Il processo per ingiusta detenzione ha natura civil-processualistica

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|12 ottobre 2021| n. 36968.

Il processo per ingiusta detenzione ha natura civil-processualistica.

Il procedimento di riparazione per l’ingiusta detenzione ha natura civil-processualistica ed è del tutto diverso dal processo penale da cui trae origine, per cui non possono applicarsi ad esso le situazioni di incompatibilità determinate da atti compiuti nel procedimento previste dall’art. 34 cod. proc. pen. (Fattispecie di partecipazione al procedimento “de quo” di un magistrato della Corte di appello che, nel processo penale, aveva fatto parte del collegio che aveva confermato la sentenza di condanna inflitta in primo grado all’imputato). (Conf., Sez. 4, n. 113 del 1994, Rv. 196972-01).

Sentenza|12 ottobre 2021| n. 36968. Il processo per ingiusta detenzione ha natura civil-processualistica

Data udienza 9 giugno 2021

Integrale
Tag – parola: Istanza di riparazione per ingiusta detenzione – Il processo per ingiusta detenzione ha natura civil-processualistica – Incompatibilità di natura penale – Irrilevanti ne procedimento di riparazione – Esclusione dell’indennizzo in caso in caso di valutazione negativa circa la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena poi concesso

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOVERE Salvatore – Presidente

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – rel. Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere

Dott. GIORDANO Bruno – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 19/11/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTE;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
lette le conclusioni del PG Dott. Giuseppe Locatelli.

Il processo per ingiusta detenzione ha natura civil-processualistica

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Trieste con ordinanza del 19 – 22 novembre 2019 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da (OMISSIS), che era stato ristretto in custodia cautelare agli arresti domiciliari per sette giorni, dal 19 ottobre al 26 ottobre 2010 (data in cui la misura era stata sostituita con altra non custodiale), in relazione alle accuse di violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73 descritte ai capi nn. 196 e 208 dell’editto, accuse da cui, dopo la condanna alla pena di un anno, quattro mesi e venti giorni di reclusione, oltre multa (sentenze del G.u.p. del Tribunale di Trieste, all’esito dell’abbreviato, dell’11 aprile 2012 e della Corte di appello del 20 febbraio 2013), era stato, infine, prosciolto per prescrizione (sentenza della S.C.: Sez. 6, n. 53344 del 27/10/2017, dep. 23/11/2017).
2. Ricorre per la cassazione del provvedimento, tramite difensore di fiducia, (OMISSIS), che si affida a quattro motivi con i quali denunzia violazione di legge e difetto di motivazione.
2.1.Con il primo motivo lamenta violazione dell’articolo 34 c.p.p., per avere fatto parte del Collegio della Corte di appello che ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione un magistrato che aveva composto il Collegio della Corte territoriale che il 20 febbraio 201:3 ha confermato la condanna inflitta all’imputato in primo grado, cosi’ ponendo in essere “una doppia valutazione negativa del medesimo materiale probatorio” (cosi’ alla p. 2 del ricorso).
L’applicabilita’ dell’articolo 34 c.p.p. nel caso di specie discenderebbe, ad avviso del ricorrente, dall’essere quello il cui esito si contesta “un “grado” dell’intera vicenda processuale” (cosi’ alla p. 2 del ricorso).
2.2. Con il secondo motivo censura violazione dell’articolo 275 c.p.p., comma 2-bis, ed omissione di pronunzia sulla concedibilita’ ab origine del beneficio della pena sospesa, con conseguente diritto – si ritiene – del ricorrente alla riparazione ex articoli 314-315 c.p.p..
Si rammenta che entrambe le sentenze di merito hanno riconosciuto la sospensione condizionale della pena, “sospensione che la successiva sentenza 32/2014 della Corte costituzionale ha poi, reso prospettiva praticamente quasi automatica nel caso di specie” (cosi’ alle pp. 3-4 del ricorso).
La Corte di merito – afferma il ricorrente – non “spreca una riga neppure per ipotizzare una causa ostativa originaria alla concedibilita’ del beneficio (originaria = astrattamente ipotizzabile nell’episodio di causa). Sicuramente l’assenza di precedenti e financo di qualche mera segnalazione di polizia, il numero degli episodi contestati e la scarsa qualita’ degli elementi indiziari a disposizione del primo Giudice facevano pensare fin dall’inizio ad una pena irrogabile in concreto entro i due anni di reclusione” (cosi’ alla p. 4 del ricorso).
2.3. Mediante il terzo motivo (OMISSIS) si duole della “illogicita’ ed infondatezza della motivazione rispetto ai dati processuali e suo discostamento dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte in materia di “frequentazione di soggetto poco raccomandabile” nonche’ di intercettazioni “inter alios” (una) prive di riscontri di fatto” (cosi’ alla p. 4 del ricorso).
Avendo il giudice della riparazione valorizzato l’essersi il ricorrente accompagnato ad un soggetto malvivente poco raccomandabile, (OMISSIS), che poi lo ha chiamato in correita’, si sottolinea come, al momento dell’operazione da cui e’ derivato l’arresto, (OMISSIS) non fosse pregiudicato ne’ fosse stato destinatario di indagini – note – di polizia, che (OMISSIS) era il datore di lavoro del fratello del ricorrente, che era l’unico rivenditore di carne halal nel Friuli a meta’ degli anni duemila e, quindi, un punto di riferimento per l’intera comunita’ islamica, e che non e’ stato dimostrato in cosa consistesse la frequentazione tra (OMISSIS) ed (OMISSIS) ne’ la sua intensita’.
Si richiama al riguardo giurisprudenza di legittimita’ stimata pertinente.
Quanto, poi, alla fonte di prova a carico del ricorrente, presente sin dalla fase cautelare, essa consisterebbe in una chiamata in correita’ contenuta in un dialogo intercorso tra altri ed intercettata e che si presta ad interpretazioni equivoche, non essendo nemmeno certo che il “Salah” del quale si dice che “verra’ come l’altra volta” sia il ricorrente e non gia’ altra persona. Ne’ e’ stata rinvenuta droga nel domicilio o nella immediata disponibilita’ del ricorrente, che non e’ stato pedinato ne’ e’ stato destinatario di perquisizioni, sequestri o altri atti investigativi ne’ (OMISSIS) si e’, “poi, presentato al fantomatico appuntamento di cui parlavano al telefono gli altri due coimputati (…) I due interlocutori potevano parlare effettivamente di carne e non di droga” (cosi’ alla p. 9 del ricorso).
Gli indizi sin dalla fase cautelare sarebbero consistiti soltanto nel contenuto della intercettazione telefonica, rispetto alla quale l’imputato ha fornito – si afferma – una plausibile versione alternativa.
2.4. Con l’ultimo motivo (OMISSIS) denunzia omessa, illogica ed infondata motivazione rispetto al tema della “intervenuta prescrizione, non dipesa da causa imputabile al ricorrente (… ma) da un ritardo burocratico della Cancelleria (…) per il quale nulla poteva o nulla ha potuto” il ricorrente (cosi’ alle pp. 11-12 del ricorso).
Evidenzia la difesa che, del resto, la Corte Europea dei diritti dell’uomo (ad esempio, nella decisione del 12 giugno 2018, Fernandes Petroso vs. Portogallo) ha criticato interpretazioni troppo restrittive dell’articolo 5 della Convenzione Europea: “l’odierno diniego rischia, allora, di scontrarsi con l’approccio, ben piu’ garantista, della Corte Edu” (cosi’ alla p. 12 del ricorso).
Si sottolinea, infine, che il ricorrente non ha chiesto la riparazione per il periodo in cui e’ stato sottoposto ad obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ma che ha sottolineato la circostanza per porre in luce il disagio patito dallo stesso e le conseguenze dell’ingiusta detenzione.
Si domanda, dunque, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore generale della S.C. nella requisitoria scritta ex articolo 611 c.p.p. del 7 maggio 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
4. L’Avvocatura erariale il 14-18 maggio 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso, con ogni conseguente statuizione in tema di spese ed onorari.

 

Il processo per ingiusta detenzione ha natura civil-processualistica

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.
2. Quanto al primo motivo, con il quale si lamenta la pretesa incompatibilita’ ex articolo 34 c.p.p. di un magistrato della Corte di appello a comporre il Collegio della riparazione, per avere lo stesso composto la Corte di merito che ha confermato la condanna, come condivisibilmente evidenziato dal P.G. nella sua requisitoria, la presente procedura ha natura civile e, pertanto, non possono valere ipotetiche situazioni di incompatibilita’ derivanti da atti compiuti nel procedimento previste dall’articolo 34 c.p.p., richiamandosi al riguardo il risalente principio, al quale occorre dare senz’altro continuita’, secondo il quale “Il procedimento di cui all’articolo 314 c.p.p. (riparazione per l’ingiusta detenzione) ha natura civil-processualistica ed e’ del tutto diverso dal processo penale da cui trae origine; pertanto non possono applicarsi ad esso, perche’ inconfigurabili, le situazioni di incompatibilita’ determinata da atti compiuti nel procedimento previste dall’articolo 34 c.p.p. (Fattispecie in tema di partecipazione al procedimento “de quo” di un magistrato il quale, nel processo penale, aveva fatto parte del collegio che era stato chiamato a pronunciarsi sull’impugnazione dell’ordinanza con cui il giudice istruttore aveva rigettato l’istanza di remissione in liberta’)” (Sez. 4, n. 113 del 31/01/1994, Corrias, Rv. 196972).
3. Quanto al secondo motivo di impugnazione, incentrato sulla prevedibilita’, secondo il ricorrente, della concessione del beneficio della pena sospesa, si osserva come l’articolo 275 c.p.p., comma 2-bis, la cui violazione denuncia il ricorrente, non e’, in realta’, tra le norme, richiamate dall’articolo 314 c.p.p., comma 2, che fa riferimento agli articoli 273 e 280 c.p.p..
In ogni caso, la prevedibilita’ circa la futura concessione della pena sospesa e’ valutazione di pieno merito, discrezionale, scevra da qualsiasi automatismo, e “In tema di ingiusta detenzione, con riferimento all’articolo 314 c.p.p., comma 2, non sussiste il diritto alla riparazione quando, nell’ambito del sub procedimento cautelare, la prognosi sulla possibilita’ di una futura sospensione condizionale della pena sia stata negativa, ma all’esito del giudizio di cognizione detto beneficio sia stato nondimeno concesso” (Sez. 4, n. 1862 del 07/01/2016, Scivoli, Rv. 265582; nello stesso senso v. gia’ Sez. 4, n. 44830 del 22/10/2015, Raffaele, Rv. 264896; Sez. 4, n. 24623 del 20/02/2014, Mancuso, Rv. 261563; Sez. 4, n. 22359 del 21/04/2011, Hodan e altro, Rv. 250314; Sez. 4, n. 2509 del 14/10/2009, dep. 2010, Lavelle, Rv. 246296).
4. Quanto poi al terzo motivo, con il quale si sostiene la insussistenza ab origine del quadro indiziario, lo stesso e’ basato su – inammissibili – censure di merito (circa le modalita’ e l’intensita’ o meno della frequentazione del ricorrente con (OMISSIS), il lavoro svolto dallo stesso, il contenuto delle intercettazioni); in ogni caso, risulta tranciante il rilievo di cui al punto che segue.
5. In riferimento all’ultimo motivo, incentrato sul tema della prescrizione, si osserva come, per costante orientamento di legittimita’, “Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione spetta anche quando la durata della custodia cautelare risulti superiore alla misura della pena inflitta con la sentenza di primo grado, alla quale abbia fatto seguito una sentenza di appello dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione, ma, ai fini della quantificazione dell’indennizzo, non si deve tenere conto della parte di detenzione cautelare patita che corrisponda alla condanna inflitta in primo grado. Conf. Corte Cost., 20 giugno 2008 n. 219” (Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241855; in conformita’ le Sezioni semplici successive, tra cui Sez. 4, n. 15000 del 19/02/2009, Cicione ed altro, Rv. 243210; Sez. 4, n. 44492 del 15/10/2013, Caturano, Rv. 258086; Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015; Damia, Rv. 262396; Sez. 4, n. 22058 del 15/02/2018, Dogaru, Rv. 273264).
Nel caso di specie, la condanna inflitta in primo grado era pari ad un anno, quattro mesi e venti giorni di reclusione, mentre la carcerazione preventiva agli arresti domiciliari e’ durata meno, cioe’ sette giorni; ne’ il ricorrente, pur potendo farlo, ha rinunziato alla prescrizione.
6. Discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimita’ al Ministero resistente, spese che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimita’ al Ministero resistente, liquidate in Euro mille.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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