il ricorso per cassazione, quindi, deve essere redatto in conformita’ ai principi di chiarezza e sinteticita’ espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire alla Corte di legittimita’ una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’articolo 360 c.p.c.;
l’inosservanza di tali doveri conduce tuttavia ad una declaratoria di inammissibilita’ dell’impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilita’ delle censure mosse alla sentenza gravata, cosi’ violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dell’articolo 366 c.p.c., nn. 3 e 4 (cosi’ Cass., Sez. U., 30/11/2021, n. 37552; conf. Cass. 16/03/2023, n. 7600);
nella specie, il ricorso, articolato in una lunga dissertazione di circa quindici pagine, non reca alcuna distinzione in puntuali e separati motivi di impugnazione, a maiori omettendone la riconduzione ad una delle cinque tipologie di fattispecie di impugnazione per legittimita’ tassativamente previste dall’articolo 360 c.p.c.;
alla chiara motivazione della pronuncia impugnata (relativa ad una duplice ragione di inammissibilita’ del ricorso) si contrappone in ricorso una esposizione disorganica e confusa di doglianze di diversa natura, connotata da una inestricabile commistione tra questioni di fatto e questioni di diritto affastellate (in maniera da renderne ancor piu’ complessa la intelligibilita’) da richiami ad arresti giurisprudenziali sovente inconferenti e dalla indistinta prospettazione di censure afferenti tanto la pronuncia di prime cure quanto la decisione di appello nonche’, ad un tempo e con unitaria trattazione, relative ad asserite (non meglio individuate) violazioni di legge ed anomalie motivazionali;
siffatta tecnica redazionale, in palmare contrasto con il requisito della chiarezza e sinteticita’, non consente alla Corte di discernere le critiche rivolte alla sentenza impugnata nella prospettiva del consentito controllo di legittimita’: essa, pertanto, viola i principi che definiscono il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio per cassazione, come inteso al lume degli orientamenti giurisprudenziali richiamati;
il ricorso e’ dichiarato inammissibile;
il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza;
attesa l’inammissibilita’ del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U., 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 800 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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