Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 giugno 2022| n. 18055.

Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto

Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione – e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia – trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello, ex art. 345 cod. proc. civ.

Ordinanza|6 giugno 2022| n. 18055. Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto

Data udienza 20 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Successioni – Donazioni fatte in vita dal de cuius – Obbligo di colazione ereditaria – Nullità della donazione – Accertamento – Rilievo da parte del giudice del gravame ex art. 345 cpc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. CAPONI Renato – Consigliere

Dott. MASSAFRA Annachiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22764-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– intimati –
avverso la sentenza n. 1261/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2022 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 1261/2017 della Corte d’appello di Roma, depositata il 27 febbraio 2017.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensive.
2) Il giudizio ebbe inizio con la domanda svolta da (OMISSIS), (OMISSIS) (quale procuratore speciale di (OMISSIS)) e (OMISSIS), volta ad accertare la consistenza della massa ereditaria di (OMISSIS), deceduto il (OMISSIS), ricomprendendo nella stessa i beni specificati in citazione (conti correnti bancari e postali, quote di fondi di investimento, libretti di deposito, assegni pagabili, cassette di sicurezza), ed a procedere alla conseguente divisione ereditaria. I convenuti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), aderendo alla domanda di divisione, dedussero tuttavia che il certificato al portatore relativo a 25.773,75 quote del Fondo (OMISSIS) Liquidita’ era stato oggetto di donazione del de cuius in favore del nipote (OMISSIS).
L’adito Tribunale di Roma con sentenza del 3 febbraio 2011 rigetto’ la domanda di divisione con riguardo alle quote del Fondo (OMISSIS) Liquidita’, giacche’, appunto, trasferite sul conto corrente di (OMISSIS) presso la filiale della (OMISSIS) di (OMISSIS) e quindi non piu’ appartenenti al patrimonio ereditario.
La Corte d’appello ha poi respinto il gravame avanzato da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), osservando che le quote del fondo di investimento erano state donate dal de cuius al nipote (OMISSIS), che la domanda degli attori volta a “ricomprendere” i beni indicati in citazione nella massa ereditaria non potesse intendersi come domanda di inefficacia del negozio di trasferimento di tali quote del fondo e che non poteva rilevarsi d’ufficio la nullita’ del contratto di donazione per difetto della forma essenziale.
3. La trattazione del ricorso e’ stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’articolo 375 c.p.c., comma 2, e articolo 380 bis.1 c.p.c.
Il controricorrente (OMISSIS) ha depositato memoria.
4. Il primo motivo del ricorso di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) deduce la violazione degli articoli 1421 c.c. e articolo 345 c.p.c., osservando che la donazione delle quote del Fondo (OMISSIS) Liquidita’ dal de cuius (OMISSIS) al nipote (OMISSIS) era stata oggetto di eccezione nella comparsa di costituzione di quest’ultimo e percio’ la nullita’ di tale contratto poteva essere rilevata anche d’ufficio.
Il secondo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e la violazione dell’articolo 115 c.p.c., comma 1, evidenziando come dalle difese delle parti e da un documento richiamato sarebbe emerso che il trasferimento delle quote sul conto di (OMISSIS) era avvenuto dopo l’apertura della successione di Vincenzo (OMISSIS).
5. Il primo motivo di ricorso e’ fondato, nei sensi di seguito chiariti in motivazione.
5.1. E’ noto che, in presenza di donazioni fatte in vita dal de cuius, sorge l’obbligo della collazione ereditaria, giacche’ essa – in entrambe le forme previste dalla legge, per conferimento del bene in natura ovvero per imputazione – e’ uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare l’equilibrio e la parita’ di trattamento tra i vari condividenti, cosi’ da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote, da determinarsi, in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del relictum e del donatum al momento dell’apertura della successione, e quindi garantire a ciascuno degli eredi la possibilita’ di conseguire una quantita’ di beni proporzionata alla propria quota. Percio’ l’obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione (salva l’espressa dispensa da parte del de cuius nei limiti in cui sia valida) e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell’esistenza di determinati beni, facenti parte dell’asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione (Cass. Sez. 2, 01/02/1995, n. 1159; Cass. Sez. 2, 18/07/2005, n. 15131; Cass. Sez. 2, 12/08/2010, n. 18625).
5.2. E’ stato anche gia’ chiarito da questa Corte che l’eventuale accertamento giudiziale della nullita’ della donazione operata dal de cuius non provoca, ai fini della divisione, risultati dissimili dalla collazione, ma solo piu’ radicali, in quanto fa rientrare nel patrimonio ereditario, come se non ne fossero mai usciti, i beni che ne erano stati oggetto, atteso che per l’ordinamento gli effetti di un contratto nullo e, quindi, anche le attribuzioni patrimoniali con esso operate, si considerano come mai verificati (cosi’ Cass. Sez. 2, 11/06/2019, n. 15666; Cass. Sez. 2, 02/01/1997, n. 1).
5.3. Nella specie, a fronte della domanda di divisione dell’asse ereditario di (OMISSIS) proposta da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), sia il Tribunale che la Corte d’appello di Roma non hanno ritenuto di dover ricomprendere nel relictum le quote del Fondo (OMISSIS) Liquidita’ oggetto di donazione effettuata dal de cuius in favore del nipote (OMISSIS), pur trattandosi, in realta’, di operazione gia’ implicitamente contenuta nella domanda introduttiva.
Ancora in appello, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano domandato che le quote del Fondo (OMISSIS) Liquidita’, oggetto di donazione, fossero comprese nella massa ereditaria da ricostruire e dividere ed avevano dedotto che comunque la donazione in questione fosse nulla, perche’ avrebbe necessitato della forma dell’atto pubblico.
Invero, il trasferimento di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell’atto pubblico ex articolo 782 c.c., salvo che sia di modico valore (Cass. Sez. Unite 27/07/2017, n. 18725).
La nullita’ della donazione, per difetto del requisito di forma, sulla quale non vi era a stata pronunzia da parte del giudice di primo grado, era stata, quindi, oggetto di specifico motivo di gravame.
In ogni caso, essendo invocata l’applicazione del contratto di donazione ed il riconoscimento dei diritti ad esso connessi, nella specie allo scopo di escludere dall’asse ereditario da dividere l’oggetto della medesima donazione, il giudice d’appello avrebbe dovuto rilevare anche d’ufficio l’invocata causa di nullita’, verificando l’esistenza dei requisiti di forma prescritti dalla legge per la validita’ dell’atto.
Come affermato da Cass. Sez. Unite, 22/03/2017, n. 7294, il potere di rilievo officioso della nullita’ del contratto spetta, invero, anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validita’ ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione – e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, ne’ le parti abbiano discusso, di tali validita’ ed efficacia -, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, percio’, un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello, ex articolo 345 c.p.c.
6. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo motivo, il quale perde di immediata rilevanza decisoria.
10. Consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la quale riesaminera’ la causa tenendo conto del rilievo svolto e provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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