Il pagamento fatto al rappresentante apparente o al creditore apparente

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 12600.

Il pagamento fatto al rappresentante apparente o al creditore apparente

Il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona fede, ai sensi dell’art. 1189 c.c., ma a condizione che il debitore, che invoca il principio dell’apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel “solvens” in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'”accipiens”.

Ordinanza|| n. 12600. Il pagamento fatto al rappresentante apparente o al creditore apparente

Data udienza  14 marzo 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Contratti ed obbligazioni – Fornitura di materiale – Corrispettivo – Ingiunzione di pagamento – Opposizione – Presupposti – Articoli 1189 e 2041 cc – Criteri – Difetto di motivazione

 

 

 

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