Il procedimento di verifica dell’anomalia

Consiglio di Stato, Sezione quinta, Sentenza 2 luglio 2020, n. 4272.

La massima estrapolata:

Il procedimento di verifica dell’anomalia è finalizzato ad accertare l’attendibilità e la serietà dell’offerta, nonché l’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposteil relativo procedimento di verifica dell’anomalia è finalizzato ad accertare l’attendibilità e la serietà dell’offerta, nonché l’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte.

Sentenza 2 luglio 2020, n. 4272

Data udienza 14 maggio 2020

Tag – parola chiave: Contratti della PA – Affidamento – Gara – Giudizio di congruità dell’offerta – Procedimento di verifica dell’anomalia – Funzione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9199 del 2018, proposto da
Ec. Gr. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fr. Li., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di (omissis), in persona del sindaco in carica, non costituito in giudizio;
E-Lo. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ni. Ca., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ni. Pa. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO, Sez. I, n. 1837/2018, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di E-Lo. S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del giorno 14 maggio 2020, tenutasi ai sensi e nei modi di cui all’art. 84, commi 5 e 6, del d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, il Pres. Carlo Saltelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.All’esito della procedura di gara indetta dal Comune di (omissis) con bando pubblicato l’8 settembre 2017, il servizio di “raccolta e trasporto dii rsu, rd ed altri”, giusta determinazione dirigenziale n. 316 del 4 giugno 2018, veniva aggiudicato alla Ec. Gr. s.r.l, previa esclusione della E – lo. s.r.l. (in favore della quale la commissione di gara aveva proposto l’aggiudicazione).
2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sez. I, con la sentenza n. 1525 del 6 agosto 2018, accogliendo il ricorso di E – lo. s.r.l. annullava la sua esclusione dalla gara e l’aggiudicazione alla Ec. Gr. s.r.l., ritenendo fondato (ed assorbente) l’eccepito difetto di motivazione della valutazione di anomalia dell’offerta e del relativo giudizio di incongruità .
3. Con determina dirigenziale n. 432 del 31 agosto 2018 l’appalto de quo veniva aggiudicato a E – lo. s.r.l. e con successiva nota n. 5549 del 24 settembre 2018 veniva comunicata a Ec. Gr. s.r.l. la risoluzione del rapporto in essere con decorrenza 1° ottobre 2018.
4. Tali atti venivano impugnati da Ec. Gr. s.r.l., che ne deduceva l’illegittimità per:
“I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 95 e 97 d.lgs. 50/16 e s.m.i.; violazione dell’art. 3 L. n. 241/90 e s.m.i.; violazione degli artt. 21 quinquies, octies e nonies L. n. 241/90 e s.m.i.; violazione del divieto di immodificabilità e di unicità dell’offerta; violazione dell’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/16 e s.m.i.; violazione dei principi di favor partecipationis, trasparenza e imparzialità ; eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, perplessità “; “II. Violazione dell’art. 85, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/16 e s.m.i.; violazione degli artt. 10.2 del bando e III.1.2. e 7.2. del disciplinare di gara; violazione dell’art. 3 L. n. 241/90 e s.m.i.; violazione dei principi di favor partecipationis, trasparenza e imparzialità ; eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, perplessità “.
5. L’adito tribunale, con la sentenza segnata in epigrafe, nella resistenza di E – lo. s.r.l., respinte le eccezioni ex adverso sollevate di improcedibilità e di inammissibilità del ricorso, ha ritenuto infondati i motivi di censura, osservando, per un verso, che il provvedimento impugnato era adeguatamente motivato circa la congruità dell’offerta in relazione ai costi del personale indicati dall’aggiudicataria nell’offerta e nelle giustificazioni (queste ultime contenendo mere rettifiche e non modifiche dell’offerta) e, per altro verso, che dalla documentazione prodotta (e riscontrata dall’amministrazione appaltante) l’aggiudicataria risultava anche in possesso del requisito di idoneità professionale richiesto dalla lex specialis.
6. Ec. Gr. s.r.l. ha chiesto la riforma di tale sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua di due motivi, rubricati rispettivamente il primo “erronea motivazione in relazione ad un fatto decisivo per la soluzione della controversia; contraddittorietà della motivazione; omessa pronuncia su parte della domanda; violazione e falsa applicazione degli artt. 95 e 97, d.lgs. 50/16 e s.m.i.; violazione dell’art. 3 L. n. 241/90 e s.m.i.; violazione degli artt. 21 quinquies, octies e nonies L. n. 3 241/90 e s.m.i.; violazione del divieto di immodificabilità e di unicità dell’offerta; violazione dell’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/16 e s.m.i.; violazione dei principi di favor partecipationis, trasparenza e imparzialità ; eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti; perplessità ” ed il secondo “errore di fatto su una circostanza rilevante per la soluzione della controversia; erronea motivazione; omessa pronuncia; violazione dell’art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/16 e s.m.i.; violazione degli artt. 10.2 del bando e III.1.2 e 7.2. del disciplinare di gara; violazione dell’art. 3, L. n. 241/90 e s.m.i.; violazione dei principi di favor partecipationis, trasparenza e imparzialità ; eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti; perplessità “, con cui sono state sostanzialmente riproposte le censure spiegate in primo grado, asseritamente malamente apprezzate, superficialmente esaminate ed inopinatamente respinte con motivazione approssimativa e lacunosa.
7. E – lo. s.r.l., costituitasi in giudizio, ha dedotto l’inammissibilità del gravame a causa di un difetto di notifica e comunque la sua infondatezza.
Con memoria depositata il 14 febbraio 2019, in prossimità dell’udienza pubblica del 21 febbraio 2019, ha poi eccepito che l’appello sarebbe divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che con determinazione n. 13 del 7.2.2019, l’amministrazione aveva affidato il servizio proprio a Ec. Gr. s.r.l., essendo stata essa E – lo. s.r.l. destinataria di una interdittiva antimafia.
8. Con ordinanza n. 1216 del 21 febbraio 2019 la Sezione ha disposto il rinvio della trattazione della causa (a data da destinarsi) giacchè, per un verso, lo scorrimento della graduatoria della gara e la nuova aggiudicazione della stessa a Ec. Gr. s.r.l. era subordinata alla verifica del possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara e, per altro verso, l’interdittiva antimafia che aveva raggiunto E – lo. s.r.l. risultava essere stata impugnata.
9. Nell’imminenza della nuova udienza fissata per la trattazione della causa l’appellante si è opposta alla declaratoria di improcedibilità dell’appello, insistendo per la decisione nel merito della causa sia ai fini del riconoscimento delle spese di giudizio e del risarcimento del danno subito per il periodo durante il quale non aveva potuto svolgere il servizio, in quanto illegittimamente aggiudicato a E – Lo. s.r.l., sia per poter più efficacemente contrastare la richiesta dell’ANAC che, a seguito di un apposito accertamento ispettivo, con nota prot. 104516 del 30 dicembre 2019, aveva proposto l’applicazione in suo danno delle misure di sostegno e monitoraggio ex art. 32 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.
10. All’udienza del 14 maggio 2010, tenutasi ai sensi e nei modi di cui all’art. 84, commi 5 e 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la causa è stata trattenuta in decisione senza discussione e sulla base degli atti depositati.

DIRITTO

11. Non sussistono i presupposti per la declaratoria di improcedibilità dell’appello.
11.1. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza, la declaratoria di improcedibilità di un ricorso postula il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella originaria, tale da comportare l’inutilità della decisione (ex multis, tra le più recenti, Cons. Stato, sez. V, 22 ottobre 2019, n. 7156; 14 ottobre 2019, n. 6952); il giudice può dichiarare l’improcedibilità del ricorso soltanto ove sia certo che non residui alcun interesse della parte alla decisione della controversia nel merito, attraverso una puntuale verifica da effettuarsi con criteri rigorosi e restrittivi per evitare che la preclusione dell’esame del merito della controversia si trasformi in un’inammissibile elusione dell’obbligo di provvedere sulla domanda, fermo restando che la situazione rilevante ai fini di una simile decisione di rito può desumersi non solo dall’intervento di fatti o atti univoci susseguenti alla proposizione del ricorso, ma anche dallo stesso comportamento delle parti (Cons. Stato, sez. II, 9 settembre 2019, n. 6120; sez. III, 1° marzo 2018, n. 1279; sez. IV, 11 dicembre 2017, n. 5786).
11.2. Nel caso di specie, ancorché non sia contestato che l’appellante abbia effettivamente conseguito l’aggiudicazione cui aspirava, essendo stata l’appellata E – Lo. raggiunta da un’interdittiva antimafia, l’appellante ha espressamente insistito per la decisione del merito, assumendo che l’auspicata declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado le consentirebbe sia di agire contro l’amministrazione comunale in via risarcitoria, sia di potere meglio organizzare le proprie strategie difensive nei confronti della proposta dell’ANAC di applicazione in suo danno delle misure di sostegno e monitoraggio ex art. 32 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.
Si tratta di ulteriori, non implausibili, effetti discendenti dalla auspicata decisione favorevole per l’appellante che non possono essere esclusi e che, anche in ragione del principio dispositivo del processo, non consentono la declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
12. Nel merito l’appello è infondato alla stregua delle osservazioni che seguono, potendosi così prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità ex adverso sollevate.
12.1. Con il primo motivo l’appellante ha denunciato “erronea motivazione in relazione ad un fatto decisivo per la soluzione della controversia; contraddittorietà della motivazione; omessa pronuncia su parte della domanda; violazione e falsa applicazione degli artt. 95 e 97, d.lgs. 50/16 e s.m.i.; violazione dell’art. 3 L. n. 241/90 e s.m.i.; violazione degli artt. 21 quinquies, octies e nonies L. n. 3 241/90 e s.m.i.; violazione del divieto di immodificabilità e di unicità dell’offerta; violazione dell’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/16 e s.m.i.; violazione dei principi di favor partecipationis, trasparenza e imparzialità ; eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti; perplessità “.
In sintesi a suo avviso la sentenza impugnata contraddittoriamente e immotivatamente avrebbe disatteso il diverso orientamento (a lei favorevole) manifestato sia in sede cautelare, sia con la precedente decisione n. 1525 del 2018 (con la quale, in presenza degli stessi vizi, era stata ritenuta illegittima la valutazione di congruità della sua offerta); ha aggiunto poi che in modo altrettanto sorprendente il tribunale avrebbe ritenuto legittimo il giudizio di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, ancorché lo stesso fosse sul punto privo di qualsiasi giustificazione, tanto più che le giustificazioni prodotte dall’aggiudicataria nel corso della verifica di anomalia avevano inammissibilmente modificato e stravolto l’offerta presentata e senza contare che la stessa richiesta di giustificazione da parte dell’amministrazione appaltante era da considerarsi illegittima perché il vizio che inficiava l’offerta della aggiudicataria non poteva neppure costituire oggetto di soccorso istruttorio.
L’articolata doglianza non merita favorevole apprezzamento
12.1.1. Sotto un primo profilo deve innanzitutto rilevarsi che l’esito e la motivazione del provvedimento cautelare (nel caso di specie favorevole alla ricorrente/appellante) non poteva vincolare in alcun modo il giudizio di merito, sia perché sono diversi i presupposti e le finalità, sia perché, com’è noto, il provvedimento cautelare ha natura meramente strumentale ed i suoi effetti sono precari e temporalmente limitati sino alla decisione finale di merito.
Non è pertanto in alcun modo predicabile un autonomo vizio di motivazione della sentenza per contraddittorietà tra tutela cautelare e tutela di merito, fermo restando che dalle motivazioni della sentenza impugnata emergono agevolmente le ragioni che hanno indotto il Tribunale a modificare il proprio originario convincimento. Ciò senza considerare che il difetto di motivazione di una sentenza appellata è vizio assorbito dall’effetto devolutivo dell’appello che determina l’integrale rivalutazione delle questioni controverse riproposte in appello, con modifica o integrazione della motivazione (Cons. Stato, sez. V, 20 gennaio 2020, n. 444).
Neppure pure può rilevare, quale vizio della sentenza, il presunto contrasto giurisprudenziale in cui sarebbe incorso il Tribunale che, in presenza di provvedimenti e di vizi asseritamente identici, sarebbe giunto a conclusioni differenti.
12.1.2. Con riguardo poi alla tematica del giudizio di congruità dell’offerta, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è ragione per discostarsi, il relativo procedimento di verifica dell’anomalia è finalizzato ad accertare l’attendibilità e la serietà dell’offerta, nonché l’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2020, n. 1874; 16 aprile 2019, n. 2496; 5 marzo 2019, n. 1538; sez. III, 29 marzo 2019, n. 2079): si tratta di una valutazione di natura globale e sintetica che non può risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una “caccia all’errore” nella loro indicazione nel corpo dell’offerta, costituendo, in ogni caso, esercizio di apprezzamento tecnico, non sindacabile in sede giurisdizionale, se non per illo.icità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà (cfr. Cons. Stato, V, 3 gennaio 1019, n. 69; 28 ottobre 2019, n. 7391; sez. VI, 3 dicembre 2018, n. 6838; in tema è stato evidenziato che il giudizio di non congruità di un’offerta non può fondarsi esclusivamente sul costo orario del personale, ma deve riguardare l’importo complessivo dell’offerta stessa (Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 2017, n. 1094).
E’ stata poi ritenuta ammissibile non solo la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, rispetto alle giustificazioni già fornite, come pure l’aggiustamento delle singole voci di costo, sia in correlazione a sopravvenienze di fatto o normative, sia per porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l’entità originaria dell’offerta economica, nel rispetto del principio dell’immodificabilità, che presiede la lo.ica della par condicio tra i competitori (Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 2019, n. 4400); ma anche la rimodulazione degli elementi economici dell’offerta in sede di giustificazioni sull’anomalia, con il solo limite di non alterarne il quantum iniziale o l’equilibrio economico e purché si accerti in concreto, sulla base di un apprezzamento globale e sintetico, che la proposta economica risulti nel suo complesso affidabile e attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto (Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1071).
12.1.3. Nel caso in esame, come correttamente rilevato dai primi giudici, il giudizio di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria formulato dalla stazione appaltante (attraverso il rup) risulta sufficientemente motivato e soprattutto non risulta affetto da manifesta irragionevolezza, irrazionalità, illo.icità, arbitrarietà o travisamento di fatti, che soli consentono il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo sul potere discrezionale dell’amministrazione, vizi che del resto neppure risultano dedotti dall’appellante.
Le censure sollevate da quest’ultima, circa la pretesa apoditticità e carenza di motivazione di quel giudizio, si risolvono pertanto in un mero inammissibile dissenso rispetto alla valutazione discrezionale dell’amministrazione.
Quanto alle giustificazioni fornite dall’aggiudicataria, è pacifico, in punto di fatto, che la stazione appaltante abbia richiesto chiarimenti sull’offerta presentata proprio sul costo del personale e che l’aggiudicataria abbia precisato che l’importo indicato nell’offerta (pari a Euro. 595.863,32) ne rappresentava il costo annuo, così che, essendo l’appalto di durata triennale, quell’importo doveva essere necessariamente triplicato, fermo restando che quegli importi erano congrui e rispettosi dei livelli retributivi minimi.
Orbene tale variazione, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, non ha determinato alcuna modifica e tanto meno uno stravolgimento dell’originaria offerta dell’aggiudicataria, risolvendosi in una mera rettifica della stessa, in quanto affetta da un errore di calcolo, facilmente riconoscibile secondo buona fede ed emendabile.
Del resto la tesi dell’appellante (di una modifica sostanziale dell’offerta) è rimasta priva del benché minimo supporto probatorio, anche solo di natura indiziaria, essendo incentrata su mere inammissibili contestazioni di carattere formale sull’erronea indicazione da parte dell’aggiudicataria del costo del personale nel relativo modulo dell’offerta predisposto dalla stazione appaltante, indicazione che a suo avviso non avrebbe potuto essere in alcun modo modificata (omettendo di tener conto proprio del ragionevole, necessario e legittimo ricorso all’istituto del soccorso istruttorio).
A conforto della apoditticità delle contestazioni dell’appellante non può non sottolinearsi che in alcun modo l’appellante ha indicato le ragioni (diverse da quelle meramente formali sopra accennate) dell’eventuale insostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria, tale non potendo essere neppure la diminuzione dell’utile e la sua esiguità (a seguito della correzione sul costo del personale di cui alle giustificazioni), dovendo ricordarsi al riguardo che solo un utile pari a zero (che nel caso di specie non risulta provato) giustifica l’insostenibilità dell’offerta e la sua esclusione (Cons. Stato, sez. III, 17 giugno 2019, n. 4025).
12.2. Con il secondo motivo, lamentando “errore di fatto su una circostanza rilevante per la soluzione della controversia; erronea motivazione; omessa pronuncia; violazione dell’art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/16 e s.m.i.; violazione degli artt. 10.2 del bando e III.1.2 e 7.2. del disciplinare di gara; violazione dell’art. 3, L. n. 241/90 e s.m.i.; violazione dei principi di favor partecipationis, trasparenza e imparzialità ; eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti; perplessità “, l’appellante ha dedotto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la documentazione (certificazione ISO UNI EN 9001 e UNI EN ISO 14001) prodotta dall’aggiudicataria provasse il possesso del requisito di idoneità professionale richiesto dalla lex specialis, laddove proprio quelle certificazioni la escludevano, in particolare la certificazione UNI EN ISO 14001 che recava l’indicazione del codice di attività EA24 invece che EA39, necessario in quanto l’attività oggetto dell’appalto richiedeva anche il trasporto dei rifiuti). Inoltre, secondo l’appellante, il Tribunale non avrebbe verificato che l’aggiudicataria non era in possesso delle attrezzature necessarie e sufficienti per l’espletamento del servizio oggetto di appalto.
Anche tale motivo è infondato.
12.2.1. Come emerge dalla lettura del punto 3 del bando di gara oggetto dell’appalto era il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilabili, compreso il trasporto dei rifiuti solidi (dal territorio comunale all’impianto di riciclaggio autorizzato fino ad un massimo di stanza pari a 100 Km.) e differenziati (verso discarica autorizzata fino ad un raggio di distanza pari a 100 KM) e la gestione del centro di raccolta comunale.
Il punto 7.2. del disciplinare di gara, quanto ai requisiti di idoneità professionale, richiedeva al punto c) il possesso di certificazioni di qualità : – della serie ISO UNI EN 9001 rilasciata da organismo accreditato, comprendente tra le attività certificate quelle oggetto di gara; – della serie UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accredito, comprendente tra le attività certificate quelle oggetto di gara.
La lex specialis non prevedeva che le predette certificazioni contenessero anche l’indicazione di uno specifico codice di attività (EA 39 invece che EA 24, come preteso dall’appellante).
12.2.2. Ciò posto, le certificazioni di cui l’aggiudicataria risulta in possesso, prodotte dalla stessa appellante, risultano riguardare pacificamente le attività oggetto dell’appalto ed in particolare la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, nonché la raccolta differenziata, così che, indipendentemente da ogni altra considerazione, non vi è ragione di dubitare del possesso del requisito di idoneità professionale richiesto sul punto dalla lex specialis, che, come già accennato in precedenza, non chiedeva neppure alcuna indicazione dello specifico codice di attività .
Resta da aggiungere che dalla lettura del bando di gara non risulta che oggetto dell’appalto fosse anche l’attività di smaltimento dei rifiuti, diversamente da quanto suggestivamente dedotto dall’appellante col richiamo agli articoli 50 e 52 del capitolato speciale d’appalto che indicano invece il contenuto degli obblighi dell’appaltatore in relazione ai servizi oggetto d’appalto, come precisati dal punto 3 del bando di gara.
12.2.3. Quanto alla pretesa insufficienza da parte delle aggiudicataria delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell’appalto, asseritamente non esaminata dalla sentenza di primo grado, deve osservarsi innanzitutto che essa è in linea generale smentita dalla prodotta scheda di iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, che è evidentemente subordinata al possesso delle attrezzature minime necessarie per poter svolgere l’attività .
La dedotta insufficienza dell’unico cassone – container risulta priva di qualsiasi elemento probatorio, essendo del tutto irrilevante in tal senso la circostanza che il bando prevedesse ai fini della valutazione dell’offerta tecnica punteggi specifici per eventuali miglioramenti del servizio di raccolta dei rifiuti, anche con riferimento alla frequenza della raccolta stessa.
13. In definitiva l’appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al pagamento in favore della sola parte costituita delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro. 4.000,00 (quattromila), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2020, tenutasi con collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 84, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli – Presidente, Estensore
Stefano Fantini – Consigliere
Alberto Urso – Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca – Consigliere
Anna Bottiglieri – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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