Il minorenne che abbia proposto ricorso per cassazione non può essere condannato al pagamento delle spese processuali

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 23 aprile 2019, n. 17444.

La massima estrapolata:

Il minorenne che abbia proposto ricorso per cassazione non può essere condannato, in caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione, al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

Sentenza 23 aprile 2019, n. 17444

Data udienza 17 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico – Presidente

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere

Dott. PERROTTI Massimo – rel. Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 23/2/2018 della Corte di appello, Sezione per i minorenni di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MIGNOLO Olga, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe – che ha confermato la sentenza del tribunale per i minorenni di Catania del 9 maggio 2017, di condanna dell’imputato in relazione al delitto di danneggiamento aggravato di parti meccaniche ed elettriche di un cancello esposto, sul confine della proprieta’ privata solcata da una via comune a piu’ proprieta’, alla pubblica fede – propone ricorso per cassazione l’imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione:
1.1 Violazione di legge processuale (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), per avere la Corte territoriale rigettato la richiesta di rinnovazione della istruttoria in grado di appello, mediante escussione di testi (madre e sorella dell’imputato, imputate in procedimento connesso, per lo stesso fatto commesso in concorso da persone maggiorenni ed una terza persona) la cui deposizione si sarebbe rivelata, in ipotesi, decisiva ai fini del decidere, trattandosi di testi a discarico da citare a confutazione dei testi di accusa, su capitoli di prova che tuttavia non risultano indicati.
1.2. Manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), per avere la Corte territoriale errato nella valutazione delle prove a carico dell’imputato ed aver irragionevolmente svalutato le prove documentali a discarico.
1.3. Violazione e falsa applicazione della legge penale (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), per la illegittima negazione da parte del tribunale di primo grado della sospensione condizionale della pena, per difetto dei presupposti di fatto indicati all’articolo 635 c.p., comma 3.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 3, per la manifesta infondatezza dei primi due motivi, che neppure esplicitano critica specifica al puntuale apparato motivazionale della sentenza impugnata, e per non essere stato dedotto il terzo tra i motivi di appello.
1.1. Va preliminarmente chiarito che tra la fattispecie incriminatrice contestata all’atto dell’esercizio dell’azione penale (danneggiamento di oggetti altrui, aggravato dall’essere le cose danneggiate esposte alla pubblica fede) e quella oggi vigente (articolo 635 c.p., comma 2, n. 1) sussiste piena continuita’ normativa, essendo perfettamente coincidenti le condotte incriminatrici ante e post riformulazione (Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, articolo 2, comma 1, lettera l), ferma restando, ai sensi dell’articolo 2 c.p., la disciplina sanzionatoria prevista dalla legge piu’ favorevole (coincidente nella fattispecie con la precedente ipotesi aggravata). Nel senso della perfetta continuita’ normativa si esprime la giurisprudenza di legittimita’ formatasi negli ultimi tre anni (tra le tante: Sez. 2, n. 51438, del 20/10/17, Rv. 271332; Sez. 2, n. 28360, del 26/5/2017, Rv. 271002).
2. Quanto al rigetto della richiesta di rinnovazione in appello della istruttoria dibattimentale, rileva la Corte che il giudice della revisione nel merito ha offerto congrua motivazione circa la ritenuta superfluita’ della rinnovata istruttoria. Trattandosi di soggetti dichiaranti (due dei quali imputati in procedimento connesso, in quanto maggiorenni imputati della medesima condotta contestata al ricorrente ed un terzo per il quale non e’ altrimenti intuibile la relazione di conoscenza dei fatti indicati in imputazione) gia’ indicati in primo grado a confutazione dei testi di accusa, la loro “scoperta” appare cronologicamente non sopravvenuta rispetto al giudizio di primo grado, versiamo nel campo di applicazione disciplinato dall’articolo 603, comma 1, del codice di rito, che attribuisce al giudice una forma di discrezionalita’, nella ammissione, legata al solo parametro della ritenuta impossibilita’ di decidere allo stato degli atti. Il legislatore privilegia nella fattispecie le esigenze di speditezza nel procedere ex actis nella presunzione di completezza della istruttoria di primo grado.
Ebbene, la Corte territoriale ha compiutamente motivato in fatto circa la assoluta superfluita’ della rinnovazione richiesta, in quanto: a) le circostanze a discarico in ordine alle quali tali soggetti avrebbero dovuto deporre non sono state affatto descritte dalla parte interessata ed in tal caso la richiesta difetta di specificita’ (Sez. 5, Rv. 274623; conf. Rv. 267863); b) la parte istante e’ decaduta in primo grado dalla prova a confutazione, non avendo provveduto alla citazione dei “testi” (nelle forme previste dall’articolo 210 c.p.p.) per nessuna delle udienze dibattimentali fissate e nonostante le numerose occasioni di rinvio in istruttoria. Pacifica in giurisprudenza la decadenza dalla prova che si realizza in tali casi (Sez. 6, n. 594, del 21/11/2017, Rv. 271939; Sez. 4, n. 22585, del 25/1/2017, Rv. 270170). In presenza di tale congrua e logicamente condivisibile motivazione, il giudice di legittimita’ non ha pertanto accesso alla valutazione del merito in ordine alle necessita’ istruttorie ravvisate dai ricorrenti (Sez. 6, n. 48093, del 10/10/2018, Rv. 274230; Sez. 5, n. 23580, del 19/2/2018, Rv. 273326; Sez. 3, n. 7680, del 13/1/2017, Rv. 269373; Sez. 3, n. 47963, del 19/9/2016, rv. 268657; Sez. 6, n. 8936, del 13/1/2015, Rv. 262620).
3. Del pari inammissibili, a fronte della doppia decisione conforme di condanna, fondante su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale, si rivelano le doglianze svolte in merito alla ricostruzione dei fatti, alla consistenza del compendio probatorio ed al travisamento della prova, in quanto tutte si risolvono nella inammissibile richiesta di valutazione della capacita’ dimostrativa delle prove gia’ assunte nel merito, che e’ esclusa dal perimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimita’. Il sindacato del giudice di legittimita’ sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perche’ sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia intimamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilita’ logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicita’, dalla sua contraddittorieta’ (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasivita’, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualita’, la stessa illogicita’ quando non manifesta, cosi’ come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilita’, della credibilita’, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Cass. sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
Le censure svolte con detti motivi si risolvono peraltro nella mera riproposizione delle argomentazioni gia’ prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioe’ indicare le ragioni delle pretese illogicita’ o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e cio’ a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha gia’ in piu’ occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili “non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresi’ quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato” (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo “non puo’ ignorare le ragioni del provvedimento censurato” (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Piu’ in particolare, si e’ ritenuto “inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli gia’ dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso” (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). Nella medesima prospettiva e’ stata rilevata, per un verso, l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione “i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti gia’ illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato” (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181). E non e’ comunque sufficiente, ai fini della valutazione di ammissibilita’, che ai motivi di appello vengano aggiunte “frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l’indicazione delle ragioni della loro decisivita’ rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito” (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584).
3.1. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che, in assenza di qualsivoglia elemento di sospetto sulla attendibilita’ dei testi d’accusa escussi in primo grado e sulla genuinita’ del narrato, le plurime descrizioni del fatto si integrano perfettamente tra loro, convergendo verso la indicazione dell’imputato come concorrente nelle condotte illecite descritte in imputazione. Tali integrate narrazioni, peraltro confermate nella indicazione della presenza attiva dell’imputato dalle immagini estrapolate dai filmati delle telecamere istallate sul posto, non possono subire smentita dalle indicazioni orarie relative alla frequenza scolastica dell’imputato (argomenta la Corte) nelle date indicate in imputazione, giacche’: a) l’attestato scolastico non indica gli orari di uscita; b) gli orari di riscontrata presenza dell’imputato sul posto non sono incompatibili con gli ordinari orari di termine delle lezioni.
4. Quanto alla violazione della legge penale denunziata con il terzo motivo di ricorso (rigetto in primo grado della richiesta sospensione condizionale della pena in assenza dei presupposti “riparatori” indicati all’articolo 635 c.p., comma 3), il vizio non si annovera tra quelli proposti alla Corte di merito, ne’ con i motivi di appello, ne’ in sede di conclusioni, non e’ dunque, stante il chiaro disposto dell’articolo 606 c.p.p., comma 3, prospettabile per la prima volta con i motivi di ricorso nella sede di legittimita’ (negli esatti termini, Sez. U., n. r.g. 48862/2017, ud. 25/10/2018, informazione provvisoria: fermo il dovere di motivazione da parte del giudice, l’imputato non puo’ dolersi della mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, qualora non l’abbia richiesta nel giudizio di appello).
5. Alla luce dei principi che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.
5.1. In ragione della minore eta’ del ricorrente al momento del fatto ed in ossequio alle disposizioni dettate per il rito speciale per gli imputati minorenni, non va disposta la condanna alle spese del giudizio, ne’ altre sanzioni accessorie previste dall’articolo 616 c.p.p., (Sez. 3, n. 5754, del 16/1/2014, Rv. 259134: Il minorenne che abbia proposto ricorso per cassazione non puo’ essere condannato, in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilita’ dell’impugnazione, al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; conf. Sez. 1, n. 26870, del 3/10/2014, Rv. 264025).
6. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

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