Il provvedimento con il quale il giudice dell’opposizione all’esecuzione decide sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo è impugnabile

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 23 luglio 2019, n. 19889.

La massima estrapolata:

Il provvedimento con il quale il giudice dell’opposizione all’esecuzione, proposta prima che questa sia iniziata ed ai sensi del primo comma dell’art. 615 cod. proc. civ., decide sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo è impugnabile col rimedio del reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies cod. proc. civ. al Collegio del tribunale cui appartiene il giudice monocratico – o nel cui circondario ha sede il giudice di pace – che ha emesso il provvedimento.

Sentenza 23 luglio 2019, n. 19889

Data udienza 2 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sezione

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sezione

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente di Sezione

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 3400/2019 proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE CASSAZIONE, domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
in relazione all’ordinanza del TRIBUNALE di LATINA (r.g. 3112/2018), emessa il 09/10/2018;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2019 dal Consigliere FRANCO DE STEFANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
A.- La richiesta del Procuratore Generale.
1. Il Procuratore Generale ha chiesto a questa Corte, con atto del 31/01/2019 ai sensi dell’articolo 363 c.p.c., comma 1, l’enunciazione del principio di diritto al quale il giudice del merito avrebbe dovuto attenersi pronunciando sul reclamo contro il provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo emesso dal giudice dell’opposizione proposta prima dell’inizio dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., comma 1.
2. In particolare, la richiesta riferisce che il Tribunale di Latina (in composizione collegiale) – investito (in causa iscritta al n. 3112/18 r.g.) dell’impugnazione, ex articolo 669 terdecies c.p.c., e articolo 624 c.p.c., comma 2, avverso il provvedimento 09/05/2018 di rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo emesso dal giudice dell’opposizione pre esecutiva iscritta al n. 4689/17 r.g. – ha dichiarato inammissibile il reclamo con ordinanza del 09/10/2018, argomentando: dalla presenza di dati letterali in tal senso, desunti dall’articolo 624 c.p.c., comma 1; dall’inapplicabilita’ dell’articolo 669 quaterdecies e, piu’ in generale, del “rito cautelare uniforme” (compresa la reclamabilita’ dei provvedimenti), dovendosi attribuire alla misura prevista dall’articolo 615 c.p.c., comma 1, una natura non cautelare, ovvero solo latamente cautelare; dall’insussistenza di irragionevoli disparita’ di trattamento rispetto alla reclamabilita’, espressamente sancita dall’articolo 624 c.p.c., comma 2, del provvedimento di sospensione dell’esecuzione forzata, potendosi anzi assimilare la mancata previsione legislativa ad altre situazioni previste dall’ordinamento in cui e’ escluso detto rimedio impugnatorio.
3. Dal canto suo, il Procuratore Generale presso questa Corte, dopo avere rilevato la non impugnabilita’ dell’ordinanza del Tribunale di Latina e l’impossibilita’ per le parti di proporre ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost., avverso detto provvedimento, ha ripercorso l’evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha condotto all’introduzione, nell’articolo 615 c.p.c., comma 1, dello specifico potere, in capo al giudice investito dell’opposizione pre-esecutiva, di disporre la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo; ha ravvisato l’interesse nomofilattico a sostegno della sua richiesta nell’opportunita’ di elaborare un orientamento univoco, foriero di importanti conseguenze pratiche per gli operatori, a dirimere il riscontrato contrasto tra le opzioni ermeneutiche della giurisprudenza di merito in ordine al rimedio del reclamo avverso l’ordinanza che sospenda l’efficacia esecutiva del titolo (o che, specularmente, respinga detta istanza); ed ha, con ampie ed approfondite argomentazioni, sostenute da puntuali riferimenti giurisprudenziali e richiami a principi generali del processo, esaminato le ragioni addotte a sostegno della non reclamabilita’, per disattenderle con meditate considerazioni e concludere per la correttezza di un approdo ermeneutico opposto.
4. E’ stato cosi’ chiesto a questa Corte di enunciare, quale principio di diritto nell’interesse della legge, che il provvedimento, con il quale il giudice dell’opposizione all’esecuzione, proposta prima che questa sia iniziata ed ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., comma 1, decide sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, e’ impugnabile col rimedio del reclamo ai sensi dell’articolo 669 terdecies c.p.c.; e la richiesta, qualificata dal Primo Presidente di questa Corte come relativa a questione di massima di particolare importanza, e’ stata trattata dinanzi a queste Sezioni Unite alla pubblica udienza del 02/07/2019, alla quale il Pubblico Ministero, ulteriormente illustrate le sue tesi, ha concluso per il suo accoglimento.
B.- I presupposti della richiesta di enunciazione del principio di diritto.
5. Sussistono i presupposti di ammissibilita’ della richiesta, come elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte (per tutte, v. Cass. Sez. U. 18/11/2016, n. 23469):
– l’avvenuta pronuncia di almeno uno specifico provvedimento giurisdizionale non impugnato o non ulteriormente impugnabile, tanto meno per Cassazione;
– la reputata illegittimita’ del provvedimento stesso (o, in caso di pluralita’ di provvedimenti divergenti, di almeno uno di essi), quale indefettibile momento di collegamento ad una controversia concreta;
– un interesse della legge, quale interesse pubblico o trascendente quello delle parti della specifica controversia, all’affermazione di un principio di diritto per l’importanza di una sua enunciazione espressa.
6. In primo luogo, non e’ mai data impugnativa davanti a questa Corte avverso i provvedimenti resi ai sensi dell’articolo 669 terdecies c.p.c.: in tal senso e’ consolidata la giurisprudenza di legittimita’ (in generale, per tutte, v. Cass. ord. 18/05/2018, n. 12229, ovvero Cass. Sez. U. ord. 23/01/2004, n. 1245; con specifico riferimento all’ordinanza resa su reclamo contro provvedimento ex articolo 615 c.p.c., comma 1, v. per tutte: Cass. ord. 22/10/2009, n. 22488; Cass. 22/01/2015, n. 1176; Cass. ord. 18/01/2016, n. 743; Cass. 12/12/2016, n. 25444; Cass. ord. 22/06/2017, n. 15624), correttamente incentrata sull’inidoneita’ ad incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale e, comunque, sull’assenza di decisorieta’ e definitivita’ (Cass. ord. 11/03/2015, n. 4904; Cass. 12/07/2012, n. 11800; Cass. 27/06/2011, n. 14140; Cass. Sez. U. 19/10/2011, n. 21579; Cass. Sez. U. 28/12/2007, n. 27187), in quanto si tratta comunque di provvedimenti interinali e funzionali allo sviluppo del giudizio mediante la riduzione degli effetti pregiudizievoli per le parti della relativa protrazione.
7. In secondo luogo, e’ prospettata l’illegittimita’ dell’opzione ermeneutica di irreclamabilita’, in relazione ad argomenti di sistema ed all’esigenza della maggior tutela possibile per le parti del giudizio di opposizione pre-esecutiva, in rapporto al suo oggetto ed alla sua struttura; e si conclude l’ampia ed analitica disamina degli argomenti a favore dell’una e dell’altra opzione ermeneutica qualificando piu’ convincenti quelli a sostegno della reclamabilita’ e cosi’ in senso opposto a quello dell’ordinanza presa a riferimento della presente richiesta; ed il tutto in riferimento ad una bene individuata controversia concreta, caratterizzata appunto dal dispiegamento di un’opposizione pre-esecutiva con istanza di sospensione non accolta, con provvedimento poi ritenuto insuscettibile di reclamo dal collegio del tribunale adito.
8. In terzo luogo, il provvedimento reso dal Tribunale di Latina e’ espressione di uno dei due contrapposti indirizzi consolidatisi tra i giudici del merito, rispettivamente contro e a favore della reclamabilita’ dei provvedimenti resi sulle istanze di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo previste dall’articolo 615 c.p.c., comma 1, per il caso di opposizione pre-esecutiva: in sintonia col provvedimento preso a riferimento per la sua richiesta, lo stesso P.G. segnala le posizioni prese, tra gli altri, dai tribunali di Milano, Napoli, Venezia, Savona, Brindisi, Lamezia Terme; in senso opposto, oltre ad altre pronunce dello stesso tribunale pontino, nella richiesta del P.G. si indicano, tra gli altri, i provvedimenti dei tribunali di Torino, Roma, Bologna, Genova, Catanzaro, Lecco, Biella, Vallo della Lucania, Castrovillari, Nola, Mondovi’.
9. In tale contesto a queste Sezioni Unite, cui va riconosciuta ampia discrezionalita’ sul punto, appare evidente che, per le ricadute pratiche in tema di effettivita’ delle tutele dei soggetti coinvolti nell’instaurando processo esecutivo ed ai fini della funzionalita’ di quest’ultimo, sia obiettivo meritevole di essere perseguito con l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge la maggiore uniformita’ possibile delle opzioni ermeneutiche (singolarmente diversificate perfino, come visto, in un medesimo ufficio giudiziario) in ordine alla concreta articolazione della tutela interinale nell’indefettibile fase preparatoria del processo esecutivo.
C.- La questione.
10. E’ noto che, prima degli interventi riformatori del 2006 (a partire cioe’ dal Decreto Legge n. 35 del 2005, conv. con mod. in L. n. 80 del 2005, in vigore dal 01/03/2006, su cui v. oltre), non era previsto alcuno strumento generale a tutela, dalle pretese del precettante, di chi era indicato nel precetto debitore e cosi’ minacciato di quella, prima dell’inizio del processo esecutivo e tranne i soli casi, appunto reputati eccezionali (e che trovavano causa nell’elaborazione, anteriore al codice del 1942, dell’inizio del processo esecutivo con l’intimazione del precetto), delle opposizioni ai precetti fondati su cambiale (articolo 64 legge cambiaria, Regio Decreto 14 dicembre 1933, n. 1669) o su assegno (articolo 56 legge assegni, Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736): occorreva, pertanto, che il patrimonio del debitore fosse dapprima in concreto aggredito con l’avvio di un processo esecutivo e solamente in tempo successivo il debitore stesso avrebbe potuto reagire ed ottenere la sospensione.
11. Prima della richiamata riforma, era quindi tendenzialmente preclusa la possibilita’ di evitare che un processo esecutivo iniziasse e a maggior ragione di sospendere alcunche’ subito dopo l’intimazione del precetto (Cass. 06/07/1983, n. 4555; Cass. 04/10/1991, n. 10354), benche’ tanto potesse comportare effetti a catena – non soltanto di ordine pratico – dirompenti e non sempre adeguatamente riparabili con la successiva inibizione della prosecuzione del processo esecutivo gia’ iniziato o con la tutela risarcitoria, compresa quella rafforzata ai sensi del capoverso dell’articolo 96 del codice di rito.
12. In un sistema cosi’ congegnato, che aveva superato pure il vaglio della Consulta (dopo una prima pronuncia di inammissibilita’, di cui a Corte Cost. n. 234 del 1992, si era riconosciuta operante la discrezionalita’ del legislatore tra le diverse opzioni possibili, con Corte Cost. n. 81 del 1996; su quest’ultimo punto, in senso sostanzialmente analogo v. pure la recente Corte Cost. 189 del 2018, ove ulteriori riferimenti), per venire incontro a tali esigenze si era estesa in via pretoria l’applicazione del generale rimedio, residuale ed atipico, dell’articolo 700 c.p.c., riconoscendosi al precettato la possibilita’ di conseguire un’inibitoria dell’inizio dell’azione esecutiva (con indirizzo ritenuto legittimo da: Cass. 08/02/2000, n. 1372; Cass. 18/04/2001, n. 5683; Cass. 19/07/2005, n. 15220), cui corrispondeva un risultato in sostanza analogo alla sospensione dell’efficacia del titolo, perche’ preclusivo a monte di ogni azione esecutiva su quello fondata: sospensione valida, in altri termini, non soltanto per il singolo processo esecutivo (non ancora iniziato), ma per ogni successivo eventuale processo si fosse voluto fondare su quel titolo, se non almeno su quel precetto.
13. La nuova disciplina positiva del 2005/06, arricchita nel 2015 con la previsione della limitazione della sospensione alla sola parte non, contestata dal debitore, ha inteso colmare in larga parte tale lacuna, prevedendo appunto che il giudice, una volta proposta l’opposizione anteriormente all’inizio del processo esecutivo (da cui la qualificazione, latamente descrittiva ma pure approssimativa e da condividere con cautela, di opposizione pre-esecutiva o a precetto, per distinguerla dall’opposizione esecutiva o ad esecuzione iniziata o a pignoramento), possa intervenire a scongiurare l’esecuzione minacciata o prefigurata col precetto, su specifica istanza di parte; ma contro lo specifico provvedimento reso su quest’ultima non e’ previsto pero’, in modo espresso, alcun rimedio.
D.- I testi normativi.
14. La fattispecie e’ regolata dall’articolo 615 c.p.c., comma 1, che (in esordio della sezione I – “delle opposizioni all’esecuzione” – del capo I – “delle opposizioni del debitore e del terzo assoggettato all’esecuzione” – del titolo V – “delle opposizioni” del libro III – “del processo di esecuzione”, rubricato “forma dell’opposizione”) recita oggi: “quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non e’ ancora iniziata, si puo’ proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante e’ contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata”; ed in particolare, per quel che qui interessa, l’inciso (o proposizione) “Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo” e’ stato introdotto (con decorrenza dal 1 marzo 2006, in virtu’ di disciplina transitoria piu’ volte modificata) dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, articolo 2, comma 3, lettera e), n. 40), convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.
15. Altra determinante norma cui occorre fare qui riferimento e’ l’articolo 624 c.p.c. (rubricato “sospensione per opposizione all’esecuzione”), che, all’esito della medesima serie di riforme del 2005/06 (dapprima con il Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, articolo 2, comma 3, lettera e), n. 42), convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80; norma modificata, prima ancora della sua entrata in vigore addi’ 01/03/2006, dall’articolo 18 della L. 24 febbraio 2006, n. 52), recita ora ai suoi primi due commi: “1. Se e’ proposta opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza. 2. Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione e’ ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669 terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all’articolo 512, comma 2”. Prima della riforma, la norma recitava, nei suoi soli complessivi due commi: “1. Se e’ proposta opposizione all’esecuzione a norma dell’articolo 615, comma 2, e articolo 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza. 2. Il giudice sospende totalmente o parzialmente la distribuzione della somma ricavata quando sorge una delle controversie previste nell’articolo 512″.
E.- L’interpretazione letterale.
16. E’ ben vero, da un lato, che il provvedimento di sospensione, di cui all’articolo 615 c.p.c., comma 1, si riferisce testualmente all'”efficacia esecutiva del titolo”. La formula adoperata e’ analoga a quella delle inibitorie di provvedimenti giurisdizionali di cognizione impugnati fra gradi o fasi del relativo giudizio:
– e’ il caso dell’articolo 283 c.p.c., che consente al giudice dell’appello di sospendere non solo “l’efficacia esecutiva”, ma anche “l’esecuzione della sentenza impugnata” (solo quest’ultima formula impiegando invece l’articolo 373 c.p.c., in caso di ricorso per cassazione, in senso corrispondente al potere di sospensiva riferito al provvedimento cautelare ed in ipotesi di reclamo ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 669-terdecies c.p.c.);
– in parte analogo puo’ dirsi il caso degli articoli 649 e 650 c.p.c., che abilitano, rispettivamente, il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo a sospendere “l’esecuzione provvisoria” gia’ concessa ai sensi dell’articolo 642 c.p.c., e quello dell’opposizione tardiva al monitorio a sospenderne “l’esecutorieta’”;
– ancora, l’articolo 830 c.p.c., u.c., prevede la possibilita’, per la corte d’appello, di “sospendere… l’efficacia” del lodo impugnato di nullita’;
– pure, il Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 5, comma 1, (recante, com’e’ noto, “disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 54”), ripreso da altre norme del medesimo testo normativo, testualmente dispone che, nei casi in cui questo prevede la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il giudice, se richiestone e sentite le parti, vi provvede “con ordinanza non impugnabile”, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.
17. Ed effettivamente le inibitorie dell’esecutivita’ del titolo oggetto di contestazione (sia con impugnazione in senso stretto, che mediante quella peculiare forma di attivazione dell’ordinario giudizio di cognizione a contraddittorio differito ed eventuale che consegue all’opposizione al monitorio, che non puo’ definirsi, contrariamente all’originaria impostazione ermeneutica ed in ossequio alla piu’ recente elaborazione dogmatica, un’impugnazione di questo) sono ricostruite (per quella ai sensi dell’articolo 351 c.p.c., per tutte, v.: Cass. 08/03/2005, n. 5011; Cass. ord. 12/03/2009, n. 6047; Cass. ord. 03/07/2015, n. 13774) o, nel caso degli articoli 373 e 649 c.p.c., e del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 5 cit., espressamente qualificate dalla stessa legge come non impugnabili.
18. L’argomento principale contro l’autonoma impugnabilita’ e’ l’opposta esigenza di accentuare la celerita’ dei procedimenti specificamente disciplinati nella loro definizione nel merito e di concentrare l’esame di tutti i correlati profili di opposizione in capo ad un unico giudice (come ricorda, ribadendo l’ampia discrezionalita’ sul punto riconosciuta al legislatore processuale, Corte Cost. 189 del 2018): sicche’ l’autonoma impugnabilita’ ostacolerebbe un ordinato sviluppo del processo e la riserva al merito della valutazione delle relative contestazioni.
19. Eppure, nessuna norma espressa vieta l’impugnabilita’ dell’ordinanza di sospensione disciplinata dall’articolo 615 c.p.c., comma 1, mentre non e’ decisivo argomento che l’articolo 624 c.p.c., preveda quale oggetto del reclamo la sola ordinanza di sospensione resa dal giudice dell’esecuzione, cio’ che ne escluderebbe appunto la riferibilita’ all’opposizione pre-esecutiva, in occasione della quale non vi e’, per definizione, ancora alcun giudice dell’esecuzione.
20. Infatti, proprio nel non lineare sviluppo delle modifiche del testo dell’articolo 624 c.p.c., nonostante la persistenza dei soli riferimenti testuali al giudice dell’esecuzione, e’ stato espressamente espunto dalla disposizione originaria il riferimento al solo articolo 615 c.p.c. comma 2, (cioe’ all’opposizione esecutiva o successiva): ora, pare valido criterio ermeneutico attribuire alla novellazione del testo un senso che potrebbe comportarne un effetto, anziche’ altro che la renderebbe manifestamente inutile.
21. Pertanto, la norma come novellata in punto di reclamabilita’ ex articolo 669 terdecies c.p.c., benche’ in effetti rimasta inserita nella disciplina della sospensione normalmente disposta dal giudice dell’esecuzione una volta che questa sia iniziata, deve potersi estendere anche all’ipotesi della sospensione pre-esecutiva, anch’essa disciplinata dall’articolo 615, richiamato nella sua interezza.
22. Ancora, se e’ vero che il titolo VI del libro III si riferisce in generale alla sospensione del processo esecutivo, non e’ men vero che la fase tra precetto ed inizio di questo e’ pur sempre disciplinata nel medesimo libro e che e’ ad essa talmente funzionale da essere prodromica si’, ma indefettibile, sicche’ gli istituti generali dell’intero libro possono riferirsi anche ad essa, sia pure con le peculiarita’ indotte dalla circostanza che il processo ancora soltanto incombe.
23. Infine, a parte l’evidente irragionevolezza della discrasia tra l’irreclamabilita’ del provvedimento pre-esecutivo (ad effetto potenzialmente piu’ dirompente rispetto a quello della sospensione del solo processo esecutivo, visto che il primo paralizzerebbe ogni futura esecuzione) e la reclamabilita’ di quello ad esecuzione iniziata, una linea di tendenza del legislatore, almeno in base agli interventi novellatori successivi e meglio riusciti dal punto di vista letterale, si puo’ cogliere nell’introduzione, quale rimedio generale avverso i provvedimenti che incidono sul processo di esecuzione nel senso di differirne l’ordinario corso, proprio del reclamo ai sensi dell’articolo 669 terdecies c.p.c..
24. Tanto si deve verosimilmente alla valutazione di preferibilita’ della maggiore articolazione di una tutela immediata e dell’agilita’ delle relative forme (e non piu’ anche della garanzia di alterita’ del decidente, ormai garantita pure nel rimedio generale avverso gli atti del giudice dell’esecuzione, cioe’ l’opposizione formale di cui all’articolo 617 c.p.c., in forza della previsione generalizzata dell’articolo 186 bis disp. att. c.p.c.): si veda, ad es., la reclamabilita’ della sola sospensione disposta in sede distributiva dall’articolo 512 c.p.c., e quella del provvedimento del giudice dell’esecuzione delegante ai sensi degli articoli 534 ter e 591 ter c.p.c., la cui natura e’ stata ribadita come interinale in senso proprio – e quindi insuscettibile di impugnazione immediata per cassazione – di recente da questa Corte (Cass. 09/05/2019, n. 12238).
25. Puo’ cosi’ concludersi che il carattere sostanzialmente neutro degli argomenti testuali non elide la possibilita’ di fondare la reclamabilita’ ai sensi dell’articolo 669 terdecies c.p.c., sulla previsione, pure obiettivamente imprecisa, dell’articolo 624 c.p.c..
F. L’interpretazione sistematica.
26. Alla conclusione della reclamabilita’ si perviene, comunque, in base ad un’interpretazione complessiva e sistematica dell’istituto della sospensione pre-esecutiva, ad iniziare dalla negazione della sua assimilabilita’ alle inibitorie interpretate o definite come non impugnabili, per ricostruire la sua funzione quale cautelare in senso proprio, benche’ connotato dalla peculiarita’ dell’azione di cognizione cui accede e, quindi, sui generis.
27. Infatti, l’argomento dell’intollerabilita’ di una tendenziale instabilita’ dei provvedimenti di sospensione dell’esecutivita’ del titolo, speso per ricostruirne la non impugnabilita’ nei casi in cui non sia in modo espresso sancita, non puo’ comportare l’estensione di tale conclusione al caso in esame: a parte il fatto che la previsione di rigorosi termini di impugnativa (e comunque escluse la modifica o la revoca) circoscriverebbe in modo soddisfacente il periodo di instabilita’, un tale argomento si riferisce a segmenti processuali o fasi incidentali di gradi o fasi di un pur sempre unitario processo di cognizione, in attesa ed in funzione della definitivita’ dell’accertamento gia’ consacrato nel titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo; e soltanto in tali evenienze i provvedimenti di inibitoria debbono definirsi ordinatori e non decisori, ma cautelari solamente in senso lato e, in quanto tali, congruamente non reclamabili.
28. L’inibitoria del titolo esecutivo giudiziale (o, come in molti dei casi disciplinati dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011, gia’ richiamati, di quello paragiudiziale, vale a dire costituito da un atto di formazione non giudiziale contenente un’ingiunzione di pagamento in forza di un potere autoritativo conferito in forza di un pubblico potere ed al quale il destinatario ha un vero e proprio onere di opporsi per attivare la propria tutela giurisdizionale: Cass. ord. 22/09/2017, n. 22075) in pendenza della sua impugnazione od opposizione e’ cioe’ ben diversa dalla sospensiva in esame.
29. Infatti, nonostante il potere conferito al giudice dall’articolo 615 c.p.c., comma 1, riguardi testualmente l’efficacia esecutiva del titolo, non e’ pero’ l’impugnazione di questo l’oggetto dell’opposizione pre-esecutiva, la quale mira invece, per il momento in cui interviene, a contestare il diritto del creditore ad agire in via esecutiva sulla base del precetto come in concreto formulato ed intimato e, quindi, mira a contrastare quella particolare connotazione del diritto di procedere in executivis impressa con la specifica minaccia contenuta nel precetto medesimo.
30. Ma la contestazione del diritto ad agire in via esecutiva non integra, in senso tecnico, un’impugnazione del titolo posto a base del precetto e, cosi’, dell’esecuzione che sull’uno e sull’altro si minaccia.
31. Nel caso di titolo esecutivo giudiziale, infatti, con l’opposizione (al pari di quella all’esecuzione gia’ iniziata sulla base di quello) non si puo’ giammai addurre alcuna contestazione su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitivita’, poiche’ quelle avrebbero dovuto dedursi esclusivamente coi mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento contro di quello (per tutte: Cass. 17/02/2011, n. 3850; Cass. 25/02/2016, n. 3712; Cass. Sez. U. 23/01/2015, n. 1238; Cass. ord. 21/09/17, n. 21954), mentre quelle per fatti posteriori alla definitivita’ o alla maturazione delle preclusioni per farli in quella sede valere non integrano, a stretto rigore, un’impugnazione del titolo, ma appunto l’articolazione di fatti di cui quello non ha legittimamente potuto tener conto e per la cui omessa considerazione non potrebbe mai considerarsi inficiato: ed in entrambi i casi non puo’ tecnicamente impugnarsi un titolo per un vizio non suo proprio.
32. Nel caso di opposizione a precetto su titolo stragiudiziale, poi, a stretto rigore non si impugna, se non in via descrittiva o atecnica, il contratto o il negozio o il provvedimento cui – in casi ben definiti l’ordinamento riconosce quell’efficacia esecutiva prima di un accertamento giudiziale ed anzi a prescindere da quello per esigenze di correntezza dei rapporti, visto che si attiva appunto un’ordinaria azione per sovvertire l’apparenza dell’esecutivita’ del titolo a favore di chi vi appare come creditore (e solo come domanda accessoria potendo ammettersi quella sul merito della pretesa ivi consacrata) e scongiurare che quest’ultimo possa agire in via esecutiva in base a quello specifico titolo.
33. Non vi e’ allora identita’ di funzione o di natura tra le misure inibitorie del titolo esecutivo in sede di sua impugnazione (o di opposizione al titolo costituito da un decreto ingiuntivo o altro paragiudiziale) e la misura in esame, che si situa a valle dell’emanazione del titolo stesso e, non potendo in via principale riguardare intrinseche ragioni di illegittimita’ di quello, a monte dell’incombente processo esecutivo.
34. In questa fase non si contesta, per quanto detto, il diritto in se’ come consacrato nel titolo, ma specificamente il diritto del creditore ad agire in via esecutiva per conseguire il concreto soddisfacimento delle ragioni riconosciutegli; la contestazione del diritto di agire in via esecutiva non solo non si esaurisce, ma neppure coincide necessariamente con la contestazione del titolo, nei ristretti limiti in cui quella possa ancora avere luogo per quello giudiziale o nell’accezione ampia nel caso dello stragiudiziale e del paragiudiziale, ben potendo invece involgere numerosi elementi anche ad esso del tutto estrinseci.
35. Basti pensare, fra tutti gli altri ed a titolo esemplificativo, all’adduzione dell’eccessivita’ della pretesa (non solo ove si contesti parte dei compensi e del rimborso delle spese lega i autoliquidati in precetto, ma anche in ipotesi di autoliquidazione della stessa sorta capitale su legittima iniziativa del creditore, come bene avverrebbe in ipotesi di provvedimenti ai sensi dell’articolo 614 bis c.p.c. – cosi’ determinato l’esatto ammontare del credito gia’ recato da un titolo esecutivo tale definito dalla norma e quindi perfetto – oppure in caso di eterointegrazione del titolo stesso secondo i principi di Cass. Sez. U. 02/07/2012, n. 11066, come declinati dalla giurisprudenza successiva, ad iniziare da Cass. 17/01/2013, n. 1027) od alla sussistenza della legittimazione attiva o passiva all’azione esecutiva per ragioni diverse da quelle accertate nel titolo (ad esempio, per l’operativita’ di un beneficium ordinis od excussionis, o per la contestata qualita’ di erede o successore del creditore, ovvero del debitore o coobbligato cui il titolo si estenda senza altra formalita’).
G. La natura e l’oggetto dell’opposizione pre-esecutiva e della sospensione ivi prevista.
36. Va esclusa quindi la rilevanza, a favore della non autonoma sua impugnabilita’, di analogie con le inibitorie in caso di impugnazioni del titolo giudiziale (o in caso di opposizione a decreto ingiuntivo), perche’ le similitudini non sussistono, a dispetto dell’impiego di espressioni letterali similari.
37. La sospensione dell’efficacia disciplinata dall’articolo 615 c.p.c., comma 1, si inserisce in una fase particolare della tutela del diritto, che sta tra il suo riconoscimento, anche solo provvisorio in mancanza di giudicato su quello giudiziale, consacrato in un titolo esecutivo ed il suo concreto azionamento; e, a differenza degli oggetti delle inibitorie tradizionali, i titoli esecutivi presupposti nelle opposizioni pre-esecutive non sono stati sottoposti a preventiva verifica giurisdizionale, per quanto provvisoria, per i motivi posti a base della domanda: non quelli giudiziali, perche’ istituzionalmente opponibili soltanto per fatti diversi, non quelli stragiudiziali (e nemmeno quelli paragiudiziali), perche’ per definizione mai prima scrutinati dal giudice.
38. Piuttosto, e’ proprio la considerazione di natura ed oggetto dell’opposizione pre-esecutiva a consentire di ricostruire quelli del provvedimento in esame quali presupposti della reclamabilita’.
39. L’opposizione pre-esecutiva investe il diritto ad agire in via esecutiva, sicche’ il suo esito vittorioso per l’opponente non potrebbe essere che il riconoscimento dell’inesistenza di quello stesso diritto e quindi dell’illegittimita’ della minaccia in se’ dell’esecuzione, come operata con il precetto, ma pure dell’esecuzione ove poi in concreto intrapresa; ed una valida misura che potesse, per la necessita’ di assicurare una cautela peculiare al precettato opponente, anticipare questo effetto non potrebbe porsi che in un momento logicamente intermedio tra la delibazione dell’esecutivita’ del titolo e l’inizio dell’esecuzione, non incidendo quindi direttamente sulla prima ma precludendo oggettivamente il secondo.
40. Pertanto, il tenore letterale della disposizione si modella si’ sulla contigua fattispecie dell’inibitoria del titolo giudiziale impugnato, ma, poiche’ questa differisce sensibilmente dall’altra, la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, quest’ultima efficacia essendo il presupposto per iniziare non gia’ l’esecuzione in astratto ma come connotata nel precetto, e’ limitata alle ragioni dell’opposizione al precetto stesso e, quindi, il suo effetto e’ inibire lo sviluppo processuale consistente negli snodi successivi alla notificazione di quel precetto, cioe’ l’inizio dell’esecuzione.
41. Un argomento testuale in tal senso si desume oggi, ma verosimilmente quale estrinsecazione di un principio immanente e senza alcuna valenza innovativa, dall’ulteriore previsione introdotta nell’articolo 615 c.p.c., comma 1, (dal Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, applicabile anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore), a mente della quale, “se il diritto della parte istante e’ contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata”: cio’ che comporta quindi una sospensione parziale del titolo, ma pur sempre appunto in relazione ad un diritto, che non puo’ essere altro che quello di procedere esecutivamente.
42. E tanto conferma che la sospensione dell’esecutivita’ in caso di opposizione a precetto puo’ essere in qualche modo limitata, o forse meglio circoscritta, a quella peculiare contestazione come in concreto proposta, con la conseguenza che l’efficacia esecutiva per la parte residua pienamente sussiste ed abilita il precettante a proseguire nella minacciata esecuzione.
H. I presupposti e la struttura della sospensione pre-esecutiva.
43. Tanto consente di affermare la natura cautelare sui generis in relazione cioe’ alla natura ed alla struttura dell’azione peculiare cui accede – del provvedimento in esame, nell’ambito del microsistema o sottosistema del rito processuale dell’esecuzione civile, caratterizzato dalla puntuale previsione di suoi propri presupposti e snodi procedimentali: con la conseguenza che, in difetto di norme speciali proprie di tale sottosistema, si applicheranno quelle dei corrispondenti istituti del processo civile.
44. Pertanto, i gravi motivi in base a cui concedere la sospensione pre-esecutiva non coincidono sic et simpliciter con il periculum in mora ed il fumus boni iuris sempre necessari per ogni provvedimento cautelare: il primo si identifica con la plausibile fondatezza dell’opposizione e purche’ non si palesi l’inammissibilita’ della stessa contestazione del titolo (come nel caso di quello giudiziale per fatti non azionati nel giudizio di cognizione, o perfino il difetto di giurisdizione sul merito: casi nei quali, a differenza del processo amministrativo, e’ da ritenersi precluso al giudice di adottare qualunque cautela) ed il secondo va assunto in un’accezione affatto peculiare, cioe’ di rischio di un pregiudizio per il debitore che ecceda quello normalmente indotto dall’esecuzione, di per se’ integrante un’invasione della sfera giuridica dell’esecutato, ma operata secundum legem, in quanto indispensabile alla funzionalita’ dell’intero ordinamento giuridico, che esige che i propri comandi (nel caso di specie, contenuti nel titolo) siano rispettati.
45. Ancora, nel microsistema delle opposizioni la norma speciale che conferisce al giudice della dispiegata opposizione pre-esecutiva la competenza a decidere sulle istanze di sospensione fonda il relativo potere anche in capo al giudice di pace, ma in via assolutamente eccezionale ed in quanto formalmente conferita da un’espressa disposizione derogatoria per specialita’ – quella di cui all’articolo 615 c.p.c., in combinato disposto con le ordinarie regole di competenza anche per materia e valore – rispetto all’articolo 669 bis c.p.c.; mentre non tanto l’esigenza di una celere definizione degli incidenti cognitivi, resa manifesta dalla sottrazione proprio delle opposizioni (anche pre-esecutive) alla sospensione feriale dei termini, quanto piuttosto l’indeducibilita’ di motivi nuovi nelle opposizioni stesse (per tutte: Cass. ord. 09/06/2014, n. 12981; Cass. 07/08/2013, n. 18761) esclude l’applicazione delle norme in tema di modifica o revoca od inefficacia od attuazione, tutte tali evenienze dovendo semmai ricondursi, nei limiti della loro circoscritta ammissibilita’, alla definizione con sentenza in primo grado o, a tutto concedere, in sede di processo esecutivo eventualmente comunque intrapreso.
46. La stessa natura sui generis dell’azione di opposizione pre-esecutiva si riverbera sul concreto contenuto del provvedimento cautelare ad esso connaturato: il quale non potra’ che rapportarsi alla causa petendi azionata e comportare allora la delimitazione della sospensione eventualmente concessa, benche’ riferita formalmente in ossequio alla lettera della disposizione – all’efficacia esecutiva del titolo, ai motivi dedotti con l’opposizione, con anche solo implicita salvezza, da un lato, dell’azionabilita’ sotto qualunque altro profilo e, dall’altro, della reiterabilita’ del precetto che elimini le ragioni di illegittimita’ eventualmente gia’ delibate, ove possibile e finanche se riferite al titolo esecutivo su cui il precetto stesso si fonda.
47. Tale ricostruzione ha il vantaggio di razionalizzare il sistema con l’esaurimento di ogni esigenza cautelare e di evitare di dover continuare a ricorrere, nelle zone grigie, alla tutela innominata di cui all’articolo 700 c.p.c., (per la quale, poi, per definizione non sarebbe neppure in discussione la reclamabilita’), visto che la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo per vizi non suoi propri avra’ il solo effetto di inibire l’inizio della procedura esecutiva in base a quel precetto ed ove non ne vengano rimossi i vizi gia’ delibati.
I. Le conseguenze della ricostruzione della natura cautelare della sospensione pre-esecutiva.
48. In definitiva: da un lato, non sussistono le ragioni per estendere la non impugnabilita’ di sistema propria delle inibitorie in sede di impugnazione del titolo giudiziale, mentre non vi e’ alcuna espressa sanzione di non impugnabilita’; dall’altro lato, la natura di provvedimento cautelare, benche’ sui generis, in difetto di norma derogatoria esplicita comporta la reclamabilita’ ai sensi dell’articolo 669 terdecies c.p.c.; e tanto:
– sia che si voglia ritenere sufficiente un’applicazione diretta dell’articolo 669 quaterdecies, del medesimo codice, benche’ in relazione alla peculiarita’ dell’oggetto e della struttura della domanda di merito cui la misura e’ finalizzata;
– sia che si voglia ritenere la previsione dell’articolo 624 c.p.c., al netto dell’effettivamente improprio ancoraggio al provvedimento reso da un giudice dell’esecuzione, quale codificazione di un principio generale di reclamabilita’ dei provvedimenti ordinatori del giudice che rimoduli la scansione dei tempi delle sequenze procedimentali dell’esecuzione, in quelle comprese quelle che al processo esecutivo sono indissolubilmente funzionalmente prodromiche, come appunto quella intercorrente tra la notifica del precetto e l’avvio dell’esecuzione.
49. Una simile ricostruzione del potere cautelare del giudice dell’opposizione pre-esecutiva e’ coerente anche coi principi che regolano il contiguo potere del giudice dell’opposizione ad esecuzione gia’ iniziata (ai sensi degli articoli 624 cpv. e 615 cpv. c.p.c.):
– una volta ribadita la tradizionale conclusione per un rapporto di litispendenza tra le due opposizioni (per tutte: Cass. 10/08/1963, n. 2275; Cass. 22/04/1970, n. 1157; Cass. 07/04/1972, n. 1034; Cass. 17/11/1976, n. 4293; Cass. 24/10/1986, n. 6235; Cass. ord. 20/07/2010, n. 17037);
– e ribadito pure che il potere del giudice dell’opposizione pre-esecutiva si riferisce all’idoneita’ del titolo ad essere posto a base di ogni esecuzione astrattamente fondata sul medesimo come in concreto azionato con quello specifico precetto, mentre il potere del giudice dell’esecuzione iniziata puo’ incidere solo sullo specifico singolo processo esecutivo pendente dinanzi a lui;
– i rispettivi poteri, ove – beninteso e adeguatamente sottolineato – le richieste di sospensiva si basino sugli stessi identici motivi, non possono dirsi concorrenti, ma mutuamente esclusivi: il giudice adito in tempo successivo deve ritenersi privo di potestas iudicandi anche sulle relative misure cautelari di competenza;
– il giudice del processo esecutivo comunque iniziato restera’ impossibilitato a discostarsi dalle misure adottate, ma limitatamente alle domande fondate sull’identica causa petendi (cio’ che costituisce il presupposto ineliminabile della litispendenza), dal giudice preventivamente adito: la sospensione pre-esecutiva si atteggia quale causa di sospensione esterna per la singola esecuzione comunque intrapresa, da riconoscersi senza formalita’ dal giudice dell’esecuzione (ai sensi dell’articolo 623 e non pure – a meno che non la disponga anche per altri motivi a lui solo sottoposti – dell’articolo 624 c.p.c.).
50. Ne consegue che il provvedimento reso dal giudice dell’opposizione pre-esecutiva (o, come descrittivamente definita, a precetto) sara’ suscettibile, anche ove pronunciato dal giudice di pace adito, di reclamo al Collegio del tribunale competente, cioe’ – stavolta in applicazione di regole proprie del procedimento cautelare uniforme, non espressamente derogate da quelle del sottosistema del processo esecutivo e dei suoi incidenti cognitivi – quello cui appartiene il giudice monocratico che ha reso il provvedimento sull’istanza.
51. Analoga competenza sul reclamo spettera’ al collegio del tribunale del circondario in cui ha sede il giudice di pace adito, sulla misura cautelare competente in via eccezionale in virtu’ dell’espressa previsione derogatoria della generale sua esclusione di potesta’ in tal campo: ma stavolta in base ad un’interpretazione di sistema, per l’assenza istituzionale di un collegio nell’ufficio di quel giudice.
L.- Conclusioni.
52. Pertanto, riepilogando:
– la lettera dell’articolo 624 c.p.c., rimane un dato neutro, ma la sua estensione, con la L. n. 52 del 2006, ad ogni ipotesi di sospensione (benche’ tuttora riferita al giudice dell’esecuzione) puo’ esprimere un principio generale di immediata controllabilita’ dei provvedimenti di alterazione della normale consecuzione delle fasi del processo esecutivo, tra cui considerare quella, ad esso prodromica ma immancabile, tra notificazione del precetto ed inizio del processo esecutivo in senso stretto;
– oggetto dell’opposizione pre-esecutiva e’ la contestazione del diritto del creditore di agire in executivis: pertanto, oggetto dell’azione non e’ il titolo esecutivo, il quale, se giudiziale, e’ intangibile in quanto tale, mentre, se stragiudiziale, si risolve in un atto di parte insuscettibile di impugnazione in senso tecnico e mai prima sottoposto ad un giudice;
– la sospensione anteriore al pignoramento mira ad anticipare l’effetto finale proprio dell’azione di cognizione cui accede quale misura interinale, cioe’ la declaratoria di inesistenza (anche per fatti sopravvenuti o anche solo parziale) di tale diritto di agire in executivis;
– se dev’essere finalizzata all’esito finale di una tale domanda, la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ha natura cautelare sui generis, in quanto correlata al peculiare oggetto dell’opposizione pre-esecutiva;
– tale qualificazione esclude l’analogia con le inibitorie dei titoli esecutivi giudiziali (articoli 351, 373 e 649 c.p.c.), sicche’ non e’ valido argomento per negare l’irreclamabilita’ la non impugnabilita’ elaborata o affermata per queste ultime;
– tale qualificazione comporta l’applicabilita’ anche in via immediata dell’articolo 669 terdecies c.p.c., sebbene comunque ben possa argomentarsi per un principio generale posto dall’articolo 624;
– tale qualificazione esclude l’applicazione delle norme del processo cautelare uniforme in presenza di norme speciali, sicche’, in pratica, essendo la sospensione anche pre-esecutiva compiutamente regolata in ogni altro aspetto da queste ultime (trattandosi di un vero e proprio microsistema o sottosistema di norme processuali, connotato da una sua spiccata specialita’ in funzione della sua strutturale finalizzazione al processo esecutivo), la sola ad applicarsi di quel rito uniforme e’ proprio quella in tema di reclamabilita’ (articolo 669 terdecies c.p.c.);
– la funzionalizzazione della sospensione pre-esecutiva all’oggetto dell’opposizione consente di interpretare la prima nel senso sostanziale di inibitoria dell’esecuzione come specificamente minacciata con quel precetto, cosi’ garantita piena tutela cautelare prima dell’inizio dell’esecuzione;
– in tal modo, la sospensione pre-esecutiva concorre e coesiste con quella dell’esecuzione una volta che questa sia iniziata, ma restando i relativi analoghi poteri, purche’ le causae petendi delle due azioni siano identiche, mutuamente esclusivi in forza delle regole sulla litispendenza: cosi’, fino all’inizio dell’esecuzione il potere di sospensione spetta al giudice dell’opposizione pre-esecutiva e, dopo, al giudice dell’esecuzione, il quale pure deve dare atto, ai sensi dell’articolo 623 c.p.c., dell’eventuale sospensione esterna disposta dall’altro.
53.- In conclusione, sulla richiesta del Procuratore Generale ai sensi dell’articolo 363 c.p.c., comma 1, queste Sezioni Unite si determinano ad enunciare il seguente principio di diritto: “il provvedimento con il quale il giudice dell’opposizione all’esecuzione, proposta prima che questa sia iniziata ed ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., comma 1, decide sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo e’ impugnabile col rimedio del reclamo ai sensi dell’articolo 669 terdecies c.p.c., al Collegio del tribunale cui appartiene il giudice monocratico – o nel cui circondario ha sede il giudice di pace – che ha emesso il provvedimento”.
54.- Non puo’ infine certo trovare applicazione – per la natura del presente procedimento, che non costituisce un’impugnazione – il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a sezioni unite e decidendo sulla richiesta del Procuratore Generale ai sensi dell’articolo 363 c.p.c., comma 1, del 31/01/2019, enuncia il seguente principio di diritto: “il provvedimento con il quale il giudice dell’opposizione all’esecuzione, proposta prima che questa sia iniziata ed ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., comma 1, decide sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo e’ impugnabile col rimedio del reclamo ai sensi dell’articolo 669 terdecies c.p.c., al Collegio del tribunale cui appartiene il giudice monocratico – o nel cui circondario ha sede il giudice di pace – che ha emesso il provvedimento”.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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