Il parere del Comitato di Verifica

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 12 novembre 2019, n. 7761.

La massima estrapolata:

Il parere del Comitato di Verifica è infatti un atto connotato da discrezionalità tecnica, basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica, e, conseguentemente tale parere è insindacabile, eccetto le ipotesi di manifesta irragionevolezza, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto rilevanti, nonché di scorrettezza dei criteri tecnici e del procedimento.

Sentenza 12 novembre 2019, n. 7761

Data udienza 27 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7800 del 2017, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Lu. Ad., domiciliato presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza (…);
contro
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, sezione sesta, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2019 il consigliere Nicola D’Angelo e uditi per le parti gli avvocati Lu. Ad. e l’avvocato dello Stato Ge. Di Le.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il signor -OMISSIS- ha impugnato dinanzi al Tar per la Campania, sede di Napoli, il mancato riconoscimento da parte dell’Arma dei Carabinieri della dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità : -OMISSIS-.
2. Il decreto impugnato (n. 3615 del 6 ottobre 2015) è stato adottato all’esito del parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 228/2015 del 17 settembre 2015, che non ha ritenuto rincontrabile una connessione tra le infermità denunciate e l’attività lavorativa svolta.
3. Il Tar di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso.
4. Contro la predetta sentenza il signor -OMISSIS- ha quindi proposto appello, prospettando un unico ed articolato motivo di gravame connesso esclusivamente al diniego della riconducibilità delle patologie -OMISSIS- all’evento traumatico del 21 ottobre 2012 nel quale lo stesso ha riportato un -OMISSIS-, riconosciuto dipendente da causa di servizio con decreto n. 504/2013 del 25 luglio 2014.
5. Secondo l’appellante, il Tar erroneamente non avrebbe tenuto conto che il grave -OMISSIS-, come indicato nella consulenza tecnica di parte depositata nel corso del giudizio di primo grado, ha determinato per oltre un anno la difficoltà di -OMISSIS-.
6. Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri si è costituito in giudizio il 21 dicembre 2017, chiedendo il rigetto del ricorso, ed ha depositato ulteriore documentazione il 14 febbraio 2018.
7. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 27 giugno 2019.

DIRITTO

1. Come correttamente evidenziato dal Tar, il riconoscimento delle infermità dipendenti da cause di servizio, ai sensi del DPR n. 461/2001, ed il conseguente equo indennizzo presuppongono il parere favorevole reso, ai sensi dell’art. 14, comma 1, dello stesso decreto, dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
2. In sostanza, l’Amministrazione, nel caso di specie il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, deve conformarsi al parere reso dal suddetto organo tecnico deputato ad accertare la sussistenza di una connessione tra la patologia sofferta e l’attività lavorativa.
3. Ne consegue che per l’Amministrazione non vi è un particolare onere motivazionale nell’adozione del provvedimento finale, essendo sufficiente l’adesione al parere del Comitato e il suo richiamo nell’atto assunto in risposta alla richiesta di riconoscimento della causa di servizio.
4. D’altra parte, sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio esprime un giudizio conclusivo, che rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti (quali la C.M.O. o altre strutture mediche). Si tratta di un parere di carattere più complesso, sia per la composizione dell’organo (essendo presenti nel Comitato soggetti con professionalità mediche, giuridiche, amministrative), sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico – legali, che assorbe quindi i diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento (cfr. Cons. Stato, sez. III, 30 luglio 2013, n. 4024).
5. In particolare, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nel parere n. 228/2015 reso il 17 settembre 2015 ha riesaminato, su richiesta dell’Amministrazione, il suo precedente parere n. 9583/2013 che aveva escluso la dipendenza da causa di servizio delle patologie: -OMISSIS- sofferte dall’appellante.
6. Nel parere n. 228/2015, richiamato nel provvedimento impugnato, il Comitato ha confermato l’insussistenza di un rapporto di interdipendenza tre la suddette patologie e il trauma del massiccio facciale.
7. La questione prospettata si fonda quindi sul parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (organismo peraltro non evocato in giudizio), a cui obbligatoriamente si è conformata l’Amministrazione.
8. Sul punto va tuttavia evidenziato come i pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, espressione di un potere autoritativo, sono sindacabili solo per travisamento di fatti o manifesta illogicità, non potendo il giudice amministrativo sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti autorità, in sede amministrativa (cfr. ex multis, Cons. Stato sez. IV, 17 giugno 2019, n. 4031).
9. Il parere del Comitato di Verifica è infatti un atto connotato da discrezionalità tecnica, basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica, e, conseguentemente tale parere è insindacabile, eccetto le ipotesi di manifesta irragionevolezza, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto rilevanti, nonché di scorrettezza dei criteri tecnici e del procedimento (cfr. Cons. Stato sez. IV, 09 luglio 2018, n. 4160).
10. Tali circostanze non sono rinvenibili nel caso di specie, tenuto conto dell’articolata motivazione sia del parere del Comitato n. 228/2015, sia del parere n. 9583/2013, nonché della connessa attività istruttoria.
11. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
12. Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza – Presidente FF
Luca Lamberti – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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