Il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l’atto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 marzo 2021| n. 6804.

Il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l’atto, proprio presso il comune di residenza del destinatario, e proprio presso la casa di abitazione ovvero il luogo in cui egli svolge la propria attività,legittima la notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall’art. 139 c.p.c.. Ciò in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive e lavora il notificatario – e che pertanto l’assenza sua e di altri soggetti idonei sia solo momentanea, ricorrendo un’ipotesi di cd. irreperibilità temporanea – lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell’avvenuta notificazione dall’affissione dell’avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata.

Ordinanza|11 marzo 2021| n. 6804

Data udienza 2 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI – DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19838-2019 proposto da:
(OMISSIS), quale liquidatore e legale rappresentante pro tempore della (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO N. (OMISSIS) (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore pro tempore, quale mandataria di (OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3509/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/5/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/2/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI.

RILEVATO

che:
1. il Tribunale di Roma, con sentenza n. 494/2017 in data 20 giugno 2017, dichiarava il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione su istanza di (OMISSIS) s.p.a.;
2. la Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata in data 27 maggio 2019, rigettava il reclamo presentato da (OMISSIS), in qualita’ di liquidatore e legale rappresentante di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, stante la tardivita’ del reclamo presentato il 27 ottobre 2017; cio’ in ragione sia della regolarita’ della procedura di notifica della sentenza di fallimento di cui all’articolo 17 L. fall., perfezionatasi il 13 luglio 2017, sia del fatto che il (OMISSIS) era stato sentito dal curatore il 10 luglio 2017, in qualita’ di liquidatore della societa’ dichiarata fallita, e dunque conosceva sin da quella data l’avvenuta pronuncia della dichiarazione di fallimento;
3. per la cassazione di questa decisione ha proposto ricorso (OMISSIS), nella qualita’ sopra indicata, prospettando due motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione e (OMISSIS) s.p.a..
CONSIDERATO
che:
4. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 139 e 140 c.p.c. e articolo 48 disp. att. c.p.c., in relazione al presunto avvenuto perfezionamento della notifica della sentenza dichiarativa di fallimento nei confronti del liquidatore della societa’: la Corte di merito non avrebbe tenuto conto delle effettive modalita’ con cui era stato condotto il procedimento notificatorio della sentenza dichiarativa di fallimento, poiche’ “dal tenore testuale delle relate di notifica e delle relate contenute negli avvisi delle comunicazioni di avvenuto deposito non risulta indicata alcuna ricerca od indagine ulteriore”;
ne discenderebbe, in tesi di parte ricorrente, la nullita’ della notifica effettuata, in quanto l’ufficiale giudiziario incaricato di effettuare la notificazione, ove non rinvenga il destinatario, e’ tenuto a svolgere ogni ricerca e indagine, dandone conto nella relazione di notificazione;
5. il secondo motivo di ricorso prospetta la violazione degli articoli 2727, 2728 e 2729 c.c. e articolo 116 c.p.c., in relazione alla valutazione della presunta conoscenza in capo al (OMISSIS) della dichiarazione di fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in quanto la Corte d’appello avrebbe tratto la dimostrazione della conoscenza della dichiarazione di fallimento da un verbale di audizione che non risultava sottoscritto ne’ dal (OMISSIS), ne’ dallo stesso curatore e che quindi non aveva alcun valore dimostrativo;
6. i motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono il primo infondato, il secondo, di conseguenza, inammissibile;
6.1 la Corte d’appello ha ravvisato la tardivita’ del reclamo in ragione sia dell’avvenuto perfezionamento in data 13 luglio 2019 della notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario presso la residenza del liquidatore della compagine fallita, sia dell’acquisita conoscenza della sentenza dichiarativa di fallimento da parte del liquidatore nel corso della sua audizione del 10 luglio 2017;
si tratta di una pluralita’ di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere la statuizione di tardivita’ del reclamo;
6.2 dall’esame della relata della notifica eseguita in (OMISSIS), dove il (OMISSIS) pacificamente risiedeva, emerge chiaramente (al di la’ del fatto che nessuna delle possibili opzioni indicata nel modulo e’ stata barrata) che l’ufficiale giudiziario, al momento dell’accesso, non rinvenne alcun soggetto idoneo a ricevere l’atto e procedette al deposito presso la casa comunale, ex articolo 140 c.p.c., eseguendo la relativa affissione e spedendo al destinatario della notifica la comunicazione di avvenuto deposito;
la constatazione della mancata reperibilita’ del destinatario della notifica, effettuata a seguito del materiale accesso dell’ufficiale giudiziario nel luogo di residenza, era sufficiente a legittimare il ricorso alle modalita’ di notifica previste dall’articolo 140 c.p.c., senza che vi fosse necessita’ di compiere ulteriori ricerche;
la giurisprudenza di questa Corte ha infatti, da tempo, chiarito che il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l’atto, proprio presso il comune di residenza del destinatario e proprio presso la casa di abitazione, legittima la notificazione ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., senza necessita’ di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall’articolo 139 o di ulteriori indagini; cio’ in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive il destinatario della notifica – e che pertanto l’assenza sua e di altri soggetti idonei sia solo momentanea, ricorrendo un’ipotesi di cd. irreperibilita’ temporanea lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, verra’ a conoscenza dell’avvenuta notificazione dall’affissione dell’avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata (v. Cass. 2919/2007, Cass. 33464/2018);
non si presta quindi a censure la constatazione, da parte della Corte territoriale, della ritualita’ della notifica della sentenza dichiarativa di fallimento;
6.3 ne discende l’inammissibilita’ anche del secondo motivo di ricorso; in vero, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralita’ di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitivita’ delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 2108/2012);
7. in forza delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%, in favore di ciascuno dei controricorrenti.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis ove dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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