Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 marzo 2023| n. 6982.
Il rapporto di solidarietà tra debitore principale e fideiussore è improntato alla regola di cui all’art. 1306 c.c.
Il rapporto di solidarietà tra debitore principale e fideiussore è improntato alla regola di cui all’art. 1306 c.c., con la conseguenza che tra le cause separatamente instaurate dal creditore nei confronti dei coobbligati non sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, essendo escluso il rischio di conflitto di giudicati. (Nella specie, pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, la S.C. ha cassato il provvedimento con cui il tribunale aveva sospeso la causa instaurata da un Comune per l’escussione di una polizza fideiussoria emessa a garanzia dell’adempimento di una convenzione urbanistica, in attesa della definizione di quella che lo stesso Comune aveva intentato, in via subordinata, nei confronti della società di costruzioni, invocando la risoluzione per inadempimento della suddetta convenzione e il conseguente risarcimento del danno).
Ordinanza|9 marzo 2023| n. 6982. Il rapporto di solidarietà tra debitore principale e fideiussore è improntato alla regola di cui all’art. 1306 c.c.
Data udienza 12 ottobre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Regolamento di competenza – Sospensione ex art. 295 cpc della controversia amministrativa per pregiudizialità – Presupposti – Rapporto tra fideiussione e obbligazione principale – Solidarietà intesa ai sensi dell’art. 1306 cc – Assenza di rischio di conflitto di giudicati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 20479/2021 proposto da:
COMUNE DI MOSCIANO SANT’ANGELO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO SCARPANTONI;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MIRCO DI BONAVENTURA;
– resistente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO SCOFONE;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 594/2021 del TRIBUNALE di TERAMO, depositata il 14/06/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TRONCONE Fulvio, che conclude perche’ codesta On. Corte di Cassazione voglia cassare la sentenza impugnata e rimettere la controversia concernente l’escussione della fideiussione nei confronti della (OMISSIS) Spa dinanzi al Tribunale di Teramo.
RITENUTO
Che:
1.- Il Comune di Mosciano Sant’Angelo ha stipulato con la (OMISSIS) srl una convenzione con la quale quest’ultima si e’ impegnata a realizzare opere urbanistiche all’interno del territorio comunale.
A garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti con la convenzione, la (OMISSIS) srl ha fornito una polizza fideiussoria, prestata da (OMISSIS) spa.
2.- Il Comune di Mosciano Sant’Angelo, sul presupposto che la (OMISSIS) srl non ha adempiuto ad alcune obbligazioni principali della convenzione, ha citato in giudizio, davanti al Tribunale di Teramo, sia la societa’ (OMISSIS) srl che la (OMISSIS), ed ha spiegato due domande distinte: la prima, in via principale, nei confronti di (OMISSIS), di escussione della polizza fideiussoria; la seconda, ma subordinata al mancato accoglimento della prima, di risoluzione della convenzione per inadempimento, e condanna della (OMISSIS) srl al risarcimento dei danni.
3.- Il Tribunale di Teramo ha ritenuto la propria giurisdizione sulla prima domanda (adempimento della garanzia), ma l’ha esclusa,, a favore del Tar, quanto alla seconda, ossia la risoluzione della convenzione. Ma, nel fare cio’, ha sospeso anche la cognizione della domanda di sua competenza – quella di escussione della polizza – in attesa della definizione dell’altra.
4.- Il Comune di Sant’Angelo propone ora ricorso per regolamento di competenza proprio per contestare la pronuncia sulla sospensione, e lo fa con tre motivi. Si sono costituti sia la (OMISSIS) srl che la (OMISSIS). Inoltre, la (OMISSIS) srl ed il Comune di Sant’Angelo hanno depositato memoria.
Il PG ha chiesto l’accoglimento del ricorso quanto alla pronuncia sulla sospensione.
CONSIDERATO
Che:
5.- Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’articolo 295 c.p.c.. Sostiene che la domanda di accertamento dell’inadempimento della convenzione era meramente incidentale, ossia funzionale alla decisione sul diritto di escutere la polizza.
In quanto domanda incidentale, poteva essere conosciuta dal giudice ordinario, trattandosi non tanto di domanda autonoma, quanto di una questione pregiudiziale o funzionale alla domanda.
5.1.- Con il secondo motivo oltre che violazione dell’articolo 295 c.p.c., si denuncia violazione dell’articolo 34 c.p.c..
La tesi della ricorrente e’ che la sospensione del processo, per pregiudizialita’ della causa davanti al Tar, presuppone che le parti siano le stesse, ed invece qui sono diverse: la (OMISSIS) e’ convenuta per la garanzia, la (OMISSIS) srl per l’inadempimento della obbligazione garantita.
5.2.- Il terzo motivo e’ svolgimento degli altri due: secondo il ricorrente il Tribunale nel decidere di sospendere il procedimento, ma soprattutto nel decidere di dichiarare il difetto di giurisdizione, non ha tenuto in conto che la (OMISSIS), a fronte della domanda di escussione della polizza, ha proposto una eccezione di dolo generale, la quale impone di valutare i termini dell’inadempimento della obbligazione garantita.
6.- I tre motivi possono valutarsi insieme e sono fondati nei termini che seguono.
7.- Intanto, sebbene con un quarto pseudo-motivo, il Comune abbia precisato di non aver proposto in via autonoma la domanda di accertamento dell’inadempimento e di risoluzione della convenzione, dal tenore di tale domanda, riportata integralmente nella decisione impugnata, risulta che, oltre all’accertamento incidentale dell’inadempimento, finalizzato poi a far valere la garanzia, il Comune, in via subordinata, nel caso in cui quella domanda principale non fosse accolta, ha chiesto proprio che si pronunciasse la risoluzione della convenzione.
Con la conseguenza che correttamente il Tribunale ha ritenuto proposta una domanda autonoma, e non una questione incidentale, di risoluzione della suddetta convenzione.
7.1.- Cio’ premesso, la decisione di ritenere il difetto di giurisdizione sulla risoluzione della convenzione e’ corretto, trattandosi di materia riservata al giudice amministrativo.
8.- Cio’ che invece, ed in questo va accolta l’argomentazione fornita dal Procuratore Generale, va censurata e’ la decisione di sospendere poi il procedimento per cui invece il Tribunale e’ competente, ossia quello sulla polizza, in attesa che la giustizia amministrativa decida la domanda sull’inadempimento della obbligazione principale.
A questa sospensione ostano due circostanze.
La prima e’ che ai fini della sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., la pregiudizialita’ di una controversia amministrativa e’ configurabile solo laddove entrambi i giudizi pendano tra le stesse parti (Cass. 20491/2018).
Nel caso presente, la controversia per la risoluzione della convenzione ha come controparte la (OMISSIS) srl, mentre quella per l’escussione della polizza e’ rivolta verso l’ (OMISSIS).
La seconda attiene proprio al rapporto tra fideiussione ed obbligazione principale.
Tale rapporto e’, si’, di solidarieta’, ma secondo la regola deLl’articolo 1306 c.c., secondo cui “la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori”.
Questa autonomia esclude il rischio di conflitto di giudicati, paventato dal Tribunale, e posto a base della sua decisione di sospendere il procedimento, ed esclude altresi’ il rapporto di pregiudizialita’ tra le due cause (v. anche Cass. 27357/2017).
In conclusione, pur avendo il Tribunale correttamente ritenuto il suo difetto di giurisdizione quanto alla domanda di risoluzione della convenzione, ha erroneamente sospeso la cognizione dell’altra domanda, quella di escussione della garanzia, sul presupposto erroneo che la prima pregiudicasse la seconda.
Il ricorso va dunque accolto in questi termini.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata quanto alla pronuncia sulla sospensione del procedimento ex articolo 295 c.p.c., ne dispone la prosecuzione davanti al Tribunale di Teramo. Condanna le societa’ resistenti in solido, al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in 4000,00 Euro, oltre 15% di spese forfettarie, ed oltre Euro 200,00 di spese generali.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.
Leave a Reply