Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 agosto 2022| n. 24911.

Il principio di non contestazione

Il principio di non contestazione di cui all’articolo 115 cod. proc. civ. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte del merito, nell’accogliere parzialmente la domanda di pagamento del corrispettivo dovuto per servizi prestati nella gestione di una Rsa, aveva ritenuto che il prospetto riassuntivo prodotto dalla ricorrente committente fosse idoneo ad integrare la parziale non contestazione del titolo del credito azionato in giudizio dalla controricorrente appaltatrice, avallando, al contrario, tale documento la tesi della mancanza di prova dei fatti costitutivi del credito dedotto in giudizio e gravante su quest’ultima). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 17 novembre 2021, n. 35037; Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 marzo 2020, n. 6172).
Ordinanza|18 agosto 2022| n. 24911

Data udienza 18 maggio 2022. Il principio di non contestazione

Integrale

Tag/parola chiave: APPALTO PRIVATO – CORRISPETTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere

Dott. LA BATTAGLIA Luigi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21231/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 311/2017, depositata il 13/02/2017;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere Dott. LUIGI LA BATTAGLIA.

Il principio di non contestazione

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex articolo 702 c.p.c., la Cooperativa sociale onlus (OMISSIS) a r.l. domandava la condanna de (OMISSIS) s.r.l. al pagamento del corrispettivo per i servizi prestati nella gestione di una R.S.A. di proprieta’ di quest’ultima, nonche’ dell’indennizzo conseguente al recesso unilaterale della committente dal contratto, ai sensi dell’articolo 1671 c.c.
(OMISSIS), in via riconvenzionale, invocava la risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatrice. Dopo aver disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario, il Tribunale di Torino rigettava la domanda di (OMISSIS), ritenendo non provata la relativa pretesa e accertando che il contratto si era risolto di diritto ex articolo 1454 c.c., per essersi l’appaltatrice rifiutata di consegnare alla committente i badge dei soci, dalla cui timbratura sarebbe stato possibile ricavare le ore di lavoro dagli stessi effettivamente prestate presso la struttura di proprieta’ di (OMISSIS).
A seguito di impugnazione dell’appaltatrice (OMISSIS), la Corte d’Appello di Torino accoglieva parzialmente la domanda, ritenendo che una parte del credito allegato fosse stato riconosciuto dalla committente, la quale aveva prodotto un prospetto dal quale si evinceva la discrepanza tra il numero di ore di lavoro riportate nelle fatture presentate da (OMISSIS) alla committente e quelle evincibili dalle buste paga dei lavoratori. In particolare, la Corte d’Appello inquadrava la fattispecie di risoluzione nello schema dell’articolo 1662 c.c., osservando come l’appaltatrice non avesse consegnato alla committente, nel termine da quest’ultima fissato, i badge dei lavoratori, al fine di verificare il numero di ore di lavoro effettivamente espletate (alle quali era parametrato il corrispettivo contrattuale). Trattandosi di contratto ad esecuzione continuata, ai sensi dell’articolo 1458 c.c., comma 1, la risoluzione non incideva sulle prestazioni gia’ eseguite, per le quali quindi (OMISSIS) aveva diritto al corrispettivo. Affermava la Corte d’Appello che sull’appaltatrice gravava “l’onere di provare l’esattezza della propria pretesa creditoria” (pag. 7 della sentenza impugnata) ma che, sul punto, poteva valorizzarsi la non contestazione, da parte della committente, di una parte dell’opera svolta da (OMISSIS). In sostanza, contenendo il prospetto prodotto dalla committente la contestazione di 2.198,5 ore lavorative, il credito non contestato poteva calcolarsi sottraendo il controvalore delle dette ore (secondo i criteri contrattuali di commisurazione del corrispettivo) dal credito complessivo azionato in giudizio dalla cooperativa.
Conseguentemente, i giudici di secondo grado, in accoglimento parziale dell’appello, condannavano la committente a corrispondere all’appaltatrice la somma di Euro 185.038,70.
(OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi. Ha depositato controricorso (OMISSIS). Entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 380-bis.1 c.p.c.

Il principio di non contestazione

2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’articolo 115 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, per avere il giudice di merito ritenuto che il prospetto prodotto dalla committente fosse idoneo a integrare la (parziale) non contestazione del titolo del credito azionato in giudizio dall’appaltatrice. A fronte della contestazione di tutti i documenti prodotti dall’appaltatrice (che era gravata dall’onere della prova della sua prestazione), il doc. 3 (ovvero il citato prospetto) valeva solo come esemplificazione dell’inattendibilita’ degli stessi (per la discrepanza tra le ore poste a fondamento delle fatture e quelle risultanti dalle buste-paga o dai prospetti dei turni), ma non implicava alcun riconoscimento dell’esattezza delle risultanze di tali documenti.
3. Il secondo motivo censura la violazione dell’articolo 2697 c.c. e la falsa applicazione degli articoli 2733, 2735, 2709 e 2710 c.c., per avere la Corte d’Appello di Torino ritenuto provate le ore-lavoro non menzionate nel prospetto sub doc. 3 (cosi’ invertendo l’onere probatorio gravante sull’appaltatrice) e attribuito al menzionato prospetto valore di confessione in relazione alle ore non menzionate, nonche’ per avere tratto elementi di prova da un documento non costituente un libro o una scrittura contabile ai sensi degli articoli 2709 e 2710 c.c.
4. Con il terzo motivo si deduce la nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., n. 4, sotto il profilo della motivazione carente e contraddittoria (articolo 132 c.p.c., n. 4 e articolo 111 Cost., comma 6), per avere i giudici di secondo grado, da un lato, affermato che l’appaltatrice non avesse provato i presupposti del credito dedotto in giudizio, e dall’altro che la mancata allegazione, da parte della committente, della circostanza che la struttura fosse “abbandonata” implicasse la deduzione della mancata giustificazione di un certo numero di ore di lavoro (sicche’, a contrario, le altre ore allegate dalla appaltatrice dovevano ritenersi non contestate).
5. Il quarto motivo lamenta l’omesso esame, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, della circostanza dell’inesatta esecuzione della prestazione (sotto il profilo della sua scarsa qualita’); circostanza, quest’ultima, allegata tempestivamente dalla committente nella comparsa di risposta in primo grado e dichiarata assorbita dal primo giudice, la quale invece, ove esaminata, avrebbe indotto il giudice d’appello a ritenere sussistente un’eccezione di inadempimento, suscettibile di giustificare il mancato pagamento del corrispettivo in favore di (OMISSIS).
6. Con il quinto motivo, infine, la ricorrente deduce la violazione degli articoli 1460, 1665 e 1667 c.c., per non aver ritenuto rilevante l’eccezione della committente “sulla qualita’ del servizio erogato dall’appaltatrice”, suscettibile di paralizzare la pretesa creditoria di (OMISSIS).
7. I primi tre motivi di ricorso (che, per la loro evidente connessione, possono esaminarsi congiuntamente) sono fondati e meritano accoglimento. Secondo la sentenza impugnata, dal prospetto redatto dalla committente (prodotto sub doc. 3 del fascicolo di primo grado) si evincerebbe che questa “ha rilevato la sussistenza di un certo numero di ore non giustificate e, pertanto, non fatturabili”, ricavando a contrario che le restanti ore indicate non sarebbero contestate, di modo che, per queste ultime, l’appaltatrice avrebbe diritto al compenso. Afferma, in particolare, la sentenza impugnata che “la societa’ appellata non ha contestato integralmente l’opera svolta dall’appaltatrice (..) ma ha rilevato la sussistenza di un certo numero di ore non giustificate e, pertanto, non fatturabili; in carenza (..) di una compiuta prova sul punto da parte de (OMISSIS) S.Coop. Sociale – Onlus (..) puo’ senz’altro essere utilizzato il prospetto riassuntivo allegato dall’appellata sub doc. n. 3, che, nell’estrema colonna di destra, riporta, per ciascuna tipologia di mansione dei dipendenti della cooperativa e per tutto il periodo anteriore alla risoluzione contrattuale, un totale di 2.198,50 ore contestate (..)” (pagg. 7 e s.).
I giudici di secondo grado, dunque, hanno tratto la prova del credito unicamente dal suddetto prospetto, dopo aver dato atto del mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sull’attrice (si vedano, in particolare, le lettere a), b), c) ed e) del punto 3 della motivazione a pagg. 7 e 8).
Ebbene, tale conclusione, non solo e’ gravemente contraddittoria (stante il preliminare rilievo di mancato assolvimento dell’onere della prova), ma e’ giuridicamente errata sotto il profilo del principio di non contestazione di cui all’articolo 115 c.p.c., il quale non e’ stato applicato con diretto riferimento a circostanze, ma e’ stato, piuttosto, arbitrariamente desunto dalla interpretazione e interpolazione di un documento prodotto dalla convenuta committente (il gia’ richiamato prospetto di cui al doc. 3); documento che si limitava a riepilogare le incongruenze della documentazione suddetta, non gia’ in funzione di non contestazione bensi’, al contrario, per avallare la tesi della mancanza di prova dei fatti costitutivi del credito dedotto in giudizio da (OMISSIS). Non risulta rispettato, pertanto, dalla Corte di merito, il principio recentemente affermato da questa Corte, secondo cui “il principio di non contestazione di cui all’articolo 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non puo’ riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (.)” (Cass., n. 6172/2020; conforme Cass., n. 35037/2021).
8. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso (con conseguente logico assorbimento dei restanti).
Il giudice di rinvio (Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione) procedera’ ad un riesame della fattispecie alla luce del principio di diritto sopra enucleato e regolera’ anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie i primi tre motivi di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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