Il provvedimento autoritativo d’inquadramento del pubblico dipendente

Consiglio di Stato, Sentenza 30 ottobre 2020, n. 6647.

Il provvedimento autoritativo d’inquadramento del pubblico dipendente, con cui la pubblica Amministrazione, in applicazione di norme dettate nell’interesse pubblico, definisce la sua posizione giuridica e funzionale nell’ambito dell’apparato amministrativo, delinea in maniera precisa, indefettibile e immutabile la qualificazione professionale, le mansioni correlate ed il conseguente trattamento economico del dipendente stesso; pertanto, posto che la revisione del disposto inquadramento divenuto inoppugnabile rientra nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione pur sempre nell’ambito delle disposizioni di legge, non è ammissibile un’azione del dipendente volta ad ottenere un diverso inquadramento, se non tempestivamente proposta come azione di annullamento contro il provvedimento attributivo della qualifica.

Sentenza 30 ottobre 2020, n. 6647

Data udienza 15 settembre 2020

Tag – parola chiave: Pubblico impiego – Inquadramento – Provvedimento autoritativo – Funzione – Individuazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3162 del 2011, proposto dal signor Fr. Ca., rappresentato e difeso dall’avvocato Fe. Be., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Fr. Gi. in Roma, alla via (…),
contro
la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentato e difeso dall’avvocato Ro. Sa., elettivamente domiciliata presso l’Ufficio di Rappresentanza dell’Ente in Roma, alla via (…),
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Campania, sede di Napoli Sezione III, n. 21440 del 25 ottobre 2010, resa inter partes, concernente un accertamento del diritto all’inquadramento nell’ottava qualifica funzionale e la conseguente condanna al pagamento delle differenze stipendiali.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 settembre 2020, il consigliere Giovanni Sabbato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. 3291 del 1993, proposto innanzi al T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, il signor Fr. Ca. aveva chiesto quanto segue:
a) l’annullamento del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 23432 del 12 novembre 1992 di inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento ex l.r. n. 4/90 nella VII qualifica – istruttore direttivo con decorrenza 18 aprile 1990;
b) la declaratoria del diritto a vedersi riconosciuto l’inquadramento nella VIII qualifica – funzionario e l’immissione nel ruolo speciale ad esaurimento a decorrere dalla data del suo distacco presso gli Uffici del Ministero della Protezione Civile o, in via subordinata, a decorrere dal 4 novembre 1986, data di entrata in vigore della l. n. 730/86 o, in via ulteriormente gradata, dal 5 dicembre 1986, data di approvazione della graduatoria concorsuale;
c) la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative somme maggiorate di interessi e rivalutazione.
2. A sostegno dell’azione così intrapresa aveva affermato di avere diritto all’inquadramento nell’ottava qualifica funzionale a decorrere dalla data del distacco presso la Protezione civile (16 marzo 1984) o, in subordine, dalla data di entrata in vigore della legge n. 730/1986 ovvero dalla data di approvazione della graduatoria concorsuale, anziché dalla riconosciuta decorrenza 18 aprile 1990.
3. Costituitasi l’Amministrazione regionale al fine di resistere, il Tribunale adì to, Sezione III, ha così deciso il gravame al suo esame:
– accogliendo la relativa eccezione di parte resistente ha dichiarato il ricorso improcedibile;
– ha delibato comunque l’infondatezza delle articolate deduzioni;
– ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese di lite (Euro 1.000,00).
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto:
– in ordine all’eccepita improcedibilità del gravame, che “in data 31 dicembre 1998 è intervenuto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10078 che ha reinquadrato il ricorrente nella VIII qualifica funzionale a far data dal 18.4.1990 con decorrenza economica dal giorno successivo alla stipula del contratto individuale di lavoro. Il citato decreto, che ha riconsiderato l’intera posizione del ricorrente, non essendo stato tempestivamente impugnato, è divenuto inoppugnabile”;
– in ordine al merito delle deduzioni sollevate, “la irrilevanza agli effetti giuridici del periodo di servizio pregresso e quindi la incompatibilità dello stesso ai fini degli altri istituti economici, tabellari e non, in quanto costituisce principio generale in materia di inquadramento quello per cui, in presenza di un preciso termine contemplato da una norma di legge o di regolamento ai fini del collocamento in ruolo del personale, ad esso debba farsi riferimento per gli effetti della immissione in ruolo”;
– inoltre che “risulta infondata la pretesa del ricorrente tesa ad ottenere la decorrenza del suo inquadramento a una data precedente a quella del 18.4.1990. Né potrebbe sostenersi che detta decorrenza vada considerata coincidente con la data di approvazione della graduatoria, dal momento che l’effettivo inquadramento è avvenuto a far tempo dal 18.4.1990, che è appunto la data di approvazione ministeriale della graduatoria stessa”.
5. Avverso tale pronuncia il signor Ca. ha interposto appello, notificato il 31 marzo 2011 e depositato il 20 aprile 2011, lamentando, attraverso quattro motivi di gravame (pagine 5-16) ai quali ha fatto seguito la reiterazione dei motivi di primo grado, quanto di seguito sintetizzato:
I) avrebbe errato il T.a.r. nel dichiarare il ricorso improcedibile, non avendo considerato che egli aveva chiesto anche la retrodatazione economica dell’inquadramento sulla base della rilevanza del servizio pregresso ai sensi dell’art. 12, l. n. 730/1986, nel disciplinare l’immissione in ruolo del “personale convenzionato” da enti ed amministrazioni in occasione di varie calamità naturali;
II) il T.a.r. non avrebbe tenuto conto del legittimo interesse del ricorrente alla retrodatazione economica, oltre che giuridica, del disposto nuovo inquadramento, persistendo così anche dopo l’inquadramento intervenuto in corso di causa una posizione giuridica che assurge al rango di diritto soggettivo, con conseguente insussistenza del prospettato onere di impugnativa;
III) il T.a.r. non avrebbe considerato che “il rapporto di lavoro che ha legato il ricorrente alla Regione Campania, antecedentemente all’immissione nei ruoli regionali, è precipuamente inquadrabile nel genus “pubblico impiego”, con tutte le conseguenze retributive e previdenziali connesse”.
IV) il T.a.r. avrebbe, quindi, dovuto accertare il diritto alla corresponsione delle differenze economiche connesse alla superiore qualifica di inquadramento con la decorrenza invocata.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, la condanna della Regione Campania al pagamento delle differenze stipendiali oltre che alla regolarizzazione previdenziale assicurativa.
7. In data 5 gennaio 2012, si è costituita la Regione Campania chiedendo il rigetto del ricorso.
8. La causa, chiamata per la discussione alla pubblica udienza del 15 settembre 2020, è stata ivi trattenuta in decisione.
9. Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e sia pertanto da respingere.
9.1. Con i primi due mezzi, suscettibili – per il loro tenore – di trattazione congiunta, l’appellante contesta la declaratoria di improcedibilità del ricorso di prime cure per la mancata impugnativa dell’atto d’inquadramento intervenuto in data 31 dicembre 1998, quindi nel corso del giudizio instaurato davanti al T.a.r., formulando rilievi che però risultano infondati.
E’ infatti meritevole di conferma il dispositivo di improcedibilità cui è addivenuto il T.a.r., a seguito del provvedimento di reinquadramento del 1998, che si è sostituito in toto a quello qui censurato e che tuttavia il ricorrente non ha impugnato nonostante fosse solo parzialmente satisfattivo delle proprie pretese.
Le argomentazioni dell’appellante traggono spunto dalla pretesa natura di diritto soggettivo della situazione giuridica azionata, con la conseguenza che non si palesava la necessità di impugnare il provvedimento sopravvenuto qualora – come in fatto avvenuto – residuasse un interesse sulla sua originaria pretesa. Si osserva, in particolare che non potrebbe configurarsi un preciso onere immediato di reazione processuale quando, come nel caso di specie, l’inquadramento si riferisca agli aspetti economici (invece che giuridici) del rapporto, essendo questi direttamente collegati all’assetto normativo vigente. In realtà, come da consolidato orientamento di questo Consiglio, l’impugnativa del provvedimento d’inquadramento deve reputarsi doverosa anche rispetto ai riflessi economici, in quanto “Per individuare lo stato giuridico ed economico del dipendente pubblico occorre avere riguardo esclusivo al provvedimento (autoritativo) di inquadramento, poiché quest’ultimo delinea in maniera indefettibile non solo la qualificazione professionale e le mansioni ad essa correlate, ma anche il trattamento economico del dipendente medesimo” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2015, n. 888). Invero, il provvedimento autoritativo d’inquadramento del pubblico dipendente, con cui la pubblica Amministrazione, in applicazione di norme dettate nell’interesse pubblico, definisce la sua posizione giuridica e funzionale nell’ambito dell’apparato amministrativo, delinea in maniera precisa, indefettibile e immutabile la qualificazione professionale, le mansioni correlate ed il conseguente trattamento economico del dipendente stesso; pertanto, posto che la revisione del disposto inquadramento divenuto inoppugnabile rientra nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione pur sempre nell’ambito delle disposizioni di legge, non è ammissibile un’azione del dipendente volta ad ottenere un diverso inquadramento, se non tempestivamente proposta come azione di annullamento contro il provvedimento attributivo della qualifica (Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2016, n. 4224).
Ritiene, quindi, il Collegio di confermare in questa sede tale orientamento, che ravvisa la necessità di una tempestiva impugnazione dei provvedimenti di inquadramento del personale, non potendo essere poi proposta una mera domanda di accertamento del diritto a un diverso inquadramento con ogni effetto di legge sul piano giuridico ed economico; tale ormai indiscutibile affermazione pretoria si fonda sul fatto che l’inquadramento consegue a una scelta autoritativa dell’Amministrazione, dalla quale discendono tutte le conseguenze in ordine al trattamento giuridico ed economico del dipendente, e a fronte della quale la situazione giuridica di cui lo stesso è titolare non può che essere di interesse legittimo; ne discende che anche ove si voglia contestare il quomodo dell’inquadramento (in questo caso, la decorrenza degli effetti economici) sia necessario impugnare il relativo provvedimento, configurandosi diversamente un’ipotesi di acquiescenza.
10. In ogni caso, anche nel merito – su cui il T.a.r. si è pronunciato per mere esigenze di completezza, contestato con il terzo e quarto motivo di gravame – la sentenza appellata risulta condivisibile alla luce del costante orientamento di questo Consiglio (cfr., ad esempio, Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 2014, n. 5438). Non sussistono, infatti, i presupposti per le spettanze economiche per il periodo antecedente a detto inquadramento e cioè prima del 18 aprile 1990 in quanto, come correttamente osservato dal T.a.r., l’ultimo comma dell’art. 12 della legge n. 730/86 prevede che “Le convenzioni di cui al comma 1 cessano al momento dell’immissione nei ruoli speciali e in ogni caso alla data del 30 giugno 1987” di tal che il servizio svolto in virtù di tali convenzioni non è suscettibile di rilevanza ulteriore e non ha alcuna continuità con il successivo rapporto di impiego.
11. In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto.
12. Le spese del presente grado di giudizio, stante la particolarità della vicenda, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (R.G. n. 3162/2011), lo respinge.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco – Presidente
Italo Volpe – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista – Consigliere
Francesco Guarracino – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *