Il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito

Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 13 gennaio 2020, n. 331.

La massima estrapolata:

Il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

Ordinanza 13 gennaio 2020, n. 331

Data udienza 14 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8252-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5599/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI.

RITENUTO

CHE:
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza epigrafata, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado che, in giudizio di separazione personale promosso da (OMISSIS) nei confronti del coniuge (OMISSIS), aveva respinto le reciproche domande di addebito ed aveva accolto la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla (OMISSIS), determinandolo in Euro 4.500,00 = mensili, con decorrenza dalla domanda (maggio 2009), oltre ISTAT.
Segnatamente la Corte territoriale, in parziale accoglimento del gravame di (OMISSIS), ha ridotto l’importo dell’assegno di mantenimento ad Euro 3.500,00 = mensili, confermando nel resto la decisione di primo grado.
Avverso la suddetta sentenza, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, nei confronti di (OMISSIS) che replica con controricorso.
E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’articolo 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

CONSIDERATO

CHE:
1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., in materia di valutazione delle prove e dei documenti allegati, anche alla luce degli articoli 2697, 2727 e 2729 c.c., e la contraddittorieta’ della tesi interpretativa della Corte di appello; si duole altresi’ della carente, illogica ed erronea motivazione con riferimento alla mancata valutazione della documentazione reddituale prodotta dalla (OMISSIS), in relazione all’attivita’ lavorativa che questa avrebbe svolto presso il Consolato Generale d’Italia in Francia – Ufficio consolare di (OMISSIS) -, ed alla illogica valutazione delle prove documentali in atti.
In particolare la censura si appunta sulla valutazione compiuta dalla Corte territoriale dei redditi di (OMISSIS), connotata dalla sostanziale non considerazione, ai fini della decisione assunta, dell’importo di Euro 145.710,00=, risultante dalla dichiarazione dei redditi di quest’ultima, perche’ ritenuto dal giudice del gravame “investimenti all’estero” (fol. 10 della sent. imp.), mentre, secondo il ricorrente, si trattava di un reddito estero, da valutarsi in comparazione.
2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole sempre della illogica, carente ed erronea motivazione e della mancata valutazione della documentazione prodotta da (OMISSIS) in relazione all’attivita’ lavorativa svolta a (OMISSIS), della errata applicazione dell’articolo 29 Cost., e della illogica valutazione delle prove documentali in atti. A parere del ricorrente, nel valutare il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio, non era stato considerato che le condizioni economiche del (OMISSIS) si erano sensibilmente ridotte e che, anche ove il matrimonio fosse proseguito, il tenore di vita ne avrebbe risentito.
3. I motivi sono entrambi inammissibili.
La Corte territoriale ha affermato che non era stato provato che (OMISSIS) svolgesse attivita’ lavorative all’estero ed ha proceduto ad una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, esaminando anche la documentazione fiscale della moglie in relazione alla voce oggetto di contestazione, ritenuta attestare “investimenti esteri”: i motivi di ricorso – laddove articolati come la violazione di legge – in realta’ sostanziano una domanda di rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, inammissibile in sede di legittimita’ ove la doglianza non sia formulata come vizio motivazionale aderendo al modello vigente.
Proprio a tal proposito si deve osservare che anche le censure, svolte come vizi motivazionali sono inammissibili, alla luce della nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, essendo deducibile come vizio della sentenza soltanto la totale omissione dell’esame di un fatto decisivo e non piu’ l’insufficienza o la contraddittorieta’ della motivazione (Cass. Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054): il ricorrente nel contestare la decisione impugnata infatti non invoca l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ma sollecita esclusivamente una diversa valutazione di circostanze che fatti non sono – tra cui una querela sporta dalla (OMISSIS) dalla quale, a parere del ricorrente, sarebbe emerso che questa aveva chiesto di poter lavorare temporalmente in Francia e dalla quale si sarebbe potuto dedurre in via presuntiva che l’importo in contestazione era il reddito conseguente a detta attivita’ lavorativa, poi effettivamente svolta- e sui quali la Corte di appello non ha ritenuto di soffermarsi, ovvero di fatti gia’ esaminati (ad es. dati reddituali di entrambi).
Al riguardo va ribadito il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita’ non gia’ il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facolta’ del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad essi sottesi, dando cosi’ liberamente prevalenza all’uno o alli altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Cass. n. 21098 del 19/10/2016 e Cass. n. 27197 del 16/12/2011).
4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis, (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 4.400,00=, oltre Euro 100,00 = per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52;
– Da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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