Il procedimento per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo

Corte di Cassazione, civile,
Ordinanza|30 marzo 2023| n. 9024.

Il procedimento per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo

Il procedimento per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo, ex articolo 188 disp. att. cod. proc. civ., è utilizzabile esclusivamente nelle circoscritte ipotesi di allegata inesistenza o radicale mancanza di notifica – ipotesi questa che ricorre laddove essa sia stata eseguita in luogo o nei confronti di persone non aventi alcuna relazione con il destinatario perché a lui completamente estranee – e non nelle ipotesi di nullità della notifica stessa, né tanto meno per ovviare alla mancanza di una conoscenza effettiva del provvedimento da parte del destinatario. Pertanto, se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l’unico rimedio esperibile è l’opposizione ai sensi degli articoli 645 e 650 cod. proc. civ., a seconda dei casi (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, dichiarato l’inammissibilità del ricorso ex articolo 188 disp. att. cod. proc. civ. proposto dalla società controricorrente; nella circostanza, infatti, avendo la società ricorrente, dopo alcuni tentativi di notifica presso il luogo indicato in contratto e presso la sede della società controricorrente indicata sulla visura camerale, non perfezionatisi a causa dell’irreperibilità del destinatario, eseguito, seppure tardivamente, la notifica, la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo risultava emessa in assenza dei presupposti richiesti dalla legge, considerato che, nella scarna motivazione della ordinanza impugnata, il giudice del merito aveva semplicemente rilevato che i precedenti tentativi di notifica non erano andati a buon fine e che la parte notificante non si era attivata prontamente, con gli strumenti a sua disposizione, al fine di notificare il decreto ingiuntivo nel termine di legge). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 14 febbraio 2014, n. 3552; Cassazione, sezione civile I, sentenza 2 aprile 2010, n. 8126).

Ordinanza|30 marzo 2023| n. 9024. Il procedimento per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo

Data udienza 30 gennaio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento monitorio – Declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 188 disp. att. c.p.c. – Utilizzabilità esclusivamente nelle circoscritte ipotesi di allegata inesistenza o radicale mancanza di notifica

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente

Dott. CIRILLO Francesco – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere

Dott. ROSSELLO Carmelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6991-2020 R.G. proposto da:
BANCA (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.A.S., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al controricorso, dagli avv.ti (OMISSIS) ed (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la ordinanza del Tribunale di Cuneo n. 12476/2019, pubblicata in data 16 dicembre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2023 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina A. P. Condello.

Il procedimento per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo

Rilevato che

1. Banca (OMISSIS) s.p.a. ricorre, con due motivi, nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.a.s., per la cassazione della ordinanza n. 12476/20 del Tribunale di Cuneo con la quale e’ stata dichiarata, ai sensi dell’articolo 188 disp. att. c.p.c., l’inefficacia del decreto ingiuntivo n. 615/2018, emesso dallo stesso Tribunale su istanza dell’odierna ricorrente.
In fatto espone che: vantando un credito, nei confronti della (OMISSIS) s.a.s., derivante dal mancato pagamento di canoni dovuti in adempimento di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un autoveicolo, aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Cuneo decreto ingiuntivo con il quale aveva richiesto alla societa’ utilizzatrice la riconsegna del veicolo ed il pagamento della somma di Euro 19.449,58, oltre interessi; il ricorso era stato inoltrato per la notifica il 17 maggio 2018 presso la sede legale della societa’ all’indirizzo indicato in contratto e successivamente presso l’indirizzo indicato nella visura camerale; stante l’esito negativo, aveva tentato la notifica al legale rappresentante della societa’ debitrice, senza ottenere riscontro positivo e, quando ormai era scaduto il termine, la notifica si era perfezionata presso la residenza del legale rappresentante risultante dal certificato di residenza; la debitrice aveva proposto opposizione, eccependo, tra l’altro, l’inefficacia del decreto ingiuntivo e, successivamente, aveva depositato ricorso ex articolo 188 disp. att. c.p.c..
Il Tribunale, accogliendo il ricorso ex articolo 188 disp. att. c.p.c., ha rilevato che il decreto ingiuntivo aveva perso la sua efficacia perche’ la notifica non era stata validamente eseguita nel termine di sessanta giorni e che la successiva introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da parte della (OMISSIS) s.a.s., nell’ambito del quale quest’ultima si era difesa nel merito, non determinava alcuna conseguenza, âEuro¹âEuro¹essendo stata l’opposizione dichiaratamente proposta per mero scrupolo difensivoâEuroºâEuroº.
3. (OMISSIS) s.a.s. resiste con controricorso.
4. La trattazione e’ stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380-bis.1. cod. proc civ..
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 380-bis.1. c.p.c..

Considerato che

1. Con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli articoli 188 disp. att. c.p.c., 644, 645, 641 e 650 c.p.c., la ricorrente censura la decisione gravata per avere il Tribunale dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo.
Precisa che la dichiarazione di inefficacia e’ stata emessa in violazione delle disposizioni evocate, perche’, se il decreto ingiuntivo e’ stato comunque notificato, seppure tardivamente, deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo esecutivo.
2. Con il secondo motivo, rubricato: âEuro¹âEuro¹Sull’ammissibilita’ del presente ricorso straordinario ai sensi degli articoli 360 c.p.c. e Cost., 111, comma 7âEuroºâEuroº, la ricorrente evidenzia che il ricorso per cassazione e’ ammissibile, poiche’ l’ordinanza impugnata costituisce provvedimento dal contenuto decisorio, avendo il giudice deciso anche in punto di spese di lite.
3. Il ricorso e’ ammissibile.
Il provvedimento con il quale il giudice di primo grado, ex articolo 188 disp. att. c.p.c., dichiara l’inefficacia del decreto ingiuntivo, e’ suscettibile di ricorso per cassazione in quanto, come gia’ affermato in precedenza da questa Corte, ha contenuto decisorio ed incide sulle posizioni di diritto soggettivo del creditore e del debitore. Pertanto, non essendo altrimenti impugnabile, e’ ricorribile per Cassazione per violazione di legge, ai sensi della Cost., articolo 111 (Cass., sez. 1, 26/07/2001, n. 10183; Cass., sez. 1, 14/09/2006, n. 19799; Cass., sez. 6-1, 02/04/2013, n. 7976; Cass., sez. 6-3, 02/10/2018, n. 23903).
4. Il ricorso e’ fondato.
Il procedimento per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo, ex articolo 188 disp. att. c.p.c., e’ utilizzabile esclusivamente nelle circoscritte ipotesi di allegata inesistenza o radicale mancanza di notifica – ipotesi questa che ricorre laddove essa sia stata eseguita in luogo o nei confronti di persone non aventi alcuna relazione con il destinatario perche’ a lui completamente estranee – e non nelle ipotesi di nullita’ della notifica stessa, ne’ tanto meno per ovviare alla mancanza di una conoscenza effettiva del provvedimento da parte del destinatario.
Pertanto, se il decreto e’ stato notificato, ancorche’ fuori termine, o la notifica sia affetta da nullita’, l’unico rimedio esperibile e’ l’opposizione ai sensi degli articolo 645 e 650 c.p.c., a seconda dei casi (Cass., sez. 1, 14/02/2014, n. 3552; Cass., sez. 1, 02/04/2010, n. 8126).
Anche di recente questa Corte ha affermato (Cass., sez. 6-3, 02/10/2018, n. 23903; Cass., sez. 3, 13/09/2022, n. 33516) che non puo’ essere dichiarata, ex articolo 188 disp. att. c.p.c., l’inefficacia di un decreto ingiuntivo nel caso in cui la notifica si sia regolarmente perfezionata ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., ma sia stata effettuata in luogo diverso dalla residenza che il destinatario aveva al momento della notificazione, costituendo tale ipotesi un caso di nullita’ e non di inesistenza della notifica che ricorre, oltre che nel caso di totale mancanza dell’atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un’attivita’ priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformita’ dal modello legale nella categoria delle nullita’.
Infatti, la notificazione del decreto ingiuntivo, anche se nulla, e’ indice della volonta’ del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all’articolo 644 c.p.c., applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente (Cass., sez. 1, 31/10/2007, n. 22959).
Ebbene, poiche’ nel caso di specie la creditrice, dopo alcuni tentativi di notifica presso il luogo indicato in contratto e presso la sede della societa’ indicata sulla visura camerale, non perfezionatisi a causa dell’irreperibilita’ del destinatario, ha comunque, seppure tardivamente, eseguito la notifica, che e’ avvenuta, come emerge dalla cartolina di ricevimento firmata dal legale rappresentante della societa’ debitrice – riportata in ricorso-, in data 17 settembre 2018, deve ritenersi che la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo e’ stata emessa in assenza dei presupposti richiesti dalla legge, considerato che nella scarna motivazione della ordinanza qui impugnata il Tribunale ha semplicemente rilevato che i precedenti tentativi di notifica non sono andati a buon fine e che la parte notificante non si e’ attivata prontamente, con gli strumenti a sua disposizione, al fine di notificare il decreto ingiuntivo nel termine di legge.
Va, peraltro, rammentato che la notificazione tardiva del decreto ingiuntivo, oltre il termine previsto dall’articolo 644 c.p.c., comporta che, laddove su detta domanda si costituisca un rapporto processuale, anche per effetto della opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ha il potere-dovere di vagliare nel merito la fondatezza della pretesa creditoria (Cass., sez. 3, 18/04/2006, n. 8955; Cass., sez. 2, 16/01/2013, n. 951; Cass., sez. 3, 29/02/2016, n. 3908).
Nella memoria illustrativa la controricorrente ha insistito per l’inammissibilita’ del ricorso sul rilievo che l’odierna ricorrente âEuro¹âEuro¹non ha impugnato l’ordinanza di non luogo a provvedere resa nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, cui era stato riunito il procedimento avviato ex articolo 188 disp. att. c.p.c., provvedimento espressamente qualificato dal giudicante come ordinanza definitiva ed avente natura decisoria del procedimento riunito, il quale, quindi, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica impugnazione unitamente al provvedimento qui impugnato, quest’ultimo quale atto presuppostoâEuroºâEuroº.
L’eccezione sollevata deve essere disattesa sia perche’ essa poggia sul presupposto, non emergente dalla ordinanza qui impugnata, della riunione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e del ricorso per la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo ex articolo 188 disp. att. c.p.c., sia perche’ il provvedimento reso nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con il quale il Tribunale si e’ limitato a dichiarare âEuro¹âEuro¹il non luogo a provvedere sul ricorso in opposizioneâEuroºâEuroº, non ha natura decisoria.
Ne segue che, non essendo necessari altri accertamenti in fatto, questo Collegio, avvalendosi del potere conferito dall’articolo 382, comma 2, c.p.c., deve accogliere il ricorso, cassare il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, dichiarare inammissibile il ricorso ex articolo 188 disp. att. c.p.c. proposto dalla societa’ (OMISSIS) s.a.s..
Le spese del giudizio di primo grado e quelle del presente giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Anche se il ricorso per cassazione e’ stato proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, la parte ricorrente non risulta soccombente e pertanto non e’ gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, comma 1-bis dell’articolo 13.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilita’ del ricorso ex articolo 188 disp. att. c.p.c..
Condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio dinanzi al Tribunale di Cuneo che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura di legge ed accessori di legge e al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 1.900,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed accessori di legge.

 

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