Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 luglio 2022| n. 21300.
Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall’art. 143 c.p.c.
Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall’art. 143 cod. proc. civ. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata ritenuta viziata dal ricorrente per nullità della notificazione del ricorso in riassunzione e per l’omesso rilievo della stessa da parte del giudice d’appello: nella circostanza, infatti, la notificazione era stata eseguita presso la casa comunale, ex art. 143 cod. proc. civ., vista l’irreperibilità del destinatario presso l’ultima residenza conosciuta, senza tuttavia che fossero state indicate nella relata di notifica le ulteriori indagini eseguite dall’Ufficiale Giudiziario per accertare la residenza del ricorrente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 16 dicembre 2021, n. 40467).
Ordinanza|5 luglio 2022| n. 21300. Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall’art. 143 c.p.c.
Data udienza 11 maggio 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Notifiche – Ricorso alle formalità di notificazione previste dall’art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili – Affidamento alle mere risultanze di una certificazione anagrafica – Esclusione – Presupposto – Effettive ricerche – Resoconto da parte dell’ufficiale giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8537/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS))
– controricorrente –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 2905/2020 deposito il 04/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere Dott.ssa PELLECCHIA ANTONELLA.
RILEVATO
che:
1. (OMISSIS), proprietario dell’azienda costituita dal portale di lavaggio ed esercitata nell’area di proprieta’ dei signori (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), con cui aveva stipulato un contratto di locazione, concedeva in affitto la predetta azienda a (OMISSIS).
In seguito alla volonta’ degli Zoboli di recedere dal contratto di locazione, il (OMISSIS), al quale nulla era stato detto in ordine alla liberazione dell’area da parte del locatore, invocava la risoluzione del contratto d’affitto di azienda, interrompendo il pagamento dei canoni e mettendo a disposizione dello stesso il portale del lavaggio.
Con ricorso ex articolo 447- bis c.p.c., (OMISSIS) si rivolgeva al Tribunale di Modena, al fine di ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto d’affitto di azienda e la condanna del (OMISSIS) al pagamento dei canoni di affitto non pagati, nonche’ al risarcimento dei danni subiti sino alla riconsegna dell’azienda.
Il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 949/2016, dichiarava la risoluzione del contratto d’affitto d’azienda, condannando, da un lato, il convenuto alla restituzione del portale di autolavaggio nonche’ al pagamento della somma di 8.435,00 Euro e, dall’altro, l’attore al pagamento della somma di 807,00 Euro.
2. La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 1849/2016, in parziale riforma della decisione impugnata, dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento del (OMISSIS) e condannava il (OMISSIS) al pagamento dei canoni d’affitto di azienda dall’agosto del 2012 a giugno 2013.
3. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26293/2019, ritenendo violato il disposto di cui all’articolo 2555 c.c., cassava con rinvio la sentenza impugnata.
In particolare, la Suprema Corte riteneva violata la norma di cui all’articolo 2555 c.c., nella parte in cui si prevedeva come oggetto di restituzione al (OMISSIS) solo l’originario portale semovente di lavaggio, senza considerare tutti gli altri elementi costitutivi dell’azienda.
4. La Corte d’Appello di Bologna, in sede di rinvio, con la sentenza n. 2905/2020, condannava il (OMISSIS) al rilascio in favore del (OMISSIS) dell’intera azienda di lavaggio di autoveicoli, nonche’ al pagamento del maggior importo di 2.813,25 Euro per i canoni maturati da agosto 2012 a ottobre 2012 e all’indennita’ di occupazione per i canoni mensili dovuti dal novembre 2012 sino al rilascio dell’azienda.
In particolare, la Corte d’Appello riteneva che, avendo il contratto ad oggetto l’affitto dell’azienda, l’obbligo di restituzione gravante sull’affittuario non poteva consistere nella sola messa a disposizione del proprietario del vecchio portale di autolavaggio, dovendo piuttosto ricomprendere tutti gli elementi costitutivi dell’azienda, intesa, appunto, quale complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
5. Avverso tale sentenza propone ricorso con un motivo (OMISSIS). Resiste con controricorso (OMISSIS).
CONSIDERATO
che:
6. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli articoli 143, 148 e 291 c.p.c..
La sentenza impugnata sarebbe viziata per nullita’ della notificazione del ricorso in riassunzione e per l’omesso rilievo della stessa da parte del Giudice d’Appello.
La notificazione e’ stata eseguita presso la casa Comunale di Nonantola, senza che nella relata di notifica siano state indicate le ricerche effettuate dall’Ufficiale Giudiziario e dal (OMISSIS) per individuare la residenza dell’odierno ricorrente.
7. Il ricorso e’ fondato.
Come da ultimo affermato da Cass. 40467/2021, il ricorso alle formalita’ di notificazione previste dall’articolo 143 c.p.c. per le persone irreperibili non puo’ essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la invalidita’ di una notificazione ex articolo 143 c.p.c. la cui relata recava la mera indicazione di “vane ricerche eseguite sul posto” dall’ufficiale giudiziario, senza la specificazione delle concrete attivita’ a tal fine compiute).
Nel caso di specie, la notificazione e’ stata eseguita presso la casa comunale di Nonantola, ex articolo 143 c.p.c., vista l’irreperibilita’ del destinatario presso l’ultima residenza conosciuta e senza che siano state indicate nella relata di notifica le ulteriori indagini eseguite dall’Ufficiale Giudiziario per accertare la residenza dell’odierno ricorrente.
Si esclude nella giurisprudenza di questa Corte la nullita’ nel caso di mancata indicazione nel processo verbale delle indagini eseguite, come ad esempio Cass. n. 17964 del 2017, a condizione pero’ che risulti comunque con assoluta certezza l’effettivo compimento delle stesse, circostanza che non risulta nel caso di specie.
8. Pertanto, la Corte accoglie il motivo di ricorso, come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata, e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il motivo di ricorso, come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata, e rinvia anche per le spese di questo giudizio composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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