Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 13 febbraio 2020, n. 3694.
La massima estrapolata:
Il principio di cui all’art. 2715 c.c., secondo il quale le copie delle scritture private hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale, a condizione che siano spedite da un pubblico ufficiale e che l’originale sia depositato presso di lui, non esclude che la suddetta efficacia probatoria possa essere determinata in modo diverso – e, specificamente, prescindendo dal requisito del deposito – da leggi speciali. Ciò si verifica in materia di copie rilasciate dai notai, poiché l’art. 1 del r.d.l. n. 1666 del 1937 (convertito dalla l. n 2358 del 1937) concede al notaio la facolta di rilasciare copie ed estratti di documenti a lui esibiti (salvo il potere dell’autorità presso la quale se ne fa uso di chiedere l’esibizione degli originali) e non necessariamente depositati.
Sentenza 13 febbraio 2020, n. 3694
Data udienza 14 novembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 28413/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), rappresentata e difesa in proprio;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 08713 del 04/05/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 04/05/2017;
All’udienza pubblica del 14 novembre 2019;
udito il P.G. nella persona del sostituto procuratore generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato (OMISSIS) per se’ medesima che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Nel 2012, (OMISSIS), avvocato, difesa in proprio, convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, il notaio (OMISSIS), al fine sentire accertarne la responsabilita’ professionale e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.
Espose che nel 2002 ella aveva venduto la propria autovettura a (OMISSIS), mediante dichiarazione di vendita con autentica di firme da parte del notaio (OMISSIS); che, a seguito di avviso di accertamento inviatole il 12/09/2006 dalla Regione Lazio per il mancato pagamento della tassa automobilistica per l’anno 2003, aveva scoperto che l’acquirente non aveva provveduto alla trascrizione dell’atto di vendita al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.); che, quindi, essa istante aveva chiesto al notaio (OMISSIS) la comunicazione dei dati anagrafici dell’acquirente, al fine di farsi parte diligente per la trascrizione dell’atto di vendita; che a tale richiesta il notaio aveva dato riscontro solo parziale, fornendo una certificazione incompleta, in quanto mancante dei dati anagrafici; che successivamente le era stata notificata cartella esattoriale per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all’anno 2003; che l’impugnazione avverso detta cartella era stata rigettata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma; che le erano state notificate altre cartelle esattoriali a titolo di mancato pagamento del bollo auto relativo agli anni 2005, 2006, 2007 e 2009; che, a seguito di una sua richiesta di annullamento delle sanzioni, la Regione Lazio le aveva comunicato che era carente la certificazione notarile dei dati del nuovo proprietario (data di nascita e luogo di residenza); che, pertanto, la responsabilita’ dei fatti era da addebitarsi al notaio, il quale non aveva consentito l’inoltro della dichiarazione di vendita da lui autenticata contenente i dati anagrafici dell’acquirente, rendendogli di fatto impossibile l’identificazione della parte tenuta al pagamento della tassa automobilistica per gli anni successivi alla vendita.
Il notaio (OMISSIS) si costitui’ in giudizio, opponendosi all’avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza n. 14714/2015, accolse la domanda, condannando il notaio al risarcimento del danno.
La pronuncia e’ stata riformata dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del gravame, con la sentenza n. 08713 del 04/05/2017.
Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione, sulla base di due motivi, l’avvocato (OMISSIS).
Resiste con controricorso il notaio (OMISSIS).
La causa era stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui all’articolo 380 bis c.p.c..
Con ordinanza interlocutoria n. 20980 del 26/08/2019 della Sez. VI – 3 la causa e’ stata, quindi, rimessa alla pubblica udienza in considerazione della potenziale rilevanza nomofilattica della questione controversa.
All’udienza pubblica del 14 novembre 2019 il P.G. e le parti hanno concluso come sopra.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la “violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 61, 66, 67, 70, 72, 78 L. Notarile e degli articoli 113, 115 e 743 c.p.c.”.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la “violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 113, 115 e 345 c.p.c.”, nonche’, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.
I due motivi possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi.
La sentenza d’appello afferma che non sussisteva alcun obbligo, all’epoca dei fatti e sulla base del quadro normativo allora vigente (ossia delle L. 16 febbraio 1913, n. 89, cd. Legge Notarile, prima delle modifiche apportatevi dalla L. 28 novembre 2005, n. 246) in capo al notaio di conservare a raccolta, all’interno del repertorio, gli atti alla cui formazione egli non aveva partecipato, limitandosi soltanto all’autentica della sottoscrizione e che in detto ambito rientrava la dichiarazione di vendita dell’autovettura redatta dalla (OMISSIS).
La sentenza prosegue affermando che l’originale dell’atto era da ritenersi rimasto nella disponibilita’ dell’alienante, ossia dell’avvocato (OMISSIS), che aveva l’obbligo di custodirlo diligentemente e cio’ avrebbe eliso i profili di responsabilita’ del notaio, in quanto questi, anche qualora avesse conservato una copia dell’atto, non era tenuto, sulla base della normativa vigente, a rilasciarne copia.
Il ragionamento del giudice d’appello non e’ condivisibile e le critiche complessivamente mosse alla sentenza del Tribunale sono fondate.
E’ incontroverso che il notaio (OMISSIS) produsse in giudizio, in fase di appello, copia della dichiarazione unilaterale di vendita. Cio’ risulta pianamente dall’affermazione della ricorrente, in ricorso, rimasta incontestata e implicitamente dalla motivazione della sentenza in scrutinio. A fronte di cio’ l’affermazione del giudice dell’impugnazione di merito, dell’insussistenza dell’obbligo di notaio di fornire copia e comunque di comunicare i dati anagrafici dell’acquirente, in suo possesso, non regge alla necessaria inferenza della buona fede oggettiva, in funzione integrativa del contenuto del contratto, che, a norma dell’articolo 1374 c.c., impone alle parti di porre in essere comportamenti che comunque rientrano nello spettro complessivo della prestazione dedotta in contratto secondo la legge, gli usi e l’equita’ (quale pronuncia in tema si veda, per completezza di motivazione e di riferimenti, Cass. n. 14605 del 30/07/2004 Rv. 575710 – 01).
Nel caso di specie il diniego del notaio alla comunicazione, trattandosi di cio’ in definitiva, dei dati anagrafici dell’acquirente dell’autovettura risultanti dal documento di cui comunque era in possesso, risulta contrario a comportamento secondo buona fede ed e’, quindi, fonte di responsabilita’. Non vale osservare che il notaio deposito’, nel corso del giudizio (di appello), copia della dichiarazione di vendita, in quanto cio’ non consenti’ in ogni caso alla parte che aveva chiesto la comunicazione
dei dati anagrafici – al fine di ottenere la voltura dell’intestazione dell’autovettura al P.R.A. – di provvedere tempestivamente alla comunicazione dei dati stessi alla Regione Lazio, ente impositore.
La sentenza del Tribunale ha, con motivazione apodittica, attestandosi sulla mera ricognizione del dato normativo antecedente alle modifiche di cui alla L. n. 246 del 2005, tralasciato di verificare in concreto la correttezza della condotta del pubblico ufficiale. Giova, peraltro, al fine di completezza espositiva, evidenziare che la condotta in concreto tenuta dal notaio appare suscettibile di dare luogo a profili risarcitori anche in considerazione del fatto che l’atto in questione era soggetto a pubblicita’ mobiliare ai sensi dell’articolo 2683 c.c., n. 3, in quanto relativo ad autovettura e quindi la conservazione di copia, per quanto informale, di esso rispondeva a una prassi gia’ in uso, costantemente osservata e successivamente trasfusa in atto normativo (la L. n. 246 del 2005, piu’ volte sopra richiamata).
Il rifiuto del notaio di comunicare i dati anagrafici dell’acquirente risulta vieppiu’ connotato da mancata giustificazione, tenuto conto del potere attribuitogli di rilasciare copia di atti a lui esibiti (Cass. n. 04743 del 20/10/1978 Rv. 394434 – 01): “Il principio di cui all’articolo 2715 c.c., secondo cui le copie delle scritture private hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale, a condizione che siano spedite da un pubblico ufficiale e che l’originale sia depositato presso di lui, non esclude che la suddetta efficacia probatoria possa essere determinata in modo diverso – e specificamente prescindendo dal requisito del deposito – da leggi speciali. Cio’ si verifica in materia di copie rilasciate dai notai, poiche’ il Regio Decreto L. n. 1666 del 1937, articolo 1 (convertito nella KL. N. 2358 del 1937) concede al notaio la facolta’ di rilasciare copie ed estratti di documenti a lui “esibiti”, (salvo il potere dell’autorita’ presso cui se ne fa uso di chiedere l’esibizione degli originali) e non necessariamente depositati”.
La giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 20995 del 27/11/2012 Rv. 624558 – 01), alla quale il Collegio intende dare continuita’, afferma, con riferimento all’obbligazione professionale del notaio, che “La circostanza che una legge ambigua od una giurisprudenza contrastata rendano incerta l’effettiva sussistenza dell’obbligo per il notaio di eseguire un adempimento teoricamente necessario per la validita’ o l’opponibilita’ dell’atto da lui rogato, non esclude la responsabilita’ dello stesso nel caso in cui, in seguito, quell’adempimento dovesse risultare effettivamente dovuto, avendo questi il preciso obbligo, impostogli dall’articolo 1176 c.c., comma 2, di osservare un principio di precauzione ed adottare la condotta piu’ idonea a salvaguardare gli interessi del cliente”.
Nel caso di specie comportamento adeguato, e non tenuto, ed in ordine al quale la sentenza d’appello non ha assolto pienamente l’obbligo motivazionale, sarebbe stato quello di comunicare tempestivamente alla (OMISSIS) i dati anagrafici dell’acquirente della di lei autovettura.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.
La sentenza impugnata e’ cassata e la causa rinviata allo stesso Tribunale di Roma, in diversa composizione, che nel procedere a nuovo esame dei fatti rilevanti si atterra’ a quanto in questa sede statuito.
Il giudice di rinvio provvedera’, altresi’, sulle spese di questo giudizio di cassazione.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, deve darsi atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Roma, in diversa composizione.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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