Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 25 settembre 2018, n. 41594.
La massima estrapolata:
Essendo il reato di cui all’articolo 570 c.p., un reato permanente, mentre in caso di contestazione c.d. aperta, la consumazione cessa con l’integrale adempimento dell’obbligo ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo grado – a condizione che dal giudizio emerga espressamente che l’omissione si e’ protratta anche dopo l’emissione del decreto di citazione a giudizio – nel caso di contestazione c.d. chiusa (quando cioe’ nel decreto di rinvio a giudizio si contesti una durata della permanenza precisamente individuata nel tempo, quanto meno nel suo momento finale), il giudice puo’ tenere conto del successivo protrarsi della consumazione soltanto quando esso sia stato oggetto di un’ulteriore contestazione ad opera del P.M. ex articolo 516 c.p.p..
Invero, la posticipazione della data finale della permanenza incide sulla individuazione del fatto come inizialmente contestato, comportandone una diversita’, sotto il profilo temporale, che influisce sulla gravita’ del reato e sulla misura della pena e puo’ condizionare l’operativita’ di eventuali cause estintive.
In altre parole, in tema di reato permanente, quando l’ipotesi di incolpazione sia stata formulata (come nella specie) a “contestazione chiusa”, ovvero con l’indicazione della data iniziale e finale dell’attivita’ delittuosa contestata, il protrarsi dell’offesa al di la’ dei limiti temporali fissati impone un’ulteriore specifica incolpazione perche’ costituisce fatto diverso rispetto a quello oggetto di imputazione.
Sentenza 25 settembre 2018, n. 41594
Data udienza 27 giugno 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPOZZI Angelo – Presidente
Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere
Dott. AGLIASTRO Mirella – Consigliere
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere
Dott. VIGNA Mar – Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso Corte d’Appello di Roma nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/01/2017 della CORTE APPELLO di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Vigna Maria Sabina;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Mignolo Olga che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Latina in data 18 giugno 2013, ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti di (OMISSIS), in relazione al delitto di cui all’articolo 570 c.p., comma 2, n. 2, accertato nei mesi di (OMISSIS).
2. Ricorre il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma, che denuncia la violazione di legge in quanto la data di accertamento del reato si riferisce a quella in cui sono state presentate le querele, mentre, come risulta dalla sentenza di primo grado, la condotta contestata si e’ protratta fino alla pronuncia di detta sentenza (18 giugno 2013), sicche’ il reato non doveva essere dichiarato prescritto.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte in data 13/06/2018 ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex articolo 611 c.p.p., chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato e, conseguentemente, il ricorso del Procuratore Generale deve essere rigettato.
2. Deve premettersi che, essendo il reato di cui all’articolo 570 c.p., un reato permanente, mentre in caso di contestazione c.d. aperta, la consumazione cessa con l’integrale adempimento dell’obbligo ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo grado – a condizione che dal giudizio emerga espressamente che l’omissione si e’ protratta anche dopo l’emissione del decreto di citazione a giudizio – nel caso di contestazione c.d. chiusa (quando cioe’ nel decreto di rinvio a giudizio si contesti una durata della permanenza precisamente individuata nel tempo, quanto meno nel suo momento finale), il giudice puo’ tenere conto del successivo protrarsi della consumazione soltanto quando esso sia stato oggetto di un’ulteriore contestazione ad opera del P.M. ex articolo 516 c.p.p..
Invero, la posticipazione della data finale della permanenza incide sulla individuazione del fatto come inizialmente contestato, comportandone una diversita’, sotto il profilo temporale, che influisce sulla gravita’ del reato e sulla misura della pena e puo’ condizionare l’operativita’ di eventuali cause estintive (Cass. pen. sez. 2, 47864/2003 Rv. 227077).
In altre parole, in tema di reato permanente, quando l’ipotesi di incolpazione sia stata formulata (come nella specie) a “contestazione chiusa”, ovvero con l’indicazione della data iniziale e finale dell’attivita’ delittuosa contestata, il protrarsi dell’offesa al di la’ dei limiti temporali fissati impone un’ulteriore specifica incolpazione perche’ costituisce fatto diverso rispetto a quello oggetto di imputazione (Sez. 6, n. 5576 del 26/01/2011, Rv. 249468; Sez. 3, n. 29701 del 14/05/2008, Rv. 240750).
2.1. Nel caso in esame la contestazione e’ stata circoscritta ai mesi di (OMISSIS) e la circostanza della protrazione del comportamento omissivo e’ stata valutata solo incidentalmente dai Giudici di merito e, in ogni caso, non ha formato oggetto di contestazione suppletiva.
3. Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma deve essere, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge,
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