Il proprietario d’immobile confinante con manufatti abusivi è titolare di una posizione giuridica qualificata

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 28 marzo 2019, n. 2063.

La massima estrapolata:

Il proprietario d’immobile confinante con manufatti abusivi è titolare di una posizione giuridica qualificata che lo abilita a sollecitare il Comune ad adottare i provvedimenti sanzionatori previsti dall’ordinamento, facendo ricorso, in caso di inerzia, alla procedura del silenzio-inadempimento; la vicinitas sintetizza ellitticamente il criterio dello stabile collegamento con il territorio in forza del quale il proprietario di un manufatto, limitrofo all’area in cui dovrebbe sorgere il manufatto oggetto di un permesso di costruire che dalla realizzazione di questo possa subire un pregiudizio, è titolare di un interesse qualificato e differenziato ad evitare finanche la realizzazione dell’opera, nonché l’esecuzione di interventi edilizi abusivi.

Sentenza 28 marzo 2019, n. 2063

Data udienza 19 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10200 del 2018, proposto da
An. Ve., rappresentata e difesa dagli avvocati Pa. Vo., Gi. Vo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Pa. Es., rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Gr. In., Fe. Es., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ma. Gr. In. in Roma, via (…);
nei confronti
Comune di (omissis) non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 10193 del 2018, proposto da
El. Ti., rappresentata e difesa dagli avvocati Pa. Vo., Gi. Vo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Pa. Es., rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Gr. In., Fe. Es., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ma. Gr. In. in Roma, via degli (…);
Comune di (omissis) non costituito in giudizio;
per la riforma
quanto al ricorso n. 10200 del 2018:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania (sezione Sesta) n. 06004/2018, resa tra le parti, concernente PER L’ANNULLAMENTO DEL SILANZIO INADEMPIMENTO FORMATOSI SULLA ISTANZA PRESENTATA AL Comune di (omissis), CON RACCOMANDATA A/R 15330937651-9 DEL 10.3.2018, TESA AD OTTENERE LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE, COSì COME RILEVATE NEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL CONDONO N 2487 DEL 13.2.2013 EMESSA DALLO STESSO Comune di (omissis), NEI CONFRONTI DELLA SIGNORA VENTRICE ANGELA, IL TUTTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 241/1990
quanto al ricorso n. 10193 del 2018:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania (sezione Sesta) n. 06016/2018, resa tra le parti, concernente silenzio rifiuto formatosi sulla istanza inoltrata dal ricorrente al Comune di (omissis) in data 10 marzo 2018
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Pa. Es. e di Pa. Es.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2019 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Al. Li. su delega dell’avv. Pa. Vo., Pa. Es. in dichiarata sostituzione degli avvocati Ma. Gr. In. e Fe. Es. Al. Li. su delega dell’avv. Pa. Vo., Pa. Es. in dichiarata sostituzione degli avvocati Ma. Gr. In. e Fe. Es.;
1. Sono appellate le sentenze del Tar Campania, sez. VI, nn. 6106 e 6004 del 2018 d’accoglimento degli autonomi ricorsi proposti dal sig. Pa. Es., proprietario d’immobile sito in Procida alla via (omissis), avverso il silenzio serbato dal Comune di (omissis) sulle istanze da lui formulate per sollecitare l’esercizio dei poteri di vigilanza previsti dagli artt. 27 e seguenti del T.U. dell’edilizia D.P.R. 380/2001, ed aventi specificamente ad oggetto l’adozione dei “provvedimenti repressivi delle opere abusive sugli immobili confinanti, eseguite anche dopo le domande di condono, dalle signore Ti. El. e An. Ve.”.
2. Descritto sinteticamente l’iter del procedimenti di condono conclusisi negativamente, affermata la legittimazione del ricorrente a sollecitare l’esercizio del potere di vigilanza nonché alla proposizione delle relative domande avvero il silenzio serbato dal Comune, il Tar, con separate sentenze, ha ordinato all’amministrazione comunale di concludere il procedimento sanzionatorio nel termine di novanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Ha nominato, nel caso d’ulteriore inadempienza, il commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Napoli o un funzionario del suo Ufficio da lui delegato, “che si attiverà su specifica richiesta del ricorrente”.
3. Appellano con autonomi ricorsi le sig.re El. Ti. e An. Ve.. Resiste il sig. Pa. Es..
4. Alla Camera di consiglio del 19 marzo 2019 le cause, su richiesta delle parti, sono state trattenute in decisione.
5. Gli appelli, oggettivamente e soggettivamente connessi, devono essere riuniti.
5.1 Le appellanti nei motivi di censura lamentano che i giudici di prime cure avrebbero omesso di verificare la legittimazione attiva del ricorrente, anche in ragione della pendenza del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da esse proposto avverso il diniego di condono
6. Gli appelli sono infondati.
6.1 Il sig. Pa. Es., proprietario d’immobile sito in Procida confinante con gli edifici oggetto di interventi edilizi abusivi, avuta cognizione (in data 21.09.2017) della reiezione delle domande di condono (cfr., provvedimenti prot. 1084 del 3 settembre 2012 e prot. 2487 del 13 febbraio 2013) presentate dalle sig.re El. Ti. e da An. Ve. e che i dinieghi erano stati impugnati con ricorso straordinario al Capo dello Stato, ha notificato l’atto di opposizione e trasposizione ex art. 10 d.P.R. 1999/1971 al Comune e alle appellanti (cfr. sulla qualifica di controinteressato del proprietario confinate, legittimato alla domanda di trasposizione ex art. 10 d.P.R., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, n. 113/2019).
6.2 Quindi ha intimato al Comune l’esercizio del potere di vigilanza.
Nel frattempo le appellanti non hanno (mai) riassunto, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto di trasposizione, il ricorso innanzi al Tar competente.
6.3 Sicché va data continuità all’indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso, a mente del quale il proprietario confinante, nella cui sfera giuridica incida dannosamente il mancato esercizio dei poteri repressivi degli abusi edilizi da parte dell’organo preposto alla vigilanza, è titolare d’interesse legittimo all’esercizio di detti poteri ed è legittimato a ricorrere avverso l’inerzia dell’organo preposto alla repressione degli abusi edilizi (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 5 gennaio 2011, n. 18; Cons. Stato sez. IV, 19 ottobre 2007 n. 5466).
6.4 In ragione dello stabile collegamento con il territorio oggetto dell’intervento, il proprietario d’immobile confinante con i manufatti abusivi è infatti titolare di una posizione giuridica qualificata che lo abilita a sollecitare il Comune ad adottare i provvedimenti sanzionatori previsti dall’ordinamento, facendo ricorso, in caso di inerzia, alla procedura del silenzio – inadempimento.
La vicinitas sintetizza ellitticamente il criterio dello stabile collegamento in forza del quale il proprietario di un manufatto, limitrofo all’area in cui dovrebbe sorgere il manufatto oggetto di un permesso di costruire che dalla realizzazione di questo possa subire un pregiudizio, è titolare di un interesse qualificato e differenziato ad evitare finanche la realizzazione dell’opera, nonché – a più forte ragione – l’esecuzione di interventi edilizi abusivi.
6.5 Conseguentemente il Comune deve pronunciarsi espressamente sulle istanze presentate dal sig. Pa. Es. per poi adottare, nel caso di effettiva sussistenza degli abusi non sanati, i provvedimenti repressivi prescritti dal T:U. 380/2001.
7. Conclusivamente gli appelli devono essere respinti.
8. Le spese del grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna Ti. El., An. Ve. e il Comune di (omissis), in solido per un terzo ciascuno, al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore del sig. Pa. Es. che si liquidano complessivamente in 4500,00 (quattromilacinquecento) euro, oltre diritti ed accessori di legge,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
Diego Sabatino – Presidente FF
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Francesco Mele – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere, Estensore
Francesco Gambato Spisani – Consigliere

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