Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 aprile 2023| n. 9559.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente a oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente a oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, non può essere sospeso in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, non ricorrendo un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra il procedimento d’impugnazione e quello di opposizione a decreto ingiuntivo, tale da giustificare la sospensione di quest’ultimo giudizio, ai sensi dell’articolo 295 del codice di procedura civile.
Ordinanza|7 aprile 2023| n. 9559. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente a oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado
Data udienza 1 dicembre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Regolamento di competenza – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate – Sospensione in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma – Esclusione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17874/2022 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione;
– controricorrente –
Per regolamento di competenza avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata il 7/6/2022;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 1/12/2022, dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LOCATELLI Giuseppe, il quale chiede che la Corte di cassazione, in Camera di consiglio, accolga il ricorso.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente a oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado
RILEVATO
che:
– il Tribunale di Bergamo, quale giudice di appello, con sentenza n. 52/2020, riformo’ il provvedimento n. 145/2016 del Giudice di Pace di Grumello del Monte e revoco’ il decreto ingiuntivo n. 228/2015 emesso in favore dell’Avv. (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) per il pagamento dell’importo pari ad Euro 6.884,50;
– (OMISSIS) chiese ed ottenne dal Tribunale di Bergamo un decreto ingiuntivo per la restituzione, da parte dell’Avv. (OMISSIS) della somma versata in suo favore;
– il provvedimento monitorio venne opposto dall’Avv. (OMISSIS) nel giudizio R.G. n. 318/2022, con richiesta di sospensione obbligatoria del processo a norma dell’articolo 295 c.p.c., sul rilievo che la sentenza del Tribunale di Bergamo, che aveva affermato il diritto di (OMISSIS) alla restituzione della somma versata al professionista, era stata impugnata con ricorso per cassazione ed il relativo giudizio era tuttora pendente;
– con ordinanza del 7.6.2022, il Tribunale di Bergamo dispose la sospensione del giudizio, ritenendo la sussistenza di un rapporto di pregiudizialita’ logico-giuridica tra i due procedimenti;
– avverso l’ordinanza di sospensione del Tribunale di Bergamo del 7.6.2022, ha proposto regolamento di competenza (OMISSIS) sulla base di un unico motivo;
– ha resistito con controricorso l’Avv. (OMISSIS);
– il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del Dott. Giuseppe Locatelli, ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
– in prossimita’ dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente a oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado
RITENUTO
che:
– con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’articolo 295 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il Tribunale di Bergamo sospeso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la restituzione delle somme versate all’Avv. (OMISSIS), sull’erroneo presupposto della sussistenza di un rapporto di pregiudizialita’ logico-giuridica con il giudizio avente ad oggetto la debenza di tali somme, pendente innanzi alla Corte di cassazione;
– secondo l’odierna ricorrente, al contrario, il rapporto di pregiudizialita’ tra i due procedimenti sarebbe stato di tipo tecnico e si sarebbe instaurato rispetto ad un giudizio nel quale era gia’ stata pronunciata una sentenza provvisoriamente esecutiva, cio’ comportando, per il giudice della causa pregiudicata, solo la facolta’ – ai sensi dell’articolo 337 c.p.c. – di ordinare la sospensione;
– il motivo e’ fondato;
– ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa;
– la sospensione necessaria e’ limitata ai soli casi di pregiudizialita’ tecnica e a quelli in cui sia la legge a prevedere espressamente che il giudicato di una causa si imponga sull’altra;
– le Sezioni Unite di questa Corte, nel 2012, hanno affermano che l’istituto processuale della sospensione necessaria e’ costruito sui seguenti tre presupposti: 1) “la rilevazione del rapporto di dipendenza che si effettua ponendo a raffronto gli elementi fondanti delle due cause, quella pregiudicante e quella pregiudicata”; 2) “la conseguente necessita’ che i fatti siano conosciuti e giudicati, secondo diritto, nello stesso modo”; 3) “lo stato di incertezza in cui il giudizio su quei fatti versa, perche’ controversi tra le parti”;
– la contemporanea sussistenza di questi tre presupposti comporta che la decisione sulla causa pregiudicante condizioni quella della causa che ne dipende, la quale resta sospesa, scongiurando il rischio di duplicazione dell’attivita’ di cognizione nei due processi pendenti;
– accanto alla sospensione necessaria viene disciplinata la sospensione cd. facoltativa, prevista dall’articolo 337 c.p.c., comma 2, secondo il quale “quando l’autorita’ di una sentenza e’ invocata in un diverso processo” puo’ farsi luogo alla sospensione “se tale sentenza e’ impugnata”;
– in tal caso, il giudice davanti al quale l’autorita’ della sentenza e’ stata invocata dovra’ valutare, ex articolo 337 c.p.c., se condividere l’accertamento in questa contenuto o sospendere il processo nell’attesa della decisione del giudice dell’impugnazione, motivando in tal caso sulla controvertibilita’ effettiva della decisione impugnata (Cass. n. 9478/2012; Cass. n. 21664/2015; Cass. n. 13823/29016); cio’ perche’, qualora invece il giudice convenga sulla fondatezza della sentenza, anche se non passata in giudicato, non si determina alcun potenziale contrasto tra giudicati, dovendosi procedere alla definizione del proprio processo;
– salvi dunque i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialita’ tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non puo’ ritenersi obbligatoria ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., ma puo’ essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell’articolo 337 c.p.c., comma 2, applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell’articolo 336 c.p.c., comma 2 (Cass. S.U. n. 21763/2021 e Cass. S.U. n. 10027/2012);
– nel caso di specie, il Tribunale di Bergamo ha erroneamente ritenuto di essere in presenza di una situazione legittimante la sospensione necessaria, a norma dell’articolo 295 c.p.c., mentre, invece, si versava in un’ipotesi di sospensione facoltativa;
– il Tribunale avrebbe dovuto valutare la sussistenza del presupposto per l’adozione della sospensione facoltativa ex articolo 337 c.p.c., svolgendo un’indagine sulla fondatezza dell’impugnazione al fine e disporre la sospensione solo nell’ipotesi in cui non avesse riconosciuto l’autorita’ della sentenza invocata dalla controparte;
– in piu’ occasioni, questa Corte ha enunciato il principio secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, non puo’ essere sospeso in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, non ricorrendo un rapporto di pregiudizialita’ logico-giuridica tra il procedimento d’impugnazione e quello di opposizione a decreto ingiuntivo, tale da giustificare la sospensione di quest’ultimo giudizio, ai sensi dell’articolo 295 c.p.c. (tra le altre, Cass. n. 6211/2014);
– l’istanza di regolamento va, pertanto, accolta;
– l’ordinanza impugnata va cassata e deve essere disposta la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di regolamento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo con termine di giorni sessanta, dalla comunicazione della presente ordinanza, per la riassunzione.
Rimette al medesimo Tribunale la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
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