Corte di Cassazione, penale, Sentenza|1 febbraio 2021| n. 3731.
Il reato di lottizzazione abusiva s’integra non soltanto in zone assolutamente inedificate, ma anche in quelle parzialmente urbanizzate nelle quali si evidenzia l’esigenza di raccordo con l’aggregato abitativo preesistente o di potenziamento delle opere di urbanizzazione pregresse, cosi che per escluderlo deve essersi verificata una situazione di pressoché completa e razionale edificazione della zona, tale da rendere del tutto superfluo un piano attuativo. Il rilascio di concessioni edilizie (destinate a creare nuovi insediamenti abitativi in una zona per la quale il PRG subordina l’attività edificatoria all’adozione di piani di lottizzazione convenzionati) in assenza dei prescritti strumenti attuativi, richiede, ai fini della legittimità dell’intervento, la prova rigorosa della preesistenza e sufficienza delle opere di urbanizzazione primaria, tali da rendere del tutto superfluo lo strumento attuativo. La valutazione del grado di urbanizzazione dell’area costituisce invece una questione di fatto, che deve essere esaminata in sede di merito.
Sentenza|1 febbraio 2021| n. 3731
Data udienza 29 settembre 2020
Integrale
Tag – parola chiave: Lottizzazione abusiva – Reato – Integrazione – Anche in zone parzialmente urbanizzate
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSI Elisabetta – Presidente
Dott. CERRONI Claudio – rel. Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere
Dott. REYNAUD Gianni Filipp – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 02/03/2020 del Tribunale di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del. Sostituto Procuratore generale Barberini Roberta Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 2 marzo 2020 il Tribunale di Salerno, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da (OMISSIS) – indagato per i reati di cui all’articolo 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, lettera c), articoli 64, 65, 71, 72, 93 e 95; Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181; articolo 734 c.p. – nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 3 febbraio 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, avente ad oggetto i beni compresi in una lottizzazione in tesi abusiva in localita’ (OMISSIS) nell’ambito del Parco nazionale del (OMISSIS), nonche’ l’ampliamento di fabbricato ad uso residenziale.
2. Avverso la predetta decisione e’ stato proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di impugnazione.
2.1. Col primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera c), stante l’apparenza della motivazione resa dall’ordinanza impugnata, tanto in ragione della mancata spiegazione in ordine alla pretesa revisione critica delle richieste del Pubblico ministero che sarebbe stata operata dal Giudice delle indagini preliminari, quanto del conseguente immotivato rigetto dell’eccezione da parte del provvedimento impugnato, in ogni caso riferitosi alle sole contestate ipotesi di cui ai capi A e G dell’incolpazione provvisoria.
Per quanto poi riguardava gli altri reati di cui all’imputazione, alcunche’ era stato dedotto dal Giudice per le indagini preliminari, e la stessa eccezione era stata pretermessa nell’esame del Tribunale, attesa la ritenuta decisivita’ del capo G relativamente alla contestata lottizzazione abusiva.
2.2. Col secondo motivo e’ stata dedotta violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 cit., articolo 30 atteso che per l’area oggetto di intervento non sussisteva obbligo assoluto di preventiva adozione di piano di lottizzazione, ed in proposito l’ufficio tecnico competente aveva inteso correttamente rilasciare il permesso diretto ritenendo l’inesistenza delle condizioni di cui alla L. n. 765 del 1967, articolo 8; mentre al contrario il Tribunale – sulla scorta della consulenza tecnica disposta dal Pubblico ministero – aveva negato l’esistenza di discrezionalita’ della Pubblica amministrazione nel rilasciare permesso diretto alla costruzione in luogo di una lottizzazione convenzionata.
In ogni caso l’eventuale illegittimita’ dell’atto amministrativo non avrebbe consentito la configurabilita’ del reato, non ricorrendo ipotesi di illiceita’ ovvero di illegittimita’ manifesta dell’atto stesso.
2.3. Col terzo motivo, quanto alla dedotta violazione e falsa applicazione dell’articolo 30 cit. in relazione all’articolo 324 c.p.p., comma 7, non risultavano adeguatamente confutati i rilievi contenuti nelle scritture difensive circa le caratteristiche dell’area interessata dall’intervento edilizio anche in relazione alla restante area nelle immediate adiacenze, per cui veniva meno il fumus degli elementi oggettivi richiesti dalla norma incriminatrice.
2.4. Col quarto motivo infine e’ stata lamentata violazione dell’articolo 321 c.p.p., visto il difetto di motivazione anche in ordine alle specifiche deduzioni difensive. In particolare, quanto alla villetta E di proprieta’ del ricorrente ed in relazione a quanto ivi evidenziato, doveva ritenersi sufficiente una c.i.l.a. per provvedere alla realizzazione di una tramezzatura interna, data la natura di mera attivita’ di manutenzione straordinaria, mentre l’omessa chiusura di una intercapedine trovava giustificazione nella mancata ultimazione dei lavori. Ne’ il Tribunale aveva espressamente valutato la compatibilita’ del titolo abilitativo col nuovo Piano urbanistico comunale.
Era stata infine omessa ogni valutazione circa la legittimita’ sismica, cosi’ come era mancata ogni valutazione circa l’influenza della nuova autorizzazione in sanatoria relativamente al fabbricato del ricorrente, nonche’ in ordine all’irrilevanza penale delle opere interne, realizzate in aree vincolate senza alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici.
Del pari non vi era stata posizione del Tribunale quanto alla sussistenza in concreto dell’ipotesi di cui all’articolo 734 c.p., reato di danno, ovvero infine avuto riguardo alla pretesa violazione delle distanze, che non rilevava relativamente alla villetta del ricorrente.
3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso e’ infondato.
4.1. In ordine al primo motivo di censura, vero e’ in primo luogo che, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla L. 8 aprile 2015, n. 47 all’articolo 309 c.p.p., comma 9 sono applicabili – in virtu’ del rinvio operato dall’articolo 324, comma 7, cod. cit. – in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonche’ degli elementi forniti dalla difesa (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789). Con la conseguenza che la prescrizione della necessaria autonoma valutazione degli elementi che costituiscono il necessario fondamento del provvedimento cautelare reale, nonche’ di quelli forniti dalla difesa, impone al giudice di esplicitare, anche eventualmente per relationem, le ragioni per le quali ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario, un significato coerente alla integrazione dei presupposti normativi per l’adozione della misura; con la conseguenza che la mancanza di un apprezzamento indipendente, rispetto agli atti valutativi espressi dai diversi attori processuali, e’ equiparata alla omessa motivazione ed integra, pertanto, il vizio di violazione di legge (Sez. 3, n. 2257 del 18/10/2016, dep. 2017, Burani, Rv. 268800).
4.1.1. Cio’ ricordato, ricorre pertanto un’autonoma valutazione da parte del giudice ex articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera c bis), – anche in sede di gravame – quando venga richiamato in maniera piu’ o meno estesa il provvedimento impugnato con la tecnica di redazione “per incorporazione”, con condivisione delle considerazioni gia’ svolte da altri, poiche’ valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme, sempreche’ emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale, eventualmente con la graduazione o rigetto delle misure (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403).
4.1.2. In specie, sia pure in via assai sintetica e dopo avere ampiamente fatto proprio il contenuto della contestazione giudiziale, il Giudice della cautela ha comunque fornito una autonoma stringata valutazione dei presupposti della misura richiesta quanto al fumus, circa la necessaria preventiva adozione di piano di lottizzazione convenzionata, e quanto al periculum, in merito alla necessita’ di impedire il libero godimento dei cespiti immobiliari – la cui realizzazione era ancora in itinere – anche in funzione della successiva confisca.
In ogni caso, e per completezza, va cosi’ ricordato, che quanto alla motivazione per relationem in se’, essa e’ da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facolta’ di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252).
Cio’ posto, anche il provvedimento impugnato ha cosi’ dato conto del richiamo del Giudice della cautela agli atti di indagine, nonche’ della successiva condivisione della valutazione, laddove comunque vi era stata elaborazione personale – ancorche’ stringata – del dato processuale e quindi della decisione cautelare da assumere (cfr., altresi’, Sez. 3, n. 51604 del 18/09/2018, Monfrecola, Rv. 274423).
4.2. Per quanto poi riguarda il secondo motivo di impugnazione, che puo’ essere esaminato unitamente al terzo profilo di censura attesa la loro evidente connessione, il provvedimento impugnato ha, in sede interpretativa dello strumento edilizio generale, non illogicamente assunto – in ordine al fumus della contestata lottizzazione abusiva – la necessita’ di una convenzione lottizzatoria, in quanto richiesta dalle norme del piano di fabbricazione del Comune di Agropoli, altresi’ assumendo – alla luce degli esiti della consulenza disposta dal Pubblico ministero – che cio’ si rendeva necessario in ragione dell’insufficienza delle opere di urbanizzazione cola’ presenti e dell’edificazione complessivamente venuta ad esistenza, in ordine sparso e di tipo spontaneo senza alcun raccordo con le infrastrutture non adeguate preesistenti.
4.2.1. Cio’ posto, il reato di lottizzazione abusiva s’integra non soltanto in zone assolutamente inedificate, ma anche in quelle parzialmente urbanizzate nelle quali si evidenzia l’esigenza di raccordo con l’aggregato abitativo preesistente o di potenziamento delle opere di urbanizzazione pregresse, cosi che per escluderlo deve essersi verificata una situazione di pressoche’ completa e razionale edificazione della zona, tale da rendere del tutto superfluo un piano attuativo (cosi’ ad es. Sez. 3, n. 35880 del 25/06/2008, Mancinelli, Rv. 241031). Laddove, appunto, il rilascio di concessioni edilizie (destinate a creare nuovi insediamenti abitativi in una zona per la quale il PRG subordina l’attivita’ edificatoria all’adozione di piani di lottizzazione convenzionati) in assenza dei prescritti strumenti attuativi, richiede, ai fini della legittimita’ dell’intervento, la prova rigorosa della preesistenza e sufficienza delle opere di urbanizzazione primaria, tali da rendere del tutto superfluo lo strumento attuativo. Mentre la valutazione del grado di urbanizzazione dell’area costituisce una questione di fatto, che deve essere esaminata in sede di merito (cfr. complessivamente, in motivazione, Sez. 3, n. 23646 del 12/05/2011, Tarantino e altri, Rv. 250521).
Per quanto poi riguarda il rilascio comunque dei permessi di costruire e l’indagine in merito alla sussistenza dell’elemento soggettivo, e’ noto che in sede cautelare al giudice e’ demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata; ne consegue che lo stesso giudice puo’ rilevare anche il difetto dell’elemento soggettivo del reato, purche’ esso emerga ictu oculi (ex plurimis, Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi e altro, Rv. 266896). Ed in specie non vi e’ alcuna sicura evidenza in tal senso.
4.2.2. In definitiva, ferma l’esistenza di questione di fatto insindacabile in questa sede (come peraltro e’ stato correttamente prospettato dallo stesso ricorrente), integra invero il reato anche l’edificazione realizzata, in assenza di piano attuativo, in un fondo ubicato in zona gia’ urbanizzata, qualora la situazione di fatto richieda un intervento idoneo a restituire efficienza all’abitato – come e’ stato desunto in specie – mediante il riordino o la definizione ex novo di un disegno urbanistico dell’area, essendo esclusa la necessita’ dello strumento attuativo nel solo caso in cui tale situazione sia con esso del tutto incompatibile a causa della pressoche’ completa edificazione della zona (Sez. 3, n. 47280 del 12/09/2019, Cancelli, Rv. 277363).
4.2.3. Il provvedimento impugnato appare avere fatto corretta applicazione dei richiamati principi, tenuto conto della concreta situazione siccome ricostruita e dell’interpretazione degli strumenti edilizi, laddove in definitiva viene richiesta in questa sede una nuova non consentita valutazione del materiale istruttorio, gia’ esaminato dal Giudice del merito.
4.3. Ogni ulteriore questione rimane cosi’ assorbita, ravvisato invero nei termini che precedono il fumus della lottizzazione illecita.
5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’impugnazione non si presenta fondata, col conseguente rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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