Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 13 novembre 2019, n. 45942.
Massima estrapolata:
Il reato di esecuzione, senza autorizzazione, di opere in zona distante meno di trenta metri dal demanio marittimo (cd. fascia di rispetto), previsto dagli artt. 55 e 1161 del codice della navigazione, ha natura permanente e la relativa consumazione perdura fino al momento di cessazione dell’attività vietata (Sez. U, n. 17178 del 27/2/2002, Cavallaro, che ha risolto in questi termini la questione di diritto se la cessazione della permanenza dovesse esser ancorata, per l’appunto, alla fine dell’esecuzione delle opere prive di autorizzazione o, diversamente, alla rimozione delle stesse od al rilascio del provvedimento amministrativo).
Sentenza 13 novembre 2019, n. 45942
Data udienza 1 ottobre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NICOLA Vito – Presidente
Dott. RAMACCI Luca – Consigliere
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – rel. Consigliere
Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/11/2018 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Dr. Molino Pietro, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibili i ricorsi;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26/11/2018, il Tribunale di Catanzaro dichiarava (OMISSIS) e (OMISSIS) colpevoli della contravvenzione di cui all’articolo 55 codice navale e articolo 1161 codice navale e li condannava ciascuno alla pena di 200,00 Euro di ammenda; al contempo, il Giudice dichiarava non doversi procedere nei confronti degli stessi quanto alla contravvenzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 1, lettera c), perche’ estinta per intervenuta sanatoria.
2. Propongono congiunto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo – con unica censura – l’inosservanza od erronea applicazione della legge penale con riguardo alla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del residuo reato. La sentenza, innanzitutto, avrebbe errato nel negare, quanto all’ulteriore reato, l’efficacia estintiva derivante dall’intervenuta sanatoria dell’abuso edilizio. La stessa pronuncia, inoltre, non avrebbe considerato che le opere in oggetto sarebbero state realizzate in epoca precedente al loro acquisto da parte dei ricorrenti, ed in particolare nel 1962, come emergerebbe da documentazione acquisita e da testimonianze assunte; ne deriverebbe – anche alla luce dell’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 17178 del 2002 – l’annullamento della sentenza, che erroneamente avrebbe ritenuto non cessata la condotta antigiuridica pur a fronte di un’opera realizzata cinquanta anni prima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi risultano fondati con riguardo alla seconda ed assorbente censura.
Questa Corte Suprema, nel massimo Consesso, ha affermato che il reato di esecuzione, senza autorizzazione, di opere in zona distante meno di trenta metri dal demanio marittimo (cd. fascia di rispetto), previsto dagli articoli 55 e 1161 del codice della navigazione e riconosciuto in capo agli odierni ricorrenti, ha natura permanente e la relativa consumazione perdura fino al momento di cessazione dell’attivita’ vietata (Sez. U, n. 17178 del 27/2/2002, Cavallaro, Rv. 221398, che ha risolto in questi termini la questione di diritto se la cessazione della permanenza dovesse esser ancorata, per l’appunto, alla fine dell’esecuzione delle opere prive di autorizzazione o, diversamente, alla rimozione delle stesse od al rilascio del provvedimento amministrativo).
Tanto premesso, la sentenza impugnata non ha affrontato in alcun modo tale decisiva questione, limitandosi a sostenere che “una volta perfezionatosi il reato, lo stesso puo’ venir meno solo per l’intervento di una causa estintiva”, non riconosciuta nel successivo rilascio di un’autorizzazione demaniale.
Se ne impone, pertanto, l’annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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