Il requisito della specificità dei motivi d’appello

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 8 luglio 2020, n. 20272.

Massima estrapolata:

In tema di impugnazioni, ove sia incontroverso il fatto e la critica sia incentrata esclusivamente su temi in diritto, il requisito della specificità dei motivi d’appello risulta soddisfatto anche in caso di riproposizione della medesima questione interpretativa – anche senza elementi di novità – sempre che risulti essere pertinente ai contenuti della decisione impugnata e miri ad una rivalutazione della “quaestio iuris” da parte del giudice di grado superiore. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato l’inammissibilità del reclamo sulla base della sola concordanza dei motivi con i contenuti della domanda iniziale al magistrato di sorveglianza).

Sentenza 8 luglio 2020, n. 20272

Data udienza 16 giugno 2020

Tag – parola chiave: Procedimento penale – Ricorso – Valutazione delle questioni di diritto – Elementi di novità – Questioni interpretative – Inammissibilità – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. CASA Filippo – Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere

Dott. MAGI Raffael – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 19/11/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette le conclusioni del PG Dott. Tampieri L., che ha chiesto dichiararsi la inammissibiilta’ del ricorso.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 19 novembre 2019 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile il reclamo introdotto da (OMISSIS), avverso la decisione emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Novara del 26 febbraio 2019 in tema di tutela di posizioni giuridiche soggettive (articoli 35 bis ord. pen., e 619 ord. pen., comma 6).
1.1. Le originarie istanze del (OMISSIS) – detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all’articolo 41 bis ord.pen. – riguardano temi di potenziale contrasto tra la circolare DAP del 2.10.2017, per come applicata dalla Direzione dell’Istituto di Novara, e pretesi diritti soggettivi del soggetto ristretto (in relazione alla limitazione degli orari di accensione della TV, allo scambio di oggetti tra appartenenti al medesimo gruppo di socialita’, alle modalita’ di realizzazione dei colloqui con i minori).
1.2. Il Tribunale, dopo aver illustrato i contenuti della decisione di rigetto (essenzialmente in diritto, posto che il Magistrato di Sorveglianza non ritiene possibile fornire diversa interpretazione ne’ disapplicare i contenuti della circolare), evidenzia che i motivi del reclamo sono del tutto sovrapponibili ai contenuti della domanda iniziale.
Ne viene, pertanto, affermata la genericita’, attesa la mancanza di precise ragioni di dissenso o di critica dell’atto impugnato.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – (OMISSIS), deducendo erronea applicazione di legge e motivazione apparente quanto alla declaratoria di inammissibilita’ del reclamo.
Il ricorrente evidenzia in particolare che la (pretesa) identita’ tra i contenuti della domanda e quelli del reclamo e’ solo affermata e non dimostrata, il che gia’ determina apparenza di motivazione.
Ma, al di la’ di tale aspetto, il reclamo introduceva ulteriori spunti di critica, su temi di particolare rilevanza, del tutto ignorati.
Si tratta, peraltro, di aspetti in diritto oggetto di valutazione, in sede di legittimita’, in modo difforme rispetto ai contenuti della decisione del Magistrato di Sorveglianza, il che ulteriormente rendeva doveroso, da parte del Tribunale, l’esame concreto del reclamo.
3. Il ricorso e’ fondato, per le ragioni che seguono.
3.1.Il Tribunale di Sorveglianza non realizza, nel caso in esame, una corretta applicazione – a parere del Collegio – dell’istituto della inammissibilita’ di un atto di impugnazione per genericita’ dei motivi.
Va infatti ricordato che il limite della genericita’ dell’atto riguarda essenzialmente il dovere dell’impugnante di esprimere le ragioni di critica alla prima decisione, ma e’ al contempo evidente che li’ dove vengono in rilievo questioni in diritto (peraltro altamente dibattute e controverse come nel caso che ci occupa) non puo’ pretendersi che l’impugnante esprima critiche diverse rispetto alla sua prospettazione originaria, dovendosi esclusivamente verificare che nell’atto di reclamo ci sia confrontati dialetticamente con le ragioni del diniego.
In caso analogo, vertente su reclamo in sede di sorveglianza (Sez. I,n. 29068 del 2018, ric. Falsone) questa Corte ha affermato taluni principi, condivi dal Collegio, che e’ opportuno ribadire, nel senso che la necessaria specificita’ dei motivi di impugnazione (articolo 581 c.p.p.) si atteggia in maniera diversa non solo tra impugnazione di merito (a critica libera) e di legittimita’ (a critica vincolata), ma anche in rapporto ai contenuti della prima decisione giurisdizionale e ai temi rilevanti per la decisione finale.
In particolare, li’ dove sia incontroverso il fatto e il motivo del primo diniego sia esclusivamente articolato in diritto, il potere di critica spettante alla parte soccombente puo’ – e per certi versi deve – tendere alla riproposizione degli argomenti in diritto disattesi dal primo giudice, atteso che resta coessenziale alla natura della impugnazione (intesa come rivalutazione della quaestio iuris) la facolta’ della parte di ottenere un nuovo (e auspicabilmente diverso) apprezzamento dei possibili significati delle disposizioni normative incidenti sul tema.
Il dissenso della parte dalla interpretazione fornita dal primo giudice puo’ pertanto essere esercitato tramite la riproposizione degli argomenti – in diritto – disattesi, posto che nessuna disposizione processuale potrebbe attribuire al primo giudice il monopolio dell’attivita’ interpretativa ne’ potrebbe costringere la parte soccombente a variare la prospettiva interpretativa li’ dove resti convinta della bonta’ della sua opzione iniziale.
Tali principi di fondo del sistema risultano, peraltro, del tutto in linea con i contenuti del noto arresto rappresentato da Sez. U.,n. 8825 del 27.10.2016 (dep.2017), ric. Galtelli, rv 268822. La decisione, lungi dal muoversi sul crinale della piena omologazione tra l’appello ed il ricorso per cassazione (posto che ne evidenzia la diversita’ strutturale, del resto ineludibile portato della diversa conformazione legislativa dei poteri giurisdizionali), ha semplicemente ribadito che anche l’atto di appello (e dunque le forme di impugnazione allo stesso assimilabili) e’ soggetto alla operativita’ della previsione di legge in punto di necessaria specificita’ dei motivi posti a suo sostegno, adottando un modello interpretativo di maggior rigore circa i criteri di identificazione della genericita’.
Tali modelli interpretativi, tuttavia, non si spingono al punto di esigere – in caso di questioni in diritto – la necessaria “novita’” delle argomentazioni poste a sostegno della impugnazione, ben potendo in secondo grado essere dedotte “questioni gia’ prospettate e disattese dal primo giudice”, come ribadito dalla stessa decisione Sez.U. in esame (a pag. 20 della motivazione), con il solo limite della pertinenza ai contenuti e alla ratio decidendi della decisione impugnata.
In altre parole, quando si discuta di temi in diritto il requisito della “specificita’” dei motivi di una impugnazione di merito risulta soddisfatto li’ dove la riproposizione della questione interpretativa – anche senza elementi di novita’ – risulti essere pertinente ai contenuti della decisione impugnata e miri ad una rivalutazione della quaestio iuris da parte del giudice di grado superiore.
3.2.Cio’ posto, va rilevato che il Tribunale ha del tutto trascurato la rilevanza in diritto dei temi riproposti, aspetto che impediva l’adozione di una declaratoria di inammissibilita’ del reclamo per genericita’ e imponeva la valutazione dei suoi contenuti.
Ne deriva l’annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo giudizio come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Torino.

 

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