Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 1 luglio 2020, n. 13298.
La massima estrapolata:
Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d’appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l’appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l’impugnazione a critica vincolata.
Ordinanza 1 luglio 2020, n. 13298
Data udienza 6 febbraio 2020
Tag/parola chiave: Sinistro stradale – Declaratoria d’inammissibilità dell’atto d’appello – Erroneità – Sussistenza della specificità del motivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19923-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1416/2017 del TRIBUNALE di MATERA, depositata il 19/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CRISTIANO VALLE, osserva.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) impugna, con due motivi, la sentenza del Tribunale di Matera, n. 01416 del 19/12/2017, che ha dichiarato inammissibile, condannandola alle spese, l’appello da ella proposto avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera e nei confronti della Liguria Assicurazioni S.p.a., in controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni riportati in un incidente stradale nel quale ella rimasta coinvolta e causato – da autovettura antagonista condotta -da (OMISSIS), il quale aveva riconosciuto la propria responsabilita’ sottoscrivendo la constatazione amichevole di sinistro, senza accettazione della proposta di liquidazione dei danni formulata dalla compagnia assicuratrice per la responsabilita’ civile del (OMISSIS).
Resiste con controricorso (OMISSIS) S.p.a.
La causa e’ stata avviata alla trattazione secondo il rito dell’adunanza camerale non partecipata di cui agli articoli 375 e 380 bis c.p.c. ed alle parti e’ stato ritualmente notificato avviso di fissazione dell’adunanza camerale con allegata proposta di manifesta fondatezza del ricorso.
La parte controricorrente ha fatto pervenire, a mezzo posta, memoria in cancelleria lo stesso giorno dell’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio rileva che la memoria della (OMISSIS) S.p.a., che ha rilevato il portafoglio assicurativo della (OMISSIS) S.p.a., e’ pervenuta in Cancelleria il giorno 10/02/2020, e quindi dopo l’adunanza camerale, ed oltretutto e’ stata fatta giungere a mezzo posta.
La memoria del ricorrente, pervenuta il 10/02/2020 in relazione all’adunanza camerale fissata per il 06/07/2020, e’ inammissibile, in quanto irrimediabilmente fuori termine: l’articolo 380 bis c.p.c., comma 2, fissa quest’ultimo in cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza non partecipata in camera di consiglio onde garantire uno spazio minimo non ulteriormente comprimibile per l’espletamento delle attivita’ di preparazione da parte del Collegio decidente. Il rilievo d’inammissibilita’ comporta che nulla di quanto in essa riportato puo’ essere nemmeno preso in considerazione. Sull’inammissibilita’ delle memorie ai sensi degli articoli 375 o 380 bis c.p.c. pervenute in ritardo e finanche se a mezzo posta la giurisprudenza di questa Corte e’ oramai costante (Cass. 10/10/2016, n. 20314; Cass. 19/04/2016, n. 7704; Cass. 31/03/2016, n. 6230; Cass., 20/10/2014, n. 22201; Cass. 04/01/2011, n. 182; Cass. 04/08/2006, n. 17726; anche dopo la novella del 2016, per la memoria ex articolo 380 bis c.p.c.: Cass. 10/08/2017, n. 19988) ed il Collegio intende darvi seguito, tale modalita’ essendo ammessa – ex articolo 134 disp. att. c.p.c. -esclusivamente per ricorso e controricorso.
Il primo motivo di ricorso deduce: violazione e (o) falsa applicazione degli articoli 342 e 163 c.p.c. ed afferma che nell’atto di appello era fatto riferimento anche alle questioni di merito ed implicito alle conclusioni di primo grado.
Il secondo motivo afferma nullita’ della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia sulle richieste contenute nell’atto di appello.
Il primo motivo di ricorso e’ fondato.
La difesa della parte ricorrente ha riportato in ricorso, virgolettandolo, l’integrale atto di appello proposto al Tribunale di Matera avverso la sentenza del Giudice di Pace della stessa sede. Dalla lettura dell’atto di appello, consentita in questa sede di legittimita’ trattandosi (anche) di (deduzione di) vizio procedurale, e comunque adeguatamente riportato nel corpo dello stesso ricorso di legittimita’, risulta chiaramente, ad opinione del Collegio, che la (OMISSIS) si doleva delle omissioni di pronuncia da parte del giudice di primo grado in relazione alla mancata ammissione delle prove e della consulenza tecnica di ufficio e comunque intendeva devolvere al Tribunale, giudice di appello, sulla base di specifici motivi, sebbene non individuati singolarmente, ma agevolmente individuabili e consistenti nella mancata risposta all’interrogatorio formale da parte del (OMISSIS) e nella erronea interpretazione delle risultanze della constatazione amichevole di sinistro, la diversa, in senso a se’ favorevole, decisione della controversia.
L’atto di appello rispondeva, pertanto, ai requisiti minimi di cui all’articolo 342 c.p.c., anche in relazione alla giurisprudenza formatasi dopo la modifica della norma, intervenuta nel 2012 (Cass. n. 07675 del 19/03/2019 Rv. 653027 – 01): “Non puo’ considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d’appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senta necessita’ di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l’appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergente di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che e’ previsto per l’impugnazione a critica vincolata” ed oggetto anche di intervento nomofilattico, al quale solo nominalmente si e’ adeguata la sentenza in scrutinio (Sez. U n. 27199 del 16/11/2017 Rv. 645991 – 01).
Il giudice d’appello ha dichiarato l’impugnazione di merito inammissibile nell’insussistenza delle condizioni di legge, essendosi limitato ad una superficiale disamina dell’atto.
Il primo motivo di ricorso e’, pertanto accolto.
Il secondo motivo e’ assorbito.
La sentenza impugnata e’ cassata e la causa e’ rinviata, anche per le
spese di questo giudizio di legittimita’, al Tribunale di Matera, in diversa composizione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Matera, in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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