Il reato di intestazione fittizia di beni

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 4 maggio 2020, n. 13552.

Massima estrapolata:

Il reato di intestazione fittizia di beni richiede il dolo specifico. Per questo va provato che l’intestazione ha come obiettivo l’elusione della normativa in materia di prevenzione patrimoniale.

Sentenza 4 maggio 2020, n. 13552

Data udienza 17 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Intestazione fittizia – Beni – Integrazione del reato – Dolo – Obiettivo del reato – Elusione della normativa in materia di prevenzione patrimoniale – Sequestro preventivo di un nutrito elenco di beni aziendali mobili e immobili

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Presidente

Dott. IMPERIALI Lucia – rel. Consigliere

Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere

Dott. MONACO Marco Mari – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 114/2019 TRIB. LIBIERTA’ di COSENZA, del 25/09/2019;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IMPERIALI LUCIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. FILIPPI Paola che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) e’ indagata, tra l’altro, in relazione a tre ipotesi di trasferimento fraudolento di valori, con fittizia attribuzione in suo favore, da parte di (OMISSIS), gia’ sottoposto a misura di prevenzione, di un immobile in (OMISSIS) (capo O), delle quote della societa’ (OMISSIS) s.r.l. (capo P) e delle quote della societa’ (OMISSIS) s.r.l. (capo Q), nel procedimento penale nel quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, con Decreto del 12/8/2019 ha disposto nei suoi confronti il sequestro preventivo, sia diretto che per equivalente, del complesso dei beni aziendali, dei beni mobili ed immobili, di tutte le disponibilita’ finanziarie portate da somme di denaro liquido, saldi su conti correnti bancarie/o postali, da conti titoli, libretti al portatore e/o nominativi, sia bancari che postali, delle quote societarie delle predette societa’ e di tutti i beni delle medesime, nonche’ del sopramenzionato immobile in (OMISSIS).
2. Con ordinanza in data 25 settembre 2019 il Tribunale del riesame di Cosenza ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse della (OMISSIS) avverso tale decreto e l’indagata propone ora ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale, sollevando tre motivi di impugnazione:
2.1. Violazione di legge per essere stata omessa la valutazione della censura difensiva in ordine all’insussistenza del “fumus commissi delitti” in ordine al delitto di cui al capo P), atteso che con i motivi di riesame si era evidenziato che il reato contestato presuppone che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con dolo, mentre nel caso di specie (OMISSIS), con dichiarazioni riportate nell’atto difensivo aveva riferito che l’attribuzione delle quote della societa’ ” (OMISSIS) srl” alla (OMISSIS) era dovuta a ragioni puramente commerciali, circostanza non riferita dal Tribunale del riesame, che si assume si sarebbe attestato sull’astratta configurabilita’ del reato contestato.
2.2. Vizio di motivazione in ordine agli elementi dimostrativi dei reati di cui ai capi O) e Q), in relazione alla fittizia intestazione dell’immobile in (OMISSIS) e delle quote sociali della (OMISSIS) srl, per essere la motivazione meramente apparente, non potendosi desumere – ad avviso del ricorrente – la sussistenza degli elementi costitutivi del reato dal mero rinvenimento di copia dell’atto di compravendita dell’immobile presso le sedi delle societa’ che si assumono dello (OMISSIS). In ordine alla societa’ (OMISSIS) srl. si assume l’inconsistenza degli elementi desunti dalla constatazione di report informativi della (OMISSIS) allo (OMISSIS) circa la gestione della societa’, unitamente al generico riferimento alle dichiarazioni alle dichiarazioni di soggetti che hanno intrattenuto rapporti con la societa’ tramite lo (OMISSIS), senza spiegare quale sia stato il ruolo effettivo di questo.
2.3. Violazione di legge per la mera apparenza della motivazione inerente l’elemento psicologico dei reati contestati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. L’ordinanza impugnata va annullata, con rinvio al Tribunale del riesame di Cosenza, in quanto deve ritenersi fondato il terzo motivo di ricorso.
Giova preliminarmente rilevare che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio e’ ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in udicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 – dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto).
3.1. Alla luce di tali principi i primi due motivi di ricorso non possono trovare accoglimento, atteso che con gli stessi si contesta non tanto la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla sussistenza del “fumus commissi delitti” in ordine ai delitti contestati, quanto piuttosto l’asserita inadeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato al riguardo: l’ordinanza del Tribunale del riesame, infatti, ha comunque riconosciuto il carattere fittizio dell’intestazione delle quote della societa’ (OMISSIS) s.r.l. (di cui al capo P) anche alla luce delle dichiarazioni di (OMISSIS), che nel provvedimento e’ ricordato aver riferito che le societa’ erano di fatto gestite dallo (OMISSIS), con il quale venivano tenuti i rapporti afferenti le societa’. Analogamente, quanto al secondo motivo di ricorso, l’ordinanza del Tribunale del riesame ha dato conto del rinvenimento di copia dell’atto di compravendita dell’immobile sito in (OMISSIS) presso le sedi delle societa’ che vengono attribuite allo (OMISSIS) e, oltre a riferire delle dichiarazioni di soggetti che hanno intrattenuto rapporti con la societa’ (OMISSIS) s.r.l. tramite lo (OMISSIS), ha dato anche atto dei report informativi della (OMISSIS) allo stesso (OMISSIS) circa la gestione della societa’. Si tratta di elementi che rendono adeguatamente conto delle ragioni per le quali il provvedimento impugnato ha riconosciuto la sussistenza del fumus dell’elemento materiale del reato ipotizzato e, alla luce dei principi di diritto dinanzi richiamati, la mera completezza e ragionevolezza dell’iter logico seguito nel provvedimento non e’ sindacabile in questa sede.
3.2. E’ fondato, invece, l’ultimo motivo di ricorso.
In tema di intestazione fittizia di beni, infatti, il reato previsto dal Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12-quinquies, ora dall’articolo 512 bis c.p., richiede il dolo specifico e, pertanto, occorre fornire la prova che l’intestazione sia finalizzata ad eludere la normativa in tema di prevenzione patrimoniale (Sez. 6, n. 49832 del 19/04/2018 – dep. 31/10/2018, Matarrelli, Rv. 274286): l’ordinanza impugnata, invece, ha ritenuto non contestabile la sussistenza dell’elemento psicologico del reato, nell’indagata, sulla base della mera consapevolezza del carattere fittizio dell’intestazione dei beni di cui si tratta e della provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto dell’immobile sito in (OMISSIS), di cui al capo O) dell’incolpazione provvisoria, omettendo del tutto di argomentare in ordine alle finalita’ perseguite dalla ricorrente con l’intestazione fittizia, elemento. indispensabile per valutare anche solo il fumus di sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Conseguentemente, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Cosenza affinche’ valuti la sussistenza del fumus commissi delitti anche in relazione al dolo specifico richiesto per la configurazione del reato contestato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Cosenza.
Si da’ atto che il presente provvedimento e’ sottoscritto dall’estensore anche quale consigliere anziano del collegio per impedimento del suo presidente, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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