Il giudizio di divisione dei beni indivisi pignorati

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|4 agosto 2021| n. 22210.

Il giudizio di divisione dei beni indivisi pignorati (la cd. “divisione endoesecutiva”) ha natura di procedimento incidentale di cognizione nel procedimento esecutivo e, pur essendo in collegamento con l’espropriazione forzata e devoluto alla competenza funzionale del giudice dell’esecuzione, costituisce un autonomo processo di scioglimento della comunione e non può essere considerato una fase o un subprocedimento della procedura espropriativa in cui si innesta; ne consegue che nell’ambito del procedimento divisionale non possono essere introdotte – o, se comunque introdotte, non possono essere esaminate e decise – opposizioni esecutive avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione.

Sentenza|4 agosto 2021| n. 22210. Il giudizio di divisione dei beni indivisi pignorati

Data udienza 18 maggio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Esecuzione forzata – Pignoramento immobiliare – Quota – Divisione endoesecutiva – Opposizione del terzo – Opposizione all’esecuzione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 34851-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SAS (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 2617/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2021 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Il giudizio di divisione dei beni indivisi pignorati

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi ed illustrato da memoria, nei confronti di (OMISSIS) s.a.s., nonche’ di (OMISSIS), per la cassazione della sentenza n. 2617/2018, depositata dalla Corte d’Appello di Venezia in data 20.9.2018.
2. Resiste con controricorso la (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS).
3. Il (OMISSIS), regolarmente intimato, non ha svolto alcuna attivita’ difensiva in questa sede.
4. La causa e’ stata trattata in pubblica udienza con trattazione scritta, nessuna delle parti avendo formulato richiesta di discussione orale, sulla base della previsione contenuta nel Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8 bis inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020.
5. Il Procuratore generale ha depositato le proprie conclusioni scritte con le quali chiede il rigetto del ricorso.
6. Questi i fatti:
– nel 2013, la (OMISSIS), creditrice del (OMISSIS) (marito della (OMISSIS)), pignora, con atto di pignoramento immobiliare notificato al solo debitore (OMISSIS), un immobile sito in Comune di (OMISSIS), in comproprieta’ pro-indiviso della coppia (in regime patrimoniale di comunione legale), adibito ad abitazione familiare;
– all’udienza ex articolo 569 c.p.c. il g.e., rilevato che era stata pignorata la quota indivisa di un immobile in comunione legale di cui era comproprietaria la (OMISSIS), disponeva la divisione dei beni pignorati, e pronunciava ordinanza ex articolo 600 c.p.c., di convocazione dei comproprietari ai fini della divisione, disponendone la notifica anche alla (OMISSIS);
– contestualmente, il g.e. autorizzava il creditore a depositare la documentazione di cui all’articolo 567 c.p.c. in relazione alla posizione della (OMISSIS);
– la (OMISSIS) si costituiva nel giudizio di divisione endoesecutiva.
7. In data 8.10.2015 la creditrice notificava il pignoramento anche alla (OMISSIS), che non proponeva mai una formale opposizione esecutiva, ne’ agli atti esecutivi ne’ all’opposizione.
8. Nel 2016 il Tribunale di Venezia, con sentenza, rigetta la domanda di scioglimento della comunione legale proposta dalla creditrice affermando che, essendo una comunione senza quote, non si fa luogo a divisione, e che la divisione conseguira’ alla vendita o alla esecuzione; dichiara inammissibili inoltre le domande proposte in quella sede dalla (OMISSIS).
9. La (OMISSIS) propone appello alla sentenza resa nella divisione endoesecutiva e chiede che si dichiari l’improcedibilita’ sia dell’azione esecutiva sia del procedimento divisorio, per omessa notifica nei suoi confronti dell’originario pignoramento e per omesso deposito della documentazione ipocatastale nel primo pignoramento. Afferma che la creditrice non avrebbe potuto sanare i vizi dell’azione esecutiva nel procedimento divisorio depositando solo in quella sede e in quel momento la documentazione ipocatastale.
10. Non impugna, ne’ la creditrice impugna, il capo della sentenza che aveva dichiarato l’inammissibilita’ della divisione endoesecutiva.
11. La (OMISSIS) a sua volta deduceva l’inammissibilita’, ex articolo 345 c.p.c., della domanda volta ad ottenere la declaratoria di inesistenza o inefficacia del primo pignoramento, perche’ formulata per la prima volta in appello.
12. L’appello della (OMISSIS) viene rigettato con la sentenza qui impugnata: la corte d’appello osserva che i motivi dedotti avrebbero dovuto esser proposti nell’ambito di una opposizione esecutiva, fosse essa opposizione agli atti o opposizione di terzo, e che non possono essere presi in considerazione nell’ambito del giudizio di divisione endoesecutiva, che costituisce un ordinario giudizio di cognizione, pur costituendo il procedimento esecutivo l’antecedente logico necessario di esso.
12.1. Precisa che il creditore ben poteva regolarizzare il pignoramento, notificandolo anche se a distanza di tempo dell’inizio delle attivita’ alla comproprietaria, in virtu’ del principio di conservazione degli atti processuali e di sanatoria degli atti processuali non tempestivamente impugnati.
12.2. Quanto alla dedotta violazione del disposto dell’articolo 189 c.p.c., precisa che la stessa avrebbe dovuto esser fatta valere al piu’ col rimedio dell’opposizione di terzo all’esecuzione, e non certo in sede di divisione endoesecutiva.
13. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede il rigetto del ricorso.

 

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MOTIVI DELLA DECISIONE

14. Con il primo motivo, la (OMISSIS) denuncia la violazione dell’articolo 619 c.p.c. (che rubrica, ex novo, “principio di liberta’ delle forme”), dell’articolo 156 c.p.c. (che rubrica “principio di conservazione degli atti processuali”, anziche’ “Rilevanza della nullita’”, come indicato nel codice), dell’articolo 600 c.p.c. (che denomina principio di improponibilita’/inammissibilita’ del giudizio divisionale endoesecutivo nel caso di comunione per quote indivise del bene pignorato) e dell’articolo 2909 c.c. (efficacia vincolante del giudicato interno).
14.1. Sostiene che la proposizione delle opposizioni esecutive non richiede formule sacramentali, e che e’ il giudice che deve ricondurre ad opposizione esecutiva, qualificando correttamente il tipo di opposizione proposta, le domande o eccezioni della parte, in qualsiasi momento del giudizio (e all’interno di qualsiasi tipologia di giudizio) proposte, purche’ con le stesse siano denunciate l’invalidita’ o l’inefficacia di atti dell’esecuzione e sia stata formulata domanda al giudice di rimuoverne gli effetti. Aggiunge che un atto originariamente inammissibile non puo’ essere dichiarato tale se la causa di inammissibilita’ e’ stata successivamente rimossa.
14.2. Sostiene di essersi doluta della nullita’ della procedura esecutiva con la comparsa di costituzione e risposta che aveva depositato in data 19.9.2014 (nell’ambito, come emerge dalla sentenza, in mancanza dii una pur auspicabile precisazione da parte della ricorrente, della divisione endoesecutiva). Quell’atto, incompreso nella sua vera finalita’, avrebbe dovuto essere qualificato dal giudice, e come tale esaminato, come introduttivo di una seppur informale opposizione di terzo all’esecuzione.
15. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la falsa applicazione degli articoli 156 e 600 c.p.c. nonche’ la violazione degli articoli 153, 154 e 547 c.p.c.
15.1. Attacca il provvedimento impugnato laddove ha ritenuto regolarizzabile il pignoramento introdotto con la notifica al solo debitore e non anche al comproprietario non debitore, con una successiva notifica, in corso di procedura, di un nuovo atto di pignoramento al comproprietario, e laddove ha ritenuto sanabile il mancato rispetto dei termini dettati dall’articolo 569 c.p.c. per la produzione della documentazione ipocatastale relativa alla comproprietaria.

 

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15.2. Sostiene che non era sanabile la mancata produzione documentale nei termini perche’ gia’ oggetto di opposizione (a mezzo della menzionata comparsa di risposta), e inoltre che non e’ ammissibile la produzione tardiva laddove sia previsto un termine perentorio, al di fuori dell’ipotesi prevista dall’articolo 567 c.p.c., comma 2. Afferma pertanto che la produzione documentale, pur autorizzata con provvedimento del g.e. (non impugnato) doveva ritenersi tardiva e di conseguenza doveva ritenersi inefficace ed estinto l’intero procedimento esecutivo.
15.3. Quanto alla notifica al comproprietario, essa avrebbe dovuto preludere all’inizio di un nuovo pignoramento, che poi avrebbe dovuto essere riunito al precedente, mentre e’ stata erroneamente intesa come legittimamente eseguita nell’ambito del primo pignoramento e sanante delle nullita’ del medesimo.
16. Infine, con il terzo motivo di ricorso la ricorrente (OMISSIS) deduce la violazione degli articoli 366 e 392 c.p.c. nonche’ degli articoli 600 e 189 c.c., in relazione al punto in cui la corte d’appello ha affermato che la violazione dell’articolo 189 c.c., laddove il creditore non aveva agito prioritariamente sui beni in proprieta’ esclusiva del debitore ma sui beni in comproprieta’, avrebbe dovuto esser fatta valere non in sede di divisione endoesecutiva, ma con l’opposizione di terzo all’esecuzione.
16.1. Sostiene la ricorrente che avrebbe avuto facolta’ di far valere la violazione dell’articolo 189 c.c. anche in sede di divisione endoesecutiva essendo una condizione di procedibilita’, non rispettata in quanto solo dopo quel pignoramento lo stesso creditore aveva intrapreso altro pignoramento sui beni personali del (OMISSIS). Poiche’ il creditore non avrebbe potuto pignorare i beni in comunione senza aver preventivamente tentato, infruttuosamente, di pignorare i beni personali del debitore, l’esecuzione intrapresa era improcedibile e il bene staggito era indivisibile, per cui lo stesso giudizio divisionale doveva ritenersi inammissibile.
17. Il ricorso e’ complessivamente infondato e va rigettato.
18. La fattispecie presenta questa particolarita’: il pignoramento di quota indivisa in comunione tra i coniugi era stato eseguito, con notifica al solo debitore, sul presupposto che fosse ammissibile il pignoramento della sola quota del debitore anche nell’ipotesi di una comunione senza quote.

 

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18.1. Nel corso del procedimento esecutivo e’ stata emessa la pronuncia di legittimita’ (Cass. n. 6575 del 2013) che ha esaminato sistematicamente numerose questioni connesse alla pignorabilita’ del bene in comunione legale tra i coniugi, affermando che, in caso di bene in comunione legale, essendo una comunione senza quote, il bene deve essere sottoposto a pignoramento per l’intero, perche’ non e’ ipotizzabile che un terzo estraneo acquisti una quota indivisa sostituendosi di fatto al coniuge debitore nella comunione. La medesima sentenza ha prescritto la notifica anche al coniuge comproprietario dell’atto di pignoramento e l’acquisizione della documentazione ipocatastale relativa a questi, per tutelare i suoi eventuali creditori (da Cass. n. 6575 del 2013:…”ritiene il Collegio che l’assenza di quote e soprattutto l’impossibilita’ che, quand’anche a seguito dell’espropriazione e limitatamente ad un bene, della comunione legale entri a far parte un estraneo (cioe’ colui che della “quota” eventualmente da se’ sola staggita divenga aggiudicatario o assegnatario) impongano di qualificare come sola legittima l’opzione ricostruttiva della necessita’ di sottoporre, per il credito personale verso uno solo dei coniugi, il bene a pignoramento per l’intero, nei limiti dei diritti nascenti dalla comunione legale. A tanto conseguono la messa in vendita o l’assegnazione del bene per intero e lo scioglimento – effettivamente, eccezionale e desumibile esclusivamente dal sistema legislativo – della comunione legale limitatamente a quel bene”).
18.2. Intervenendo subito dopo la soluzione data, a livello di giurisprudenza di legittimita’, di una questione prima ampiamente dibattuta nel merito ed in dottrina, il g.e. ha consentito di sanare il procedimento esecutivo iniziato solo nei confronti del debitore, notificando un nuovo atto di pignoramento alla moglie, e consentendo al debitore di produrre la documentazione ipocatastale relativa alla quota di comproprieta’ della moglie, per poi riunire le procedure.
18.3. La (OMISSIS) non ha mai proposto opposizioni esecutive, contestando la legittimita’ dell’operato del giudice dell’esecuzione solo costituendosi all’interno del procedimento divisionale, che si e’ concluso con la conferma del rigetto della domanda di scioglimento della divisione proposta dal creditore (OMISSIS), e e con la conferma della declaratoria di inammissibilita’ delle domande proposte dalla (OMISSIS).
19. Tutto cio’ premesso ai fine di dare conto della particolarita’ della fattispecie, il primo motivo di ricorso e’ inammissibile, per violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
19. 1. Preliminarmente, e in disparte ogni considerazione sulla ammissibilita’ del mezzo e sulla tempestivita’ della opposizione proposta, ove in tali termini fosse qualificabile l’atto difensivo, si osserva infatti che la ricorrente, che sostiene di aver proposto una opposizione esecutiva a mezzo della comparsa di risposta depositata in un giudizio di divisione endoesecutiva, neppure cura di trascriverne direttamente il contenuto per la parte che dovrebbe sorreggere la censura, non lo richiama in maniera piu’ analitica, non indica se tale atto e’ stato nuovamente depositato in questa sede, non ne riporta neppure le precise conclusioni e nemmeno fa riferimento alla sua collocazione nel fascicolo d’ufficio.
19.2. Cio’ in patente violazione del disposto dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, a norma del quale il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento o di un atto da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6) di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile. (Cass., sez. un., n. 22716/2011, n. 7161/2010, n. 28547/2008; Cass. n. 19048 del 2016; Cass. n. 15936 del 2018).

 

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20. Si aggiunga che, avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione, stante l’autonomia tra il processo esecutivo ed giudizio divisionale endoesecutivo, il coniuge non debitore coobbligato il cui bene in comunione sia stato, a sua avviso, illegittimamente ed anche irregolarmente pignorato, deve avvalersi del sistema delle opposizioni esecutive.
20.1. Nel caso di specie, come rilevato anche dal controricorrente, solo in cassazione la (OMISSIS) qualifica espressamente come opposizione esecutiva le argomentazioni contenute nella propria comparsa di costituzione e risposta, le cui conclusioni come detto neppure richiama, depositata nel corso del giudizio di divisione endoesecutiva.
20.2. Oltre alla gia’ dichiarata inammissibilita’ del motivo di ricorso per mancanza dei requisiti minimi alla fine della esaminabilita’ delle argomentazioni ivi contenute, deve in questa sede ribadirsi che il giudizio di divisione dei beni indivisi pignorati (c.d. divisione endoesecutiva) ha natura di procedimento incidentale di cognizione nel procedimento esecutivo, e come tale, pur essendo in collegamento funzionale col procedimento esecutivo, ha una sua funzione circoscritta ed autonoma, nonche’ una sua autonomia strutturale. Esso costituisce un giudizio di scioglimento della comunione devoluto alla competenza funzionale del giudice dell’esecuzione, che provvede alla trattazione della causa quale giudice istruttore. Ne consegue che la divisione esecutiva non puo’ essere considerata una fase, o un subprocedimento, della espropriazione immobiliare in cui si innesta (Cass. n. 6072 del 2021; Cass. n. 20817 del 2018) ma rimane autonoma rispetto ad essa in quanto procedimento eventuale ed incidentale di cognizione e che, stante l’autonomia con il procedimento esecutivo, nell’ambito del procedimento divisionale non possono essere introdotte, e ove introdotte non possono essere esaminate e decise, eventuali opposizioni esecutive.
20.3. La (OMISSIS), coinvolta nella espropriazione senza essere debitrice, ove avesse voluto contestare la legittimita’ degli atti esecutivi o lamentare la sussistenza delle condizioni per sottoporre ad esecuzione il bene in comunione legale, avrebbe dovuto proporre al giudice dell’esecuzione le opposizioni esecutive di cui agli articoli 615 e 619 c.p.c.
21. Per le stesse ragioni anche il secondo motivo di ricorso e’ del tutto inammissibile, perche’ ripropone, senza neppure richiamarlo appropriatamente, il contenuto di un’opposizione mai in precedenza proposta con le dovute ed autonome forme e nel luogo appropriato.
22. Il terzo motivo e’ infondato.

 

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22. 1. La ricorrente avrebbe dovuto far valere il beneficio di escussione previsto dall’articolo 189 c.c., ovvero avrebbe potuto pretendere dal creditore che questi agisse dapprima sui beni di proprieta’ individuale del debitore, che lei stessa gli avrebbe dovuto anche indicare, solo con lo strumento dell’opposizione di terzo all’esecuzione e non con una semplice eccezione formulata – sulla base della affermazione delle ricorrente – in sede di divisione endoesecutiva (v. Cass. n. 6575 del 2013: “Il coniuge non debitore, che la precedente giurisprudenza di questa Corte di legittimita’, senza affrontare pero’ ex professo il problema, abilitava a proporre le opposizioni agli atti esecutivi o perfino di terzo, potra’ certo esperirle: ma, quanto all’opposizione di terzo, non potra’ con essa pretendere di escludere dall’espropriazione una quota del bene in natura, che non gli spetta e di cui – fino allo scioglimento della comunione, anche solo limitatamente a quel bene – non e’ titolare, ma, ad esempio, fare valere la proprieta’ esclusiva del bene staggito, per sua estraneita’ alla comunione; oppure, con opposizione ad esecuzione, far valere la non sussidiarieta’ del bene in comunione, per la presenza di beni personali del coniuge debitore utilmente aggredibili per il soddisfacimento del credito personale verso quest’ultimo; oppure ancora, con opposizione agli atti esecutivi, fare valere le nullita’ di quelli, fra questi, che comportino la violazione o la limitazione del suo diritto alla meta’ del controvalore del bene, come pure quelli che incidano sulla pienezza di quest’ultimo, se relativi alle operazioni di vendita o assegnazione”; v. inoltre Cass. n. 7168 del 1997).
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
Il ricorso per cassazione e’ stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente risulta soccombente, pertanto e’ gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale” a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis e comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 7.200,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.
Da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

 

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