Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 27 settembre 2018, n. 42667.
La massima estrapolata:
Il pericolo di recidiva non può fondarsi su “specifica occasione” di delinquere, valutazione che esula dalla facoltà del giudice, orientamento non consolidato.
Sentenza 27 settembre 2018, n. 42667
Data udienza 3 maggio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Presidente
Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
Dott. SCALIA Laura – Consigliere
Dott. D’ARCANGELO Fabrizi – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
nel procedimento a carico di quest’ultimo;
avverso la ordinanza del 01/02/2018 del Tribunale di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. D’ARCANGELO Fabrizio;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa PICARDI Antonietta, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito il difensore dell’imputato, avv. GUERRA Giorgio, che si e’ riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna, in parziale accoglimento della richiesta di riesame formulata dall’indagato, ha sostituito la misura coercitiva degli arresti domiciliari disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna in data 8 gennaio 2018 nei confronti di (OMISSIS) con l’obbligo di dimora nel Comune di (OMISSIS).
Il (OMISSIS), in qualita’ di dipendente di (OMISSIS) S.p.a. ed assistente di cantiere per conto di tale organismo di diritto pubblico, e’ gravemente indiziato della commissione di plurimi delitti di concussione, contestati al capo 8), commessi nel corso dell’anno (OMISSIS).
All’indagato sono, inoltre, contestati plurimi delitti di induzione indebita, commessi tra l'(OMISSIS) e contestati ai capi 11), 12), 13), 15), 16), 17), 18) e 19) della imputazione cautelare; secondo tali contestazioni, il (OMISSIS), infatti, abusando dei poteri derivanti dalle mansioni ricoperte nell’ambito della predetta societa’, avrebbe indotto i legali rappresentanti delle imprese incaricate della esecuzione dei lavori su commessa di (OMISSIS) s.p.a. a dargli danaro o altre utilita’, prospettando la mancata asseverazione della contabilita’ dei lavori.
2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il Pubblico Ministero del Tribunale di Ravenna, deducendo la manifesta illogicita’ e la contraddittorieta’ della motivazione.
3. L’avv. (OMISSIS), nell’interesse del (OMISSIS), ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l’annullamento, deducendo cinque motivi e, segnatamente, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e):
– la violazione dell’articolo 319-quater cod. pen. e articolo 273 cod. proc. pen. in relazione ai delitti contestati ai capi 11), 12), 13), 15), 17), 18) e 19) e la mancanza, la contraddittorieta’ e la manifesta illogicita’ della motivazione sul punto;
– la violazione dell’articolo 319-quater cod. pen. e articolo 273 cod. proc. pen. in relazione al delitto contestato al capo 16), e la mancanza, la contraddittorieta’ e la manifesta illogicita’ della motivazione sul punto;
– la violazione degli articoli 317, 319-quater cod. pen. e articolo 273 cod. proc. pen. con riferimento ai delitti contestati ai capi 8), 11), 12), 13), 15), 17), 18) e 19), per carenza della qualifica soggettiva richiesta, e la mancanza, la contraddittorieta’ e la manifesta illogicita’ della motivazione sul punto;
– la violazione dell’articolo 317 cod. pen. e articolo 273 cod. proc. pen. in relazione al delitto di concussione contestato al capo 8) e la mancanza, la contraddittorieta’ e la manifesta illogicita’ della motivazione sul punto;
– la violazione dell’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c), e la mancanza, la contraddittorieta’ e la manifesta illogicita’ della motivazione sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ravenna deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dagli articoli 311 e 606 cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondato.
2. Con unico motivo il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ravenna ha dedotto la contraddittorieta’ e la manifesta illogicita’ della motivazione della ordinanza impugnata.
Dalla lettura della stessa, infatti, emergeva una evidente contraddittorieta’ tra la parte nella quale il Tribunale del riesame aveva evidenziato la gravita’ delle reiterate condotte criminose poste in essere dall’indagato e la sussistenza del concreto pericolo di recidiva e la parte in cui il Collegio aveva ritenuto unica misura coercitiva adeguata a neutralizzare lo stesso l’obbligo di dimora in luogo di quella degli arresti domiciliari.
In particolare il Tribunale aveva ritenuto che il pericolo di reiterazione dell’attivita’ criminosa non appariva minimamente scalfito dalla sospensione dall’impiego disposta in via cautelativa per sei mesi, in quanto il prevenuto avrebbe potuto pur sempre avvalersi delle conoscenze e della professionalita’ acquisita in oltre un decennio di pratiche criminali per porre in essere accordi corruttivi o altre iniziative penalmente rilevanti dirette a pregiudicare la imparzialita’ ed il buon andamento della pubblica amministrazione.
Tale diagnosi di pericolosita’ si rivelava, tuttavia, in insanabile contrasto con la ritenuta adeguatezza del mero obbligo dimora a contenere la pericolosita’ dell’indagato.
A differenza di quanto affermato dal Tribunale del riesame di Bologna, era, infatti, illogico ritenere che, mediante l’applicazione di tale misura coercitiva, le Forze dell’Ordine avrebbero potuto accorgersi “facilmente” degli spostamenti, degli incontri e degli intendimenti illeciti dell’indagato ed agire con tempestivita’ al fine di impedirli.
3. Tale censura si rivela, tuttavia, inammissibile, in quanto e’ esclusivamente diretta a confutare nel merito la diagnosi di adeguatezza della misura coercitiva degli arresti domiciliari operata nel provvedimento impugnato e non gia’ a dimostrarne la manifesta illogicita’.
La verifica sollecitata dal Pubblico Ministero si risolve, infatti, nella sollecitazione alla Corte di legittimita’ ad addivenire ad nuova e piu’ favorevole valutazione delle risultanze probatorie, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito.
Nel giudizio di cassazione sono, tuttavia, precluse al giudice di legittimita’ la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex plurimis: Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
Il Tribunale di Bologna ha, peraltro, rilevato non incongruamente che “sono alte le probabilita’ che l’inquisito, se non adeguatamente cautelato, si dedichi nuovamente al delitto, o facendo ancora una volta un uso illegale della sua funzione pubblica o fornendo a imprenditori privi di scrupoli le necessarie informazioni, di cui e’ in possesso grazie all’esperienza maturata quale assistente di cantiere presso (OMISSIS) S.p.a., per poter trarre indebiti guadagni dalle prestazioni fornite a soggetti pubblici”.
Ne’ tale rischio puo’ ritenersi neutralizzato dal fatto che il (OMISSIS) sia stato sospeso in via precauzionale, per sei mesi, dall’impiego, posto che tale provvedimento e’ “suscettibile di vicende autonome ed ha una durata solo temporanea”.
Quanto alla adeguatezza della misura coercitiva originariamente disposta il Tribunale di Bologna ha, tuttavia, rilevato che “l’inquisito, persona ultrasessantenne, e’ alla sua prima esperienza detentiva. Tale circostanza consente di ritenere che il periodo di restrizione domestica, che ha gia’ sofferto, abbia determinato un effetto deterrente, con conseguente attenuazione del pericolo di reiterazione”.
La misura coercitiva dell’obbligo di dimora era, pertanto, l’unica misura coercitiva adeguata e proporzionata sia alla gravita’ dei fatti che alla pena irroganda.
Nessuna contraddittorieta’ o tanto meno manifesta illogicita’ e’ ravvisabile sul punto, in quanto, con motivazione congrua, il Tribunale del riesame ha previamente delibato la sussistenza della concretezza e della attualita’ del pericolo di recidiva per poi apprezzarne la intensita’ e, correlativamente, determinare la misura cautelare adeguata, in ragione delle condizioni di contesto e, segnatamente, della eta’ dell’indagato, della restrizione della liberta’ personale gia’ patita medio tempore e della sospensione disposta dal servizio, ancorche’ in via interinale.
Il Tribunale del riesame di Bologna ha, peraltro, non illogicamente rilevato che limitando l’ambito degli spostamenti del (OMISSIS) al solo Comune di (OMISSIS), ove, peraltro, l’indagato e’ noto alle forze dell’ordine, sarebbe particolarmente difficile “ordine nuove imprese delittuose”, in quanto i suoi incontri e spostamenti verrebbero notati dall’autorita’ di Polizia.
4. Infondati si rivelano, invece, i motivi di ricorso dedotti dall’avv. (OMISSIS), nell’interesse del (OMISSIS).
5. Con il primo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), la violazione dell’articolo 319-quater cod. pen. e articolo 273 cod. proc. pen. in relazione ai delitti contestati ai capi 11), 12), 13), 15), 17), 18) e 19) e la mancanza, la contraddittorieta’ e la manifesta illogicita’ della motivazione della ordinanza impugnata sul punto.
I delitti di induzione indebita contestati, infatti, non erano configurabili in mancanza di un accordo illecito tra l’agente pubblico ed il privato e, soprattutto, in assenza di qualsiasi prospettazione da parte del (OMISSIS) del vantaggio indebito dell’indotto.
Tale elemento di fattispecie non poteva, infatti, essere inferito esclusivamente sulla base di una ritenuta prassi di abuso della propria supremazia ed in assenza di accordi con le parti lese.
La supremazia e la risaputa prassi dell’indagato erano, infatti, affermazioni tautologiche del Tribunale del riesame prive di supporto logico e fattuale.
Nessuna imputazione cautelare, peraltro, riportava il vantaggio che il (OMISSIS) avrebbe prospettato all’indotto al fine di ottenere la indebita utilita’; tale carenza, tuttavia, non era dovuta ad una leggerezza, bensi’ al fatto che mai l’indagato aveva prospettato vantaggi o minacciato danni ingiusti all’interlocutore.
Nessuna pressione con prospettazione di vantaggi era, infatti, rinvenibile nelle intercettazioni e nelle modalita’ concrete dei rapporti intercorsi con ciascuno dei rappresentati delle imprese indicate nelle imputazioni cautelari.
6. Inammissibile si rivelano, tuttavia, tali censure.
Il ricorrente, formalmente censurando il vizio della illogicita’ della motivazione, ha, invero, isolato i singoli elementi indiziari evidenziati nella ordinanza impugnata in relazione a ciascuna distinta imputazione cautelare e ne ha contestato la rilevanza indiziaria in fatto.
In relazione a ciascun delitto contestato, infatti, il ricorrente ha argomentato la insussistenza del “supporto indiziario” e, pertanto, dei gravi indizi di colpevolezza, procedendo ad una disamina della documentazione prodotta e ad una diversa interpretazione delle intercettazioni telefoniche in atti.
La richieste del ricorrente di affermare la irrilevanza penale dei singoli delitti contestati o di procedere ad una loro riqualificazione, pertanto, trae origine non gia’ dai fatti come ricostruiti nella ordinanza impugnata, bensi’ da una autonoma reinterpretazione degli stessi da parte del ricorrente operata nel giudizio di cassazione.
Il motivo di ricorso si risolve, pertanto, in una inammissibile sollecitazione alla Corte di legittimita’ a pervenire ad una lettura diversa, e piu’ favorevole, degli elementi probatori posti a fondamento della ordinanza impugnata.
Manifestamente infondata si rivela, inoltre, la censura di violazione di legge per effetto della mancata dimostrazione di un accordo tra il (OMISSIS) e gli imprenditori privati.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, infatti, statuito che il reato di concussione e quello di induzione indebita a dare o promettere utilita’ si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l’extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l’accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l’incontro libero e consapevole della volonta’ delle parti (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, Maldera, Rv. 258474).
In tale pronuncia si e’ anche precisato che il delitto di concussione, di cui all’articolo 317 cod. pen. nel testo modificato dalla L. n. 190 del 2012, e’ caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della liberta’ di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per se’, viene posto di fronte all’alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilita’ indebita.
Nel delitto di induzione indebita, previsto dall’articolo 319 quater cod. pen. introdotto dalla medesima L. n. 190, a differenza di quello di concussione, invece, la condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest’ultimo non si risolva in un’induzione in errore), di pressione morale con piu’ tenue valore condizionante della liberta’ di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di piu’ ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perche’ motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rilevato in tale pronuncia come la induzione possa essere posta in essere in plurime forme e, pertanto, anche mediante l’allusione, sia pure larvata ed indiretta, e, persino, mediante il silenzio, tale da assumere nelle condizioni di contesto univoca valenza semantica; il delitto di cui all’articolo 319-quater cod. pen. non necessita, pertanto, come invece, ritenuto dal ricorrente, della indefettibile formalizzazione di un preciso accordo tra il pubblico agente e l’indotto.
Il Tribunale del riesame di Bologna ha, peraltro, fatto buon governo di tali principi, rilevando che il (OMISSIS) aveva abusato in modo sistematico della propria posizione per ottenere ingiusti profitti ai danni delle imprese che eseguivano lavori per conto di (OMISSIS) s.p.a..
Le intercettazioni telefoniche, in particolare, avevano consentito di acclarare che era prassi usuale dell’indagato rivolgersi alle imprese appaltatrici di (OMISSIS) s.p.a. per ottenere la fornitura di inerti, l’esecuzione di lavori edili, la consegna di elettrodomestici ed, in un caso, anche una dazione di danaro, facendo leva sulla propria posizione di supremazia.
L’indagato, infatti, aveva indotto i rappresentati delle imprese appaltatrici a porre in essere le predette erogazioni in suo favore, facendole leva sulla possibilita’ che aveva, quanto meno, di ritardare la corresponsione delle loro spettanze, non effettuando tempestivamente le misurazioni necessarie perche’ il direttore dei lavori potesse predisporre i S.A.L. e le relative liquidazioni.
7. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), la violazione dell’articolo 319-quater cod. pen. e articolo 273 cod. proc. pen. in relazione al delitto contestato al capo 16) e la mancanza, la contraddittorieta’ e la manifesta illogicita’ della motivazione della ordinanza impugnata sul punto.
Con riferimento a tale contestazione cautelare il Tribunale del riesame, a pag. 17 della ordinanza impugnata, aveva, infatti, riportato un frammento di una intercettazione (conv. 1950 del 16 ottobre 2015) tra il (OMISSIS) e (OMISSIS) dal quale sarebbe emerso l’abuso induttivo dell’indagato.
Secondo il ricorrente, tuttavia, la risposta del (OMISSIS), risoltasi in una fragorosa risata, era stata ignorata dal Tribunale del riesame; l’ascolto diretto di tale conversazione nella sua integralita’ evidenziava, inoltre, la mancanza di qualsiasi condotta induttiva nel contesto di una conversazione dal tono meramente ironico.
Risultava, pertanto, evidente il travisamento del significato probatorio della intercettazione da parte del Tribunale, stante la palese ed incontrovertibile difformita’ tra i risultati “derivanti dalla assunzione della prova” ed il significato probatorio che l’ordinanza impugnata ne aveva inopinatamente tratto.
Il (OMISSIS), peraltro, non era il legale rappresentante della (OMISSIS) e non nutriva alcun interesse personale alla eventualita’ prospettata; difettava, pertanto, nella specie, l’elemento della illecita pattuizione ed, in ogni caso, quello dell’indebito vantaggio dell’extraneus.
8. Tale censura si rivela, tuttavia, inammissibile, perche’ esulta dai limiti delibatori propri del giudizio di cassazione, prima ancora che manifestamente infondata.
Il vizio del travisamento della prova sussiste, infatti, solo a fronte della utilizzazione nel provvedimento impugnato di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per la omessa valutazione di una prova decisiva.
Nel caso di specie il Tribunale di Bologna, a pag. 17 della ordinanza impugnata, ha, tuttavia, espressamente esaminato la interpretazione della conversazione tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) proposta dal ricorrente e, tuttavia, ha ritenuto la stessa implausibile alla stregua dello sviluppo successivo della vicenda, che aveva visto l’imprenditore privato effettivamente realizzare le opere indebitamente richiestegli dall’indagato.
L’interpretazione del significato di una conversazione intercettata e’, del resto, affare del giudice di merito che puo’ essere sindacata solo se ne sia stato travisato il contenuto e la difformita’ con quello reale e il travisamento risulti decisivo ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Donno, Rv. 237994).
Nella specie, peraltro, la interpretazione di tale dato probatorio enucleata dal Tribunale di Bologna si rivela tutt’altro che manifestamente illogica, in quanto e’ stata svolta sinergicamente alle ulteriori risultanze istruttorie.
9. Con il terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), della violazione degli articoli 317, 319-quater cod. pen. e articolo 273 cod. proc. pen. in relazione ai delitti contestati ai capi 8), 11), 12), 13), 15), 17), 18) e 19) e della mancanza, della contraddittorieta’ e della manifesta illogicita’ della motivazione della ordinanza impugnata sul punto.
Tutti i reati contestati al (OMISSIS) postulavano, infatti, la qualita’ di pubblico ufficiale; l’indagato, tuttavia, a differenza da quanto sostenuto dal Tribunale del riesame, svolgeva in concreto mansioni meramente materiali di assistente di cantiere.
Il (OMISSIS), del resto, non firmava il registro della contabilita’, non interveniva nelle procedure di scelta del contraente e la propria attivita’ si limitata alla misurazione delle opere svolte, con finalita’ di trasmissione interna alla Direzione dei lavori.
Le attestazioni sulle misurazioni poste in essere dal (OMISSIS), pertanto, non avevano rilevanza esterna e non potevano essere ascritte alla attivita’ certificativa propria della Pubblica Amministrazione.
Dall’esame delle buste paga dell’indagato risultava, inoltre, che l’indagato era retribuito quale “operaio” in base ad un contratto di diritto privato, regolato dal contratto nazionale collettivo per i lavoratori addetti al settore elettrico.
Pertanto, non solo la qualita’ di pubblico ufficiale era insussistente, ma anche la consapevolezza della stessa difettava nel (OMISSIS) e non poteva essere inferita dalla pregressa carica di consigliere comunale e di assessore ai lavori pubblici svolta presso il Comune di (OMISSIS).
10. Infondata si rivela, tuttavia, tale censura.
Il Tribunale del riesame ha rilevato come la (OMISSIS) s.p.a., acronimo di (OMISSIS), sia un organismo di diritto pubblico; tale ente, infatti, indipendentemente dalla formale adozione della struttura societaria, persegue finalita’ di interesse pubblico, il capitale di tale soggetto giuridico, in misura maggioritaria (e, segnatamente, al 53,8%), era controllato da oltre 200 comuni, ed undici dei quattordici membri del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza assoluta dei componenti del Collegio Sindacale era nominato dagli enti locali soci.
Come ha notato il Giudice per le indagini preliminari, del resto, tale soggetto giuridico e’ stato costituito sotto forma di societa’ per azioni nel 2002 dalla aggregazione di undici aziende municipalizzata in (OMISSIS) ed opera nei settori della gestione integrata delle risorse energetiche, delle risorse idriche e dei servizi ambientali, fornendo servizi universali a trecentocinquantotto comuni, ubicati prevalentemente in (OMISSIS).
Secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimita’, del resto, anche gli enti a formale struttura privatistica devono qualificarsi come “pubblici”, in presenza dei seguenti requisiti, indicati dal legislatore al Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 3 e, segnatamente: a) la personalita’ giuridica; b) l’istituzione dell’ente per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; c) il finanziamento della attivita’ in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure la sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi o la designazione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di piu’ della meta’ dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza (ex plurimis: Sez. 2, n. 29709 del 19/04/2017, Ferrara, Rv. 270665; Sez. 2, n. 29480 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270518; Sez. 2, n. 53074 del 04/10/2016, Giuli, Rv. 268955).
Correttamente, pertanto, il Tribunale del riesame di Bologna ha riconosciuto in capo al (OMISSIS) la qualita’ di pubblico ufficiale, in quanto il medesimo aveva svolto per molti anni e con continuita’ l’attivita’ di assistente di cantiere, cooperando e fornendo ausilio ai Direttori dei Lavori.
In particolare, il (OMISSIS) aveva concorso nella redazione dei S.A.L. relativi ai contratti di appalto in cui la stazione appaltante era la (OMISSIS) s.p.a., effettuando le misurazioni necessarie.
L’indagato, pertanto, indipendentemente dalla propria qualifica formale, svolgeva in fatto una incisiva funzione istruttoria e preparatoria rispetto ai S.A.L. che il direttore dei lavori avrebbe dovuto adottare; il (OMISSIS), pertanto, concorreva alla formazione di tali atti e, conseguentemente, alla estrinsecazione della volonta’ di (OMISSIS) s.p.a..
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna, ha, peraltro, rilevato, anche alla stregua delle previsioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, articoli 149 e 150, dedicati rispettivamente agli assistenti di cantiere con funzioni di direttori operativi ed agli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere, come tali figure professionali operino con il direttore dei lavori, contribuendo in misura determinante alla formazione ed alla asseverazione di tutta la documentazione riconducibile alla c.d. contabilita’ di cantiere.
La attribuzione della qualifica pubblicistica all’indagato e’ stata, pertanto, operata dal Tribunale del riesame di Bologna secondo una corretta applicazione dei principi di diritto costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimita’ e congruamente motivata.
Il legislatore, nel delineare agli articoli 357 e 358 cod. pen. le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio ha, infatti, adottato una linea marcatamente oggettivante, richiedendo una verifica, da svolgersi di volta in volta, del regime dell’attivita’ concretamente esercitata dal soggetto.
Ai fini di una corretta attribuzione delle predette qualifiche soggettive, pertanto, l’interprete deve operare una duplice valutazione: la prima di ordine oggettivo, volta a stabilire, in via preliminare, se la particolare attivita’ che viene in rilievo sia disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi; la seconda, necessaria solo la’ dove la sussistenza del primo presupposto venga positivamente accertata, di ordine funzionale ed intesa a verificare se quella specifica attivita’, nella sua concreta estrinsecazione, sia caratterizzata dall’esercizio di taluni poteri tipici della pubblica funzione o costituisca prestazione di pubblico servizio.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’, dal quale non vi e’ ragione di discostarsi, del resto, lo stato di avanzamento dei lavori di opera pubblica ha natura di atto pubblico in quanto e’ redatto dal direttore dei lavori che, quale pubblico ufficiale, attesta verifiche dallo stesso effettuate e il compimento di attivita’ e di opere eseguite sotto il suo diretto controllo (ex plurimis: Sez. 5, n. 22418 del 24/04/2009, Cirelli, Rv. 244098).
Nel disegno sistematico del codice penale e’, del resto, pubblico ufficiale non solo colui che con la sua attivita’ concorre a formare quella dello Stato o di altri enti pubblici, ma anche chi svolge attivita’ accessorie o sussidiarie ai fini istituzionali di tali enti, in quanto in questi casi si verifica, attraverso l’attivita’ svolta, una partecipazione, sia pure in misura ridotta, alla formazione della volonta’ della pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 5226 del 15/03/1993, Di Tommaso, Rv. 194032).
Per rivestire la qualifica di pubblico ufficiale, non e’, pertanto, indispensabile svolgere un’attivita’ che abbia efficacia diretta nei confronti dei terzi – nel senso cioe’ che caratteristica della pubblica funzione debba essere quella della rilevanza esterna dell’attivita’ medesima – giacche’ ogni atto preparatorio, propedeutico ed accessorio, che esaurisca nell’ambito del procedimento amministrativo i suoi effetti certificativi, valutativi o autoritativi, seppure destinato a produrre effetti interni alla pubblica amministrazione, comporta, in ogni caso, l’attuazione completa e connaturale dei fini dell’ente pubblico e non puo’ essere isolato dall’intero contesto delle funzioni pubbliche (Sez. 6, n. 22707 del 11 aprile 2014, Lo Cricchio, Rv. 260274; Sez. 6, Sentenza n. 5575 del 19/03/1998, Bellifemine, Rv. 210611).
Muovendo da tali premesse interpretative, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente riconosciuto la qualifica di pubblico ufficiale anche al dipendente al quale siano assegnati compiti istruttori e preparatori funzionali a dare un impulso determinante ai fini della adozione di provvedimenti, in quanto il medesimo, attraverso l’attivita’ svolta, partecipa alla formazione e manifestazione della volonta’ dell’ente di appartenenza (Sez. 6, n. 43820 del 23/09/2014, Fedele, Rv. 260710, con riferimento ad un dipendente del concessionario Equitalia sud s.p.a.; Sez. 6, n. 22707 del 11/04/2014, Lo Cricchio, Rv. 260274, con riferimento ad un pendente comunale incaricato di funzioni preparatorie di determine di competenza dei dirigenti dell’ente; Sez. 6, n. 21088 del 10/02/2004, Micheletti, Rv. 228871).
Inammissibile e’, da ultimo, la censura dedotta dal ricorrente relativamente alla mancanza di consapevolezza del (OMISSIS) della propria qualifica pubblicistica, in quanto la stessa, essendo stata dedotta in sede di legittimita’, come una quaestio facti, si rivela inammissibile.
Il Tribunale del riesame di Bologna ha, peraltro, congruamente rilevato la infondatezza della deduzione difensiva alla stregua delle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed anche della pregressa esperienza del (OMISSIS) in ambito amministrativo e comunale.
11. Con il quarto motivo il ricorrente censura, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), la violazione dell’articolo 319-quater cod. pen. e articolo 273 cod. proc. pen. in relazione al delitto di concussione contestato al capo 8) e la mancanza, la contraddittorieta’ e la manifesta illogicita’ della ordinanza impugnata sul punto.
La motivazione della ordinanza impugnata, nella valutazione degli elementi indizianti relativi a tale imputazione cautelare, era, infatti, incongruente rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Il Tribunale del riesame, infatti, a fronte della contestazione formulata nei motivi di riesame relativamente alla insussistenza di un rapporto contrattuale tra l’ (OMISSIS) ed il (OMISSIS), aveva illogicamente confutato tale obiezione facendo riferimento ad un altro contratto di appalto, stipulato nel 2010, e non gia’ al 2006, anno della contestazione.
Nessun elemento probatorio, pertanto, consentiva di rapportare il (OMISSIS), quale dipendente o assistente di cantiere per conto di (OMISSIS), alla parte lesa (OMISSIS) nel 2006.
In assenza della dimostrazione della stipulazione di un contratto tra (OMISSIS) ed (OMISSIS), non erano, pertanto, ipotizzabili l’abuso dei poteri da parte dell’indagato, il ruolo di pubblico ufficiale dal medesimo asseritamente svolto e la minaccia della prospettata mancata asseverazione della contabilita’ dei lavori.
Sia il Giudice per le indagini preliminari che il Tribunale del riesame, tuttavia, non avevano fornito alcuna informazione rilevante sul punto e, pertanto, l’ordinanza era priva di motivazione.
12. Tale censura, risolvendosi nella mera riproposizione della medesima doglianza formulata in sede di riesame e motivatamente disattesa dai giudici del grado, senza che i relativi apporti argomentativi abbiano poi formato oggetto di una autonoma e articolata critica impugnatoria, incorre nel vizio di aspecificita’.
La mancanza di specificita’ del motivo, del resto, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericita’, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione ed, in entrambi i casi, conduce, ai sensi dell’articolo 591 cod. proc. pen., comma 1, lettera c), all’inammissibilita’ della stessa (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157).
Il Tribunale del riesame ha, peraltro, rilevato, tutt’altro che illogicamente, che dal contratto prodotto dall’ (OMISSIS) emergeva incontestabilmente che tra la impresa del medesimo e la (OMISSIS) era gia’ in essere un contratto nel 2006 per il rifacimento dei tappeti di usura del manto stradale.
Le dichiarazioni accusatorie della parte lesa avevano, peraltro, rinvenuto puntuale riscontro nelle risultanze dei conti bancari dell’indagato.
13. Con il quinto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), la violazione dell’articolo 274 c.p.p., lettera c), e la mancanza, la contraddittorieta’ e la manifesta illogicita’ della motivazione della ordinanza impugnata sul punto.
Con la richiesta di riesame, infatti, l’indagato aveva dedotto di essere incensurato e privo di precedenti di polizia e di carichi pendenti; la misura cautelare era, inoltre, stata emessa solo nel gennaio del 2018 a fronte di una richiesta depositata nel maggio del 2016.
In seguito alla esecuzione della misura coercitiva, inoltre, il (OMISSIS) era stato sospeso cautelativamente dal servizio con effetto immediato e, pertanto, si trovava nella impossibilita’ di compiere alcun atto legato al proprio precedente status giuridico.
Nessun rilievo poteva, inoltre, assumere la scelta dell’indagato di avvalersi della facolta’ di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia.
Tali circostanze determinavano l’assoluta inconsistenza del pericolo di reiterazione del reato, solo genericamente argomentato nell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale del riesame, tuttavia, obliterando le connotazioni necessarie di attualita’ e concretezza che deve rivestire il pericolo di recidiva, non aveva considerato la distanza temporale tra il delitto di concussione contestato al capo 8), posto in essere nell’anno 2006, ed i successivi delitti contestati, che risalivano al 2015, ed, inoltre, l’interruzione di qualsiasi condotta illecita successivamente al dicembre del 2015, nonostante la prosecuzione delle indagini nel corso del 2017.
La motivazione della ordinanza impugnata aveva, inoltre, violato il disposto dell’articolo 274 c.p.p., lettera c), nel testo riformulato dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, che richiede la certezza che una ulteriore occasione per compiere nuovi delitti si presenti concretamente ed effettivamente.
14. Tale censura si rivela, tuttavia, inammissibile in quanto il ricorrente non si e’ confrontato, mediante specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con la motivazione della ordinanza impugnata, ma si e’ limitato a ribadire le proprie argomentazioni relativamente alla insussistenza del pericolo di recidiva.
Il ricorrente, infatti, solo apparentemente ha dedotto la illogicita’ della motivazione della ordinanza impugnata, ma in realta’ ha sollecitato la Corte di legittimita’ ad un rinnovato apprezzamento di tale punto della decisione, limitandosi a confutare in fatto la decisione impugnata.
Nessun vizio di violazione di legge e’, inoltre, ravvisabile sul punto, in quanto il Tribunale del riesame di Bologna ha congruamente considerato concreto ed attuale il pericolo di recidiva in ragione dell’indebito sfruttamento della propria posizione di supremazia, posta in essere sistematicamente dal (OMISSIS) per molti anni; la ferma e perdurante determinazione dimostrata dall’indagato nel perseguimento di attivita’ penalmente illecita dimostrava, pertanto, la sussistenza l’esigenza cautelare di cui all’articolo 274 c.p.p., lettera c), ad onta della sospensione, disposta in via cautelativa ed interinale, dal servizio.
Il Tribunale del riesame di Bologna non ha, pertanto, obliterato la verifica della concretezza e della attualita’ delle esigenze cautelari ravvisabili nella specie in ragione del lasso di tempo decorso dai fatti per cui si procede ed ha provveduto ad uno scrutinio puntuale di tale presupposto di fattispecie.
L’articolo 274 c.p.p., lettera c), nel testo introdotto dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, richiede, del resto, che il pericolo che l’imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto (fondato, cioe’, su elementi non ipotetici, ma reali), ma anche attuale, nel senso che l’analisi della personalita’ e delle concrete condizioni di vita dell’indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto “prossima” – anche se non specificamente individuata, ne’ tanto meno imminente – all’epoca in cui la misura viene applicata (ex plurimis: Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016 (dep. 09/03/2017), Verga, Rv. 269684; Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508).
Tale valutazione prognostica non puo’, peraltro, estendersi alla previsione di una “specifica occasione” per delinquere, che esula dalle facolta’ del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216).
E’ noto, del resto, come, pur a fronte di orientamenti non ancora definitivamente consolidati sul punto, la concretezza del pericolo di recidiva sia essenzialmente riferita ad un dato personologico che segnala l’attitudine a delinquere del soggetto, destinata a protrarsi nel tempo, mentre l’attualita’ sia correlabile alla sussistenza di occasioni prossime, nelle quali quell’attitudine possa ulteriormente esprimersi (in tal senso puo’ richiamarsi Sez. U. n. 20769 del 28/4/2016, Lovisi, sul punto non massimata).
A tale fine, tuttavia, non puo’ considerarsi solo l’oggettiva esistenza delle occasioni che possono intervenire ab extrinseco, ma deve valutarsi anche il contesto di vita attuale del soggetto, nel quale costui, proprio in ragione di quella capacita’ a delinquere, abbia la possibilita’ di ricercare o creare lui stesso quelle occasioni (ex plurimis: Sez. 6, n. 1082 del 12/11/2015, Capezzera, Rv. 265958; Sez. 6, n. 17935 del 23/02/2017, Coba; Sez. 6, n. 3803 del 23/11/2016, Romano).
15. Alla stregua di tali rilevi il ricorso formulato dal (OMISSIS) deve essere disatteso in quanto infondato e l’indagato deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Rigetta il ricorso di (OMISSIS) e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
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