Il reato di frode informatica

Corte di Cassazione, sezione penale, SENTENZA 17 marzo 2020, n.10354

Massima estrapolata:

Il reato di frode informatica, di cui all’art. 640-ter cod. pen., si consuma, al pari della truffa, nel momento in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui.
Di conseguenza, la competenza territoriale va identificata nel luogo in cui l’autore del reato consegue l’ingiusto profitto

SENTENZA 17 marzo 2020, n.10354

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Torino confermava la sentenza che aveva condannato il ricorrente per il reato di frode informatica. Si contestava al Gerbino di avere prlevato abusivamente la somma di euro 250 dalla carta poste pay di Di Bella Gianna e di averla accredita sulla carta poste pay di Mattiotto Silvio, nella sua disponibilità, che poi prelevava appropriandosene. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1 violazione di legge: la competenza territoriale sarebbe stata illegittimamente identificata nel luogo dove il ricorrente avrebbe conseguito l’ingiusto profitto mentre avrebbe dovuto essere identificata nel luogo ove aveva sede il sistema informatico oggetto di manipolazione oppure nel luogo dove si era consumato il depauperamento della persona offesa. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen. che era stata denegata senza tenere in considerazione la capacità economica della persona offesa e l’effettiva entità del danno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Con riguardo al primo motivo di ricorso che contesta la legittimità della scelta della Corte di appello di ritenere consumato il resto nel luogo dove l’autore della truffa ottiene il profitto, il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui il reato di frode informatica (art. 640 ter cod. pen.) ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l’attività fraudolenta dell’agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l’induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. Anche la frode informatica si consuma, pertanto, nel momento in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui (Sez. 6, n. 3065 del 04/10/1999 – dep. 14/12/1999, P.m. e De Vecchis F, Rv. 214942; Sez. 1, n. 36359 del 20/05/2016 – dep. 01/09/2016, Confl. comp. in proc. Vizcaino, Rv. 268252). Tale giurisprudenza ha definitivamente superato il risalente indirizzo che identificava il luogo di consumazione della frode informatica nel luogo in cui veniva eseguita la attività manipolatoria del sistema (Sez. 3, n. 23798 del 24/05/2012 dep. 15/06/2012, Casalini e altro, Rv. 253633; Sez. 2, n. 6958 del 25/01/2011 – dep. 23/02/2011, Giambertone e altri, Rv. 249660). La manipolazione del sistema informatico rappresenta infatti una modalità ‘speciale’ e tipizzata di espressione dei comportamenti fraudolenti necessari per integrare la truffa ‘semplice’: si tratta di una modalità della condotta che non esaurisce e perfeziona l’illecito che si consuma nel momento dell’ottenimento del profitto, come nella fattispecie ‘generale’. Nessun vizio si rileva dunque nella scelta della Corte territoriale di confermare la legittimità della competenza territoriale. 1.2. Anche il motivo che contesta la legittimità del diniego del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità previsto dall’art. 131 bis cod. pen. è inammissibile. Il collegio ribadisce che ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. La Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione – nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui- ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod. pen. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 – dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 26659101) Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte territoriale rilevava che il ricorrente era gravato da precedenti per usura, bancarotta fraudolenta e calunnia ritenuti ostativi alla concessione del beneficio in quanto indicativi della propensione alla consumazione di fatti illeciti e, dunque, della non occasionalità del fatto in contestazione. Si tratta di una valutazione di merito espressa con motivazione priva di vizi logici e aderente alle emergenze processuali che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 2000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 5 febbraio 2020

 

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