Il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell’obbligo di demolizione dell’immobile abusivo – cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. – determina la revoca della sospensione condizionale della pena

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 21 giugno 2018, n. 28731.

La massima estrapolata:

Il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell’obbligo di demolizione dell’immobile abusivo – cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. – determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall’adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile.

Sentenza 21 giugno 2018, n. 28731

Data udienza 11 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – rel. Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 04/10/2017 del Tribunale di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pietro Molino, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 4 ottobre 2017 il Tribunale di Lecce ha revocato la sospensione condizionale, gia’ concessa a (OMISSIS), della pena a costei inflitta con sentenza del 26 ottobre 2016, irrevocabile dal 23 novembre 2016. Cio’ in ragione del mancato adempimento dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo, cui era stata subordinata la concessione del beneficio.
2. Avverso il predetto provvedimento e’ stato proposto ricorso per cassazione con un articolato motivo di impugnazione.
2.1. Col primo motivo la ricorrente, quanto all’inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 165 c.p., ha dedotto l’impossibilita’ di revoca della sospensione condizionale qualora il condannato si trovi nell’impossibilita’ di ottemperare alle statuizioni del Giudice ovvero versi in situazione economica tale da rendere difficile l’ottemperanza stessa.
Il Giudice dell’esecuzione non aveva condotto alcun accertamento in merito, benche’ gli spettasse l’onere di stabilire l’effettiva soddisfazione dell’onere tenuto conto dei costi preventivati, in se’ insostenibili per un soggetto disoccupato come la ricorrente.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilita’ del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso e’ inammissibile.
4.1. Va infatti in primo luogo puntualizzato che il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell’obbligo di demolizione dell’immobile abusivo – cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all’articolo 163 c.p. – determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilita’, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione, al quale non e’ attribuita alcuna discrezionalita’ al riguardo, non e’ tenuto a motivare su questioni diverse dall’adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile (Sez. 3, n. 26744 del 30/04/2015, De Francisci, Rv. 264024; Sez. 3, n. 32834 del 19/06/2013, Natalizi, Rv. 255874; Sez. 3, n. 10672 del 05/02/2004, Raptis, Rv. 227873).
4.2. Al riguardo, il provvedimento impugnato ha evidenziato che l’odierna ricorrente, limitandosi a sostenere la sproporzione esistente tra proprie capacita’ reddituali ed oneri economici connessi all’adempimento dell’obbligo di demolizione, non aveva specificato se tale sproporzione fosse conseguenza di fatti sopravvenuti al giudicato, e comunque non imputabili, osservando altresi’ che in occasione della realizzazione delle estese opere abusive la ricorrente aveva certamente la disponibilita’ delle risorse necessarie per provvedervi.
4.3. In proposito, come e’ stato ricordato dall’ordinanza del Giudice salentino, questa Corte, in fattispecie del tutto sovrapponibile (ad eccezione del fatto che il ricorso era stato cola’ proposto dal Pubblico Ministero), ha assai recentemente osservato (Sez. 3, n. 30677 del 20/12/2016, dep. 2017, Conchedda, non mass.) che il giudice non poteva procedere alla revoca del beneficio nei casi di impossibilita’, materiale o giuridica, di adempiere all’ordine di demolizione, salvo il caso in cui tale impossibilita’ fosse derivata dal fatto imputabile dell’obbligato (Sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016, dep. 10/05/2016, Di Dio, Rv. 267108). Tra le ipotesi di impossibilita’ giuridica e’ stata individuata, ad esempio, quella della delibera con la quale il Consiglio Comunale abbia manifestato la volonta’ di non procedere alla demolizione stessa in ragione di interessi pubblici prevalenti, mentre tra i casi di impossibilita’ materiale e’ stata ricondotta quella che derivi da ragioni tecniche (Sez. 3, n. 19387 cit.; Sez. 3, n. 35972 del 22/09/2010, Lembo, Rv. 248569), o eventualmente dalla fissazione di un termine esecutivo eccessivamente ridotto, tale da non consentire all’obbligato di ottemperarvi.
In specie, invece, l’omessa demolizione era stata giustificata dal suo elevato costo, incompatibile con le disponibilita’ economiche del condannato.
Al riguardo, con ripetuti pronunciamenti in tema di obblighi di risarcimento del danno da reato questa Corte ha riconosciuto l’incidenza delle condizioni economiche dell’obbligato sull’adempimento degli obblighi cui sia stata subordinata la sospensione condizionale della pena. Ne conseguiva, per un verso, che l’eventuale omissione, da parte del giudice della cognizione, di qualunque valutazione sulla situazione economica dell’imputato e sulla conseguente possibilita’ materiale di adempiere agli obblighi risarcitori avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso il ricorso agli ordinari strumenti di impugnazione; mentre, per altro verso, che in sede esecutiva avrebbe potuto assumere rilievo, quale circostanza ostativa alla possibilita’ dell’adempimento, la sola situazione riconducibile ad avvenimenti sopravvenuti alla condanna.
4.4. Al contrario, la ricorrente si e’ limitata a sostenere di non essere in condizione di potere affrontare le spese stante il proprio risalente stato di disoccupazione (“da diversi anni”), atteso che gli oneri di demolizione, indicati in una fascia tra 21.500 e 23.000 Euro, Iva esclusa, sarebbero andati ad incidere su un reddito familiare complessivo leggermente inferiore a 32.000 Euro.
4.5. Cio’ posto, dalle stesse affermazioni della ricorrente, non ulteriormente specificate, va correttamente dedotto, come ha osservato il Tribunale di Lecce, che non era stata neppure allegata alcuna ipotesi di sopravvenuta impossibilita’ di adempiere, in quanto non era intervenuto alcun mutamento in proposito, rispettivamente riferibile alla fase di cognizione e a quella esecutiva.
4.6. Alla stregua dell’insegnamento che precede, cui va dato senz’altro seguito in ragione dei campi d’indagine, l’impugnazione non puo’ all’evidenza essere accolta, per la sua manifesta infondatezza.
5. Ne consegue l’inammissibilita’ del ricorso.
Tenuto altresi’ conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, alla declaratoria dell’inammissibilita’ medesima consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonche’ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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