Corte di Cassazione, civile, Sentenza|30 aprile 2021| n. 11419.
Il procedimento disciplinare a carico di avvocati, che sia stato sospeso per pregiudizialità penale, deve essere riassunto nel termine perentorio stabilito dalla norma ex art. 297 cod. proc. civ., decorrente dal momento in cui il consiglio dell’ordine abbia avuto conoscenza della definitiva conclusione del processo pregiudiziale. Spetta all’incolpato, il quale eccepisca la decadenza per tardiva riassunzione, allegare e provare gli elementi di fatto che consentono di stabilire quando il consiglio dell’ordine ha avuto conoscenza della definizione del processo penale.
Sentenza|30 aprile 2021| n. 11419
Data udienza 9 febbraio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Responsabilità professionale – Avvocato – Sanzioni disciplinare – Gravi violazioni deontologiche – Presupposti – Operatività dell’art. 36 l. n. 247/12 – Vizio di nomina di uno o più membri del CNF – Sospensione cautelare – Applicabilità dell’art. 297 co. 1 c.p.c. – Rigetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CASSANO Margherita – Presidente Aggiunto
Dott. RAIMONDI Guido – Presidente di Sez.
Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez.
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20967/2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se’ medesima;
– ricorrente –
contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA, CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI BOLOGNA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 72/2020 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 26/06/2020.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;
lette le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale Dott. FRANCESCO SALZANO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione vogliano rigettare il ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con esposto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, in data 25 settembre 2006, (OMISSIS) denunciava fatti posti in essere dall’avvocato (OMISSIS), coincidenti con quelli oggetto della denuncia penale proposta dal medesimo, costituenti, a suo avviso, gravi violazioni deontologiche. Il giudizio disciplinare veniva sospeso in attesa della definizione del processo penale, che si concludeva – all’esito dei tre gradi di giudizio – con la condanna dell’avvocato (OMISSIS) per i reati di tentata appropriazione indebita (articolo 646 c.p.), interruzione di un ufficio o servizio pubblico servizio (articolo 340 c.p.), falso ideologico (articoli 483 e 479 c.p.) e diffamazione (articolo 595 c.p.).
1.1. Con citazione a giudizio in data 25 luglio 2016, il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna formulava, quindi, nei confronti dell’incolpata, quattro capi di imputazione, con i quali contestava all’avvocato (OMISSIS) diverse violazioni dei doveri di lealta’, di correttezza, di dignita’ e di decoro, ai sensi degli articoli 5, 6, 14, 20 e 56 del previgente Codice Deontologico Forense, oggi degli articoli 9, comma 1, 50, 52 e 63 dell’attuale Codice Deontologico Forense.
1.2. Con decisione del 4 ottobre 2016, notificata all’incolpata il 9 dicembre 2016, il Consiglio Distrettuale di Disciplina – all’esito del procedimento disciplinare – riteneva l’avvocato (OMISSIS) colpevole di tutte le imputazioni ascrittele, irrogandole la sanzione della sospensione dell’esercizio della professione per la durata di mesi due.
2. Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 72/2020, deliberata il 16 maggio 2019 e depositata il 26 giugno 2020, rigettava il ricorso.
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’avvocato (OMISSIS), affidato a due motivi, illustrati con memoria. Gli intimati Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna e Procura Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione, non hanno svolto attivita’ difensiva. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, l’avvocato (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione del Regio Decreto n. 37 del 1934, articoli 44, 63 e 64, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
1.1. Si duole la ricorrente del fatto che la decisione del Consiglio Nazionale Forense emessa nei confronti dell’incolpata, sebbene assunta nella Camera di consiglio del 16 maggio 2019, sia stata depositata, a firma dal Presidente avvocato (OMISSIS), in data 26 giugno 2020, quando la Delib. 22 febbraio 2019, n. 580, che aveva proclamato l’elezione del medesimo al Consiglio Nazionale Forense, era stata sospesa, in via cautelare ai sensi dell’articolo 700 c.p.c., con ordinanza del Tribunale di Roma in data 13 marzo 2020. Di conseguenza, gli atti compiuti dall’avvocato (OMISSIS), dopo che la sua elezione era stata sospesa dal Tribunale, ossia la sottoscrizione ed il deposito della sentenza disciplinare, sarebbero privi di effetti, con conseguente invalidita’ della pronuncia emessa.
1.2. Il motivo e’ infondato.
1.2.1. Va osservato che, ai sensi della L. 31 dicembre 2012, n. 247, articolo 36, che disciplina la funzione giurisdizionale del Consiglio Nazionale Forense, “La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui del Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, articoli da 59 a 65”, ed a norma del successivo articolo 37, “1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell’articolo 36 secondo le previsioni di cui del Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, articoli da 59 a 65, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile”.
1.2.2. Orbene, ai sensi di quanto disposto, in via generale, dal Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, articolo 44, sull’ordinamento della professione di avvocato e, con riferimento alle deliberazioni in materia disciplinare, dagli articoli 51 e 64 dello stesso Decreto, norme aventi carattere speciale rispetto alla disposizione dell’articolo 132 c.p.c., u.c., le deliberazioni del Consiglio Nazionale Forense devono essere sempre sottoscritte dal solo presidente e segretario, che abbiano partecipato alla deliberazione, e non anche dal relatore, senza che cio’ determini alcun contrasto con gli articoli 24 e 101 Cost. (Cass. Sez. U., 01/08/2012, n. 137979; Cass. Sez. U., 16/05/2013, n. 11834; Cass. Sez. U., 14/12/2020, n. 28386). Ne’ tale principio potrebbe essere, in alcun modo derogato per effetto dell’accertamento – in sede giurisdizionale – del vizio di nomina di alcuni componenti del collegio giudicante del CNF.
Queste Sezioni Unite hanno invero affermato, al riguardo, che, in tema di sanzioni disciplinari nei confronti degli avvocati, il vizio di nomina di uno o piu’ membri del CNF non puo’ influire sulla validita’ originaria della pronuncia di tale organo, in quanto, ai fini della regolare costituzione del giudice, assume rilevanza il momento della deliberazione della decisione (Cass. Sez. U., 26/09/2017, n. 22358).
1.2.3. Orbene, nel caso di specie, a fronte del suindicato dovere, normativamente sancito per il Presidente che ha partecipato alla deliberazione della decisione disciplinare, di sottoscrivere la sentenza, non puo’, di certo considerarsi un impedimento del medesimo a sottoscrivere e depositare detta decisione la sospensione cautelare della sua elezione, emessa dal Tribunale prima (ossia in data 13 marzo 2020) del deposito della pronuncia disciplinare (avvenuta il 26 giugno 2020). E cio’ in quanto – essendo stata la deliberazione della pronuncia in questione adottata il 16 maggio 2019, ossia in data antecedente la predetta sospensione dell’elezione – la sottoscrizione ed il deposito della pronuncia non erano, per le ragioni suesposte, impediti dal vizio inficiante la pronuncia medesima.
Ed invero, la sospensione era stata – per di piu’ – disposta con provvedimento cautelare ex articolo 700 c.p.c., costituente un provvedimento a carattere meramente interinale, la cui “autorita’” “non e’ invocabile in un diverso processo”, ai sensi dell’articolo 669 octies c.p.c., comma 9, ai fini di ottenere effetti dichiarativi o costitutivi conseguibili solo con la decisione definitiva (Cass., 07/10/2019, n. 24939). In ogni caso, neppure la successiva pronuncia definitiva che ha dichiarato ineleggibile il presidente (OMISSIS) – allegata alla memoria ex articolo 378 c.p.c., della ricorrente ed intervenuta il 25 settembre 2020 – puo’ produrre alcun effetto invalidante della decisione disciplinare, non potendo ne’ la sospensione ne’ la caducazione della elezione del presidente, e di altri consiglieri del CNF impedire, con effetto retroattivo, il perfezionamento della fattispecie decisoria disciplinare gia’ assunta.
1.3. Per tali ragioni, pertanto, il mezzo deve essere disatteso.
2. Con il secondo motivo di ricorso, l’avvocato (OMISSIS) denuncia la violazione dell’articolo 297 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
2.1. Lamenta la ricorrente che il Consiglio Nazionale Forense non abbia rilevato la tardiva riassunzione del procedimento disciplinare, per avere il Consiglio Distrettuale di Disciplina riassunto tale procedimento solo in data 25 luglio 2016, ossia ben oltre il termine di tre mesi, previsto dall’articolo 297 c.p.c., dalla pubblicazione della sentenza definitiva, emessa in sede penale, depositata il 29 gennaio 2015.
2.2. La censura e’ infondata.
2.2.1. Ed invero, in tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il termine per la riassunzione del procedimento sospeso per pregiudizialita’ penale, previsto dall’articolo 297 c.p.c., comma 1, decorre dalla conoscenza effettiva da parte del Consiglio locale dell’Ordine della definizione del processo penale, al quale l’organo titolare dell’azione disciplinare e’ estraneo e dunque dall’acquisizione, da parte del Consiglio, della copia integrale della sentenza, recante l’attestazione della relativa irrevocabilita’. Spetta all’incolpato, il quale eccepisca la decadenza per tardiva riassunzione, allegare e provare gli elementi di fatto che consentano di stabilire quando il Consiglio dell’ordine ha avuto conoscenza della definizione del processo penale (Cass. Sez. U., 28/05/2014, n. 11908; Cass. Sez. U., 28/04/2015, n. 8572).
2.2.2. Nel caso di specie, per contro, la ricorrente si e’ limitata a fare riferimento alla pubblicazione della sentenza di questa Corte che ha definito il giudizio penale, senza ne’ allegare ne’, tanto meno, comprovare gli elementi di fatto che consentano di stabilire quando il Consiglio dell’ordine ha avuto conoscenza della definizione di tale processo.
2.3. Il motivo va, pertanto, disatteso.
3. Per tutte le ragioni esposte, Il ricorso va, di conseguenza, rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione degli intimati.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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