Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 13 settembre 2018, n. 22254.
La massima estrapolata:
Il principio di attenuazione della improrogabilità dei termini per l’impugnazione, affermato alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma ai sensi degli artt. 3 e 24 Cost., esige una dimostrazione puntuale e rigorosa della verificazione dell’accadimento legittimante la concessione del nuovo termine, vale a dire della dipendenza del mancato completamento del procedimento notificatorio da un fatto che esula oggettivamente dai poteri di impulso della parte interessata, stante l’eccezionalità della fattispecie derogatoria
Sentenza 13 settembre 2018, n. 22254
Data udienza 7 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17743/2015 proposto da:
(OMISSIS) SPA, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 23/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento;
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato in data 11/3/2014, la societa’ (OMISSIS) s.p.a. proponeva appello dinanzi al Tribunale di Noia, avverso la sentenza n. 3929/2013 del Giudice di Pace di Marigliano, pubblicata il 25/8/2013, nella controversia tra il sig. (OMISSIS) e la Societa’ (OMISSIS) s.p.a. (oggi (OMISSIS) s.p.a.), nonche’ in confronto del sig. (OMISSIS). Nella prima udienza svoltasi in data 8/7/2014, la societa’ (OMISSIS) s.p.a. chiedeva di poter rinnovare la notifica dell’atto di appello ad (OMISSIS) poiche’ non andata a buon fine. Il Giudice, pertanto, ordinava la rinnovazione della notifica dell’atto di citazione in appello nel rispetto del termine di cui all’articolo 163 bis c.p.c., fissando all’uopo la nuova udienza del 20/1/2015. Stante il diniego, da parte del Comune di Napoli, del rilascio del certificato di residenza di (OMISSIS), trovandosi quest’ultimo in “certificazione sospesa”, all’udienza del 20/1/2015 la ricorrente chiedeva ed otteneva dal Giudice l’ordinanza rivolta al Comune di Napoli per il rilascio del suddetto certificato di residenza, previa esibizione dell’atto di appello notificato ai sensi dell’articolo 143 c.p.c.; il Giudice rinviava nuovamente la causa all’udienza del 23/4/2015 disponendo l’acquisizione del certificato storico di residenza e il deposito del certificato o del diniego per l’udienza successiva. Acquisita la certificazione in data 17/4/2015 “per uso esclusivo di notifica”, all’udienza del 23/4/2015 la societa’ (OMISSIS) s.p.a. depositava la medesima e chiedeva un nuovo termine per rinnovare la notifica. Con ordinanza resa fuori udienza il 23/4/2015, il Tribunale di Noia ordinava la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarava l’estinzione del processo, non avendo l’appellato rispettato il termine perentorio di cui all’articolo 163 bis c.p.c., entro il quale la notificazione doveva essere rinnovata, ne’ allegato alcuna circostanza idonea a consentire la rimessione in termini ai sensi dell’articolo 153 c.p.c., per fatto a se’ non imputabile ai sensi dell’articolo 153 c.p.c., comma 2. Il giudice rilevava anche che, dalla relata di prima notifica, non emergevano gli estremi per rilevare la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 143 c.p.c., essendo nota la residenza dell’appellato, seppure indicata in maniera incompleta, e che, inoltre, la certificazione anagrafica del 17.4.2015 attestava che il notificante avrebbe potuto procedere alla notifica anzitempo. Con atto in data 7/7/2015, (OMISSIS) s.p.a. proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Nola, deducendo un unico motivo d’impugnazione. Il Pubblico Ministero concludeva per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si osserva che il provvedimento di estinzione del giudizio adottato dal Tribunale in composizione monocratica in sede di appello ha contenuto sostanziale di sentenza anche quando abbia assunto la forma di ordinanza e, pertanto, non essendo soggetto a reclamo, tale provvedimento e’ impugnabile con ricorso per cassazione (Sez. 6-3, Ordinanza n. 7614 del 23/03/2017).
2. La societa’ ricorrente deduce l’erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 153 c.p.c., articolo 164 c.p.c., comma 2, articoli 291, 307 e 308 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, laddove il Giudice d’appello ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, senza concedere un ulteriore termine per rinnovare la notificazione, in seguito all’ottenimento del certificato di residenza ad uso notifica. Sostiene la ricorrente che all’udienza intermedia del 20/01/2015 il rinvio era stato concesso solo per la produzione del certificato ad uso notifica, e non per procedere alla notifica, previamente avvenuta presso un indirizzo non piu’ attuale e avviata per tale motivo anche ai sensi dell’articolo 143 c.p.c., una volta constatato che il Comune non aveva rilasciato il nuovo certificato. Deduce pertanto di non essere rimasto inattivo tra la prima udienza e la successiva del 20/1/2015 e che non vi fosse ragione di considerare esauriti i termini per completare il procedimento notificatorio gia’ avviato ma impedito da un legittimo impedimento.
2.1. Il motivo attiene a profili la cui contestazione e’ stata superata dalla pronuncia del Giudice di secondo grado che,in applicazione dell’articolo 153 c.p.c., ha rilevato la decadenza in cui era incorsa la parte appellante, la quale “non ha provato di non essere riuscita a rinotificare l’atto di appello nei confronti dell’appellato (OMISSIS) entro il termine perentorio assegnato, cosi’ come richiesto dall’articolo 307 c.p.c., comma 3, ne’ ha allegato alcuna circostanza idonea a consentire la rimessione in termini ai sensi dell’articolo 153 c.p.c.”.
2.2. Il principio, piu’ volte affermato in sede di legittimita’, richiede infatti che sia data una “dimostrazione puntuale e rigorosa, stante l’eccezionalita’ della fattispecie derogatoria” del fatto impeditivo a se’ non imputabile (per tutte, v. Cass SSUU 3818/2009; Cass. n. 1180/2006), perche’ possa essere concesso un ulteriore termine per la rinnovazione della notifica, dimostrazione ritenuta mancante da parte del Giudice di secondo grado al primo momento di verifica, coincidente con l’udienza del 18.09.2014, ove non e’ stato acquisito (o dimostrato di non potere acquisire) il certificato anagrafico aggiornato. Il principio di attenuazione della improrogabilita’ dei termini per l’impugnazione, affermato alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata delle norma ai sensi degli articoli 3 e 24 Cost., sia sotto il profilo della irragionevole equiparazione di situazioni diverse, che sotto quello della ingiustificata compressione del diritto di difesa della parte incolpevole, esige pur sempre una dimostrazione puntuale e rigorosa della verificazione dell’accadimento legittimante la concessione del nuovo termine – vale a dire della dipendenza del mancato completamento del procedimento notificatorio da un fatto che esula oggettivamente dai poteri di impulso della parte interessata -, stante l’eccezionalita’ della fattispecie derogatoria. Per converso, nel caso in esame, l’evenienza in parola non solo non risulta in alcun modo dimostrata alla prima richiesta di rinvio, ma neppure semplicemente dedotta. Difatti, in sede di verifica giudiziale della tempestiva notifica dell’appello occorre che la parte dimostri di essersi attivata senza soluzione di continuita’ nel procedere alla notifica dell’atto di impugnazione. Ne consegue che la decisione in esame, riferibile a una pronuncia di estinzione sul rilievo della mancata evidenza di un'”attivita’ dinamica e attiva” esperita nel corso del procedimento di notificazione, ha fatto corretta applicazione dei principi sopra detti, atteso che l’ulteriore rinvio concesso dal giudice non puo’ avere avuto effetto sanante di una decadenza processuale gia’ verificatasi, ne’ l’attivita’ di notifica, rientrando tra gli indefettibili oneri di parte, necessita di autorizzazione del giudice, dovendo quest’ultimo scrutinare sino all’ultima fase del processo che tale attivita’ abbia avuto effetto senza interruzioni di sorta.
2.3. Il motivo, prima di tutto, pretermette abilmente un punto decisivo del ragionamento del Tribunale, ovvero che non fosse stata data dimostrazione dell’allegazione del non essere stata possibile la notificazione dopo il primo ordine di rinnovo per il rifiuto del Comune di rilasciare il certificato a causa della situazione di c.d. “certificazione sospesa”. Senonche’, questo asserto del Tribunale e’ decisivo per evidenziare che, scaduto il primo, termine non vi fosse una situazione giustificativa della concessione di un nuovo termine giustificata da un caso di forza maggiore o di fatto del terzo determinativi del mancato rispetto del primo termine.
2.4. Il ricorso e’, dunque, in primo luogo inammissibile laddove non considera la ratio decidendi nel detto punto; esso, in secondo luogo, si dimostra anche infondato laddove l’argomentazione non risulta idonea ad incrinare il ragionamento del Tribunale e cio’ a cominciare dall’affermazione che la prima ordinanza avesse affermato che l’originaria notificazione fosse stata effettuata in luogo diverso da quello di residenza.
2.5. In ultimo, deve rilevarsi un ulteriore profilo d’inammissibilita’ del motivo ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, atteso che in questo giudizio di legittimita’ non viene indicata la localizzazione delle varie notifiche tentate, neanche a proposito dei vari verbali di udienza, atteso che parte ricorrente non indica di avere prodotto le copie dei verbali ed, essendo atti processuali in originale contenuti nel fascicolo d’ufficio del Tribunale, nemmeno indica di voler fare riferimento, esentandosi dalla produzione agli effetti dell’articolo 369 c.p.c., n. 4, alla loro presenza nel fascicolo d’ufficio (sempre che della trasmissione abbia fatto richiesta): tale alternativa indicazione e’ infatti necessaria, ai sensi di Cass. sez. n. n. 22726 del 2011, al fine del rispetto dell’articolo 366, n. 6.
3. Conclusivamente, il ricorso e’ dichiarato inammissibile.
4. Nulla si decide per le spese, stante la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
Nulla per le spese;
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1- bis.
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