Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 maggio 2024| n. 13845.
Il recesso con caparra confirmatoria non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento
La disciplina dettata dal secondo comma dell’articolo 1385 del Cc, in tema di recesso per inadempimento nell’ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, ma è legata agli stessi presupposti, consentendo il recesso di una parte solo quando l’inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all’interesse dell’altro contraente. Ne consegue che, laddove sia chiamato a valutare se il recesso è stato esercitato legittimamente, ossia in presenza delle condizioni richieste dalla legge, il giudice non può arrestare la sua indagine alla sussistenza di un inadempimento della controparte, ma è tenuto a valutare se esso sia o meno di scarsa importanza, ai sensi dell’articolo 1455 del Cc, ovvero ad accertare la sua effettiva incidenza sul sinallagma contrattuale verificando, alla stregua della regolamentazione complessiva del contratto, se esso abbia compromesso l’utilità che da esso l’altra parte intendeva conseguire. (Nel caso di specie, ha osservato la Suprema Corte, la Corte di appello, a fronte della mancata presentazione di uno degli eredi del promittente venditore al rogito, avrebbe pertanto dovuto accertare, cosa che invece non ha fatto, se tale assenza, anche per le giustificazioni addotte dall’interessato, costituiva un rifiuto definitivo della parte a stipulare ovvero un inadempimento di non scarsa importanza tale da far venire meno l’interesse della controparte al conseguimento del bene compromesso oppure un semplice inadempimento che non comprometteva gli interessi della parti alla stipulazione del rogito ad altra data. Accertamento che, merita aggiungere, avrebbe dovuto svolgere alla luce delle disposizioni e clausole contenute nel contratto preliminare, con particolare riguardo al termine fissato per la conclusione del contratto definitivo ed alla sua natura, valutando in tale prospettiva gli interessi dei contraenti).
Ordinanza|17 maggio 2024| n. 13845. Il recesso con caparra confirmatoria non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento
Data udienza 24 aprile 2024
Integrale
Tag/parola chiave:CONTRATTO – Caparra e penale – Caparra confirmatoria – Recesso – Legittimità – Condizioni – Inadempimento di non scarsa importanza – Necessità – Valutazione da parte del giudice dell’incidenza sull’economia complessiva del contratto – Criteri – Fattispecie. (Cc, articoli 1218, 1385, 1453 e 1455)
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere – Rel. Est.
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. CAVALLINO Linalisa – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Fe.Se., rappresentato e difeso per procura alle liti allegata al ricorso dall’Avvocato Be.Bi., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo digitale pec del difensore.
– ricorrente –
contro
La. Costruzioni Srl in liquidazione, in persona del liquidatore sig. Di.Mi., rappresentata e difesa per procura alle liti a margine del controricorso dagli Avvocati Gi.Pe. e Gi.Lo., elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via (…).
– controricorrente –
e
Fe.Gi., rappresentato e difeso per procura alle liti a margine del controricorso dagli Avvocati Sa.Tr. e Lu.DA., elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Roma, via (…).
– controricorrente –
e
Va.Ro.
– intimata –
avverso la sentenza n. 578/2019 della Corte di appello di Venezia, depositata il 19.2.2019.
Udita la relazione sulla causa svolta dal consigliere Mario Bertuzzi nella camera di consiglio del 24.4.2024.
Il recesso con caparra confirmatoria non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 578 del 19.2.2019 la Corte di appello di Venezia confermò la decisione di primo grado che aveva dichiarato legittimo il recesso manifestato dalla parte attrice società La. Costruzioni dal contratto preliminare di compravendita di un immobile stipulato in data 1.3.2006 con Fe.Al. e Va.Ro. e condannato i convenuti Fe.Se., Fe.Gi. e Va.Ro. al pagamento della somma di Euro 400.000 in favore dell’attrice, pari al doppio della caparra versata, ed accolto altresì la domanda di manleva proposta da Fe.Gi. e Va.Ro. nei confronti di Fe.Se.
La Corte veneziana motivò tali conclusioni affermando, per quanto qui ancora rileva, che il contratto definitivo non era stato stipulato per colpa dei promittenti venditori, risultando pacifico che Fe.Se., che era uno degli eredi di Fe.Al., nel frattempo deceduto, non si era presentato all’appuntamento fissato il 12.11.2008 dinanzi al notaio per la stipulazione del rogito e dovendosi ritenere tale assenza non giustificata, essendo stata motivata da un impedimento del proprio tecnico di fiducia, la cui presenza, ai fini della stipulazione, oltre a non essere stata prevista, non era nemmeno necessaria. Sulla base di tali circostanze, accolse altresì la domanda proposta dai convenuti Fe.Gi. e Va.Ro. nei confronti di Fe.Se., di essere tenuti indenni dalle conseguenze della statuizione di condanna, essendo l’inadempimento addebitabile esclusivamente a quest’ultimo.
Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 14.6.2019, ha proposto ricorso Fe.Se., deducendo quattro motivi.
La società La. Costruzioni e Fe.Gi. hanno notificato distinti controricorsi, mentre Va.Ro. non ha svolto attività difensiva.
Il recesso con caparra confirmatoria non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento
Le parti controricorrenti hanno depositato memoria.
2. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 24 Cost. e degli artt. 245 e 277, comma 1, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per non avere dato corso alle prove orali articolate dalla parte in primo grado e reiterate, con specifico motivo, in appello, non espletate in quanto il Tribunale, pur avendole ammesse, dopo avere sentito i testi di parte attrice, aveva illegittimamente dichiarato “chiusa la prova orale”. Si assume altresì che la ragione del diniego, consistente nella circostanza che i testi indicati erano i difensori delle parti, è erronea, non sussistendo al riguardo alcun divieto di legge.
Il motivo è inammissibile.
Il ricorso non riproduce, in alcuna sua parte, i capitoli della prova testimoniale di cui lamenta il mancato espletamento e tale mancanza impedisce qualsiasi valutazione in ordine alla sua decisività e quindi alla rilevanza della nullità denunciata.
Si osserva inoltre che dalla sentenza impugnata risulta che la Corte di appello ha formulato un giudizio, non solo di inammissibilità, ma anche di non rilevanza della prova, segnalando che il fatto che essa era tesa a dimostrare, che vale a dire il convenuto non si era presentato all’appuntamento davanti al notaio per il rogito fissato il 12.11.2008 a causa dell’impedimento del suo tecnico di fiducia, non costituiva una giustificazione accettabile, atteso che la presenza del tecnico non era prevista né era necessaria per la stipula. Tale motivazione, che integra una autonoma ragione di rigetto della istanza di prova, non è investita da censura, con la conseguenza che, anche sotto tale ulteriore profilo, il motivo è inammissibile.
Il recesso con caparra confirmatoria non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento
3. Il secondo motivo di ricorso denuncia errata applicazione dell’art. 1385 c.c., lamentando che la Corte di appello abbia attribuito alla mancata presenza del convenuto all’appuntamento davanti al notaio per la stipulazione del contratto di compravendita carattere di inadempimento definitivo, tale da legittimare l’esercizio del diritto di recesso dal contratto da parte della promissaria acquirente. Una siffatta conclusione, assume il ricorso, è giuridicamente errata, in quanto, da un lato, appare contraddetta dalle deduzioni e dalle richieste di prove della parte, che aveva allegato di avere chiesto un semplice differimento della data di stipulazione e manifestato la propria volontà di contrarre, dall’altro, non è stata accompagnata da alcuna valutazione circa la gravità ed importanza dell’inadempimento, necessaria al fine di poter ritenere giustificato il recesso della controparte.
Il mezzo è fondato.
Dalla lettura della sentenza impugnata, anche attraverso i richiami alla decisione di primo grado, risulta che la Corte di Venezia ha ritenuto fondata la domanda di accertamento della legittimità del recesso dal contratto preliminare avanzata dalla società attrice per la ragione che il contratto definitivo di compravendita non poté essere stipulato in quanto Fe.Se., uno degli eredi dell’originario promittente, a differenza degli altri coeredi, non si era presentato all’appuntamento fissato davanti al notaio per il rogito, rendendo così impossibile la stipulazione. La Corte ha motivato il suo convincimento rilevando che la mancata presenza del convenuto al rogito era ingiustificata e quindi ritenuto, per tale solo fatto, verificatosi un inadempimento tale da legittimare l’esercizio del recesso della controparte, di fatto avvenuto a pochi giorni di distanza.
Il recesso con caparra confirmatoria non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento
Il percorso motivazionale della sentenza impugnata non appare conforme all’indirizzo consolidato di questa Corte, secondo cui la disciplina dettata dal secondo comma dell’art. 1385 c.c., in tema di recesso per inadempimento nell’ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, ma è legata agli stessi presupposti, consentendo il recesso di una parte solo quando l’inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all’interesse dell’altro contraente. Ne consegue che, laddove sia chiamato a valutare se il recesso è stato esercitato legittimamente, ossia in presenza delle condizioni richieste dalla legge, il giudice non può arrestare la sua indagine alla sussistenza di un inadempimento della controparte, ma è tenuto a valutare se esso sia o meno di scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., ovvero ad accertare la sua effettiva incidenza sul sinallagma contrattuale verificando, alla stregua della regolamentazione complessiva del contratto, se esso abbia compromesso l’utilità che da esso l’altra parte intendeva conseguire (Cass. n. 12549 del 2019; Cass. n. 21209 del 2019; Cass. n. 409 del 2012; Cass. n. 18266 del 2011).
Nel caso di specie la Corte di appello, a fronte della mancata presentazione di uno degli eredi del promittente venditore al rogito, avrebbe pertanto dovuto accertare, cosa che invece non ha fatto, se tale assenza, anche per le giustificazioni addotte dall’interessato, costituiva un rifiuto definitivo della parte a stipulare ovvero un inadempimento di non scarsa importanza tale da far venire meno l’interesse della controparte al conseguimento del bene compromesso oppure un semplice inadempimento che non comprometteva gli interessi della parti alla stipulazione del rogito ad altra data. Accertamento che, merita aggiungere, avrebbe dovuto svolgere alla luce delle disposizioni e clausole contenute nel contratto preliminare, con particolare riguardo al termine fissato per la conclusione del contratto definitivo ed alla sua natura, valutando in tale prospettiva gli interessi dei contraenti.
Il recesso con caparra confirmatoria non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento
4. Il terzo e quarto motivo di ricorso, che deducono vizi di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e di violazione di legge, si dichiarano assorbiti.
5. La sentenza impugnata va pertanto cassata in accoglimento del secondo motivo di ricorso, con rinvio della causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che si atterrà nel decidere al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo ed assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 aprile 2024.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2024.
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